Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8642 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8642 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME() COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 22 novembre 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca del 10 luglio 2018 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 2, d. Igs. 74 del 2000 (anno di imposta 2012, fattura per euro 4.000,00).
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, commal, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 2 d. Igs. 74 del 2000); contraddittorietà ed illogicità della motivazione sull’accertamento della responsabilità.
La sentenza ha condannato l’imputato in relazione alla fattura ritenuta per operazioni inesistenti, emessa da NOME COGNOME avente ad oggetto “attività di consulenza e studio per nuovi clienti territorio Versilia”. Per la sentenza impugnata la causale della fattura sarebbe generica; invece, la causale è ampiamente specifica in quanto riporta l’oggetto e la prestazione (consulenza per nuovi clienti in Versilia). Non ci sarebbe poi la prova dell’integrale pagamento della stessa; invero, l’Iva risulta versata per euro 840,00 ed anche un ulteriore versamento di euro 1.000,00. Lo stesso teste di COGNOME evidenziava i pagamenti delle somme suddette. L’irregolarità nella gestione amministrativa dell’emittente la fattura non riguarda l’imputato e anche l’assenza di una specifica struttura amministrativa per consentire la prestazione.
2. Violazione di legge (art. 2 d. Igs. 74 del 2000); assenza di un profitto da parte del ricorrente.
L’IVA di euro 840,00 risulta interamente pagata dal ricorrente con bonifico bancario, conseguentemente nessun vantaggio ha ricevuto l’imputato dall’operazione in oggetto. La fattura è infatti un costo effettivo sostenuto.
3. Violazione di legge (art. 2 d. Igs. 74 del 2000) e carenza assoluta di motivazione sull’elemento soggettivo del reato.
o
Il reato è punito a titolo di dolo specifico, / il fine di evadere le imposte. La Corte di appello non motiva sulla sussistenza del dolo specifico. Il ricorrente, del resto, ha pagato VIVA e una parte dell’importo della fattura (1.000,00 euro).
4. Mancata valutazione della testimonianza di NOME COGNOME; illogicità e contraddittorietà della motivazione. La COGNOME aveva riferito di aver visto NOME, l’emittente la fattura, e nell’occasione avrebbe anche proposto dei gadget personalizzati per l’attività dell’imputato. La Corte di appello analizza la deposizione della teste e solo in considerazione di una risposta generica (non ricordava i condomini presi in gestione per l’intervento di NOME) la ritiene TARGA_VEICOLO ininfluente COGNOME sulla COGNOME questione COGNOME della COGNOME fattura, COGNOME ritenuta oggettivamente inesistente.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile in quanto generico e articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.
Inoltre, il terzo motivo, sul dolo specifico, non risulta proposto in appello.
Le due decisioni di merito (in doppia conforme) con motivazione logica evidenziano l’inesistenza della prestazione di cui alla fattura in oggetto. La sentenza della Corte di appello evidenzia come il pagamento (comunque parziale) di euro 1.000,00 oltre a non dimostrare il pagamento dell’intero importo, è stato effettuato prima dell’emissione della fattura con bonifico senza specificazioni.
Inoltre, l’emittente la fattura svolgeva tutt’altra attività (moda e design, e non consulenze immobiliari) e non aveva nessuna organizzazione di uomini e mezzi per effettuare la prestazione fatturata. La decisione analizza anche la deposizione della COGNOME e con motivazione logica e non contraddittoria rileva come la stessa risulta ininfluente in quanto riguardaalgadget non meglio specificati.
Si tratta, comunque di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/11/2023