Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18760 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Rilevato che, con due motivi di ricorso, COGNOME ha dedotto i vizi di violazione di legge quanto al principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio in relazione al delitto di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 circa l’operazio inesistente sottesa alla fattura, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo (primo motivo) ed il correlato vizio di motivazione (secondo motivo);
Ritenuto che entrambi i motivi proposti dalla ricorrente sono da qualificarsi come inammissibili: a) sia perché costituiti da mere doglianze in punto di ‘(imo motivo); b) sia perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici merito;
Ritenuto, in particolare, che i giudici territoriali, in particolare al punt dell’impugnata sentenza hanno chiarito le ragioni per le quali le risultanze istruttoria avessero fornito elementi positivi idonei inequivocamente a considerare le attività lavorative descritte nelle fatture emesse dal COGNOME come operazioni inesistenti e, con riferimento alla fattura del 2015 riferita alla COGNOME, è stessa Corte d’appello ad evidenziare come l’imputata non avesse fornito né documentazione attestante lo svolgimento dei lavori indicati, né prove dell’avvenuto pagamento del relativo importo, aggiungendo come il teste COGNOME, compagno della ricorrente, non fosse riuscito a fornire in sede di esame, indicazioni più precise in merito, al di là del fatto che il COGNOME aveva eseguito in passato lavori per la panetteria e che in genere era stato pagato in contanti;
Ritenuto, pertanto, che le censure difensive si limitino a prospettare una critica risolventesi nel mero dissenso della ricorrente rispetto all’approdo valutativo operato dalla Corte d’appello, non consentito in questa sede; deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e g apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagin
sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrins della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e RAGIONE_SOCIALE prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 – dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923); a ciò, infine, va aggiunto, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 – dep. 29/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260246);
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 1° marzo 2024
Il consigli GLYPH estensore
Il Presidente