Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 103 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 103 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a (ALGERIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MEOLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/07/2024 AVV_NOTAIO Corte d’appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME che ha insistito per l’ accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’ Appello di Trieste, con sentenza del l’ 8 luglio 2025, ha confermato la sentenza del G.U.P presso il Tribunale di Trieste di condanna nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste e Mogliano Veneto l’11 giugno 2021 (capo i) alla pena di anni 5 di reclusione e euro 60.000 di multa; NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste, Aquileia e Aiello il 29 maggio 2021 (capo d) alla pena di anni 6 mesi 8 di reclusione e euro 80.000 di multa. La stessa Corte, in parziale riforma AVV_NOTAIO sentenza di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Trieste, Aquileia e Aiello il 29 maggio 2021 (capo d), esclusa la recidiva e riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha rideterminato la pena in anni 6 di reclusione e euro 80.000 di multa.
1.1.Secondo la ricostruzione delle sentenze di merito conformi, attraverso l’attività di un infiltrato denominato NOME che cooperava con la polizia colombiana, era stata organizzata una consegna controllata di stupefacente proveniente da u n’associa zione operante in Colombia; una partita di circa quattro tonnellate di cocaina era stata presa in carico, previ accordi con le autorità colombiane, dalla Guardia di Finanza, tramite l’agente sotto copertura, con lo scopo di identificare gli intermediari e i compratori che agivano in Europa. L’operazione, previamente autorizzata ex art. 9 legge 16 marzo 2006 n. 146, era stata organizzata con la RAGIONE_SOCIALE Distrettuale Antimafia di Trieste. In Italia era giunto un emissario nel cartello colombiano, COGNOME NOME, con il compito di organizzare e gestire la consegna AVV_NOTAIO cocaina agli intermediari e acquirenti finali, coadiuvato dall’infiltrato NOME, che fingeva di operare per detto cartello. Con COGNOME aveva preso contatti anche l’agente sotto copertura, presentatosi come il soggetto che aveva ricevuto in consegna tutta la partita di droga e la custodiva in attesa AVV_NOTAIO organizzazione delle consegne dei singoli quantitativi.
Il trasporto AVV_NOTAIO ingente quantitativo di cocaina era avvenuto in fasi distinte. La prima fase si era svolta tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2021: in tale periodo erano state organizzate le prime sette consegne di cocaina nel corso delle quali erano stati identificati, fra gli altri (oltre ad alcuni imputati condannati e non ricorrenti), anche i summenzionati imputati, i quali
avevano agito come intermediari/depositari/trasportatori AVV_NOTAIO sostanza stupefacente.
1.2.L ‘ attività posta in essere dagli imputati summenzionati, ovvero la consegna e il trasporto AVV_NOTAIO cocaina, era avvenuta sotto il costante controllo AVV_NOTAIO polizia giudiziaria.
NOME è stato ritenuto responsabile per aver ricevuto in deposito da un agente sotto copertura 59 kg. di cocaina con l’incarico di restituirla, a richiesta, al concorrente NOME COGNOME, per le successive consegne ai destinatari finali.
COGNOME e COGNOME sono stati ritenuti responsabili per aver ricevuto, nel parcheggio di un ristorante di Aquileia, da COGNOME COGNOME NOME NOME 100 kg. di cocaina, che COGNOME aveva, poi, trasportato in Aiello del Friuli.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso i summenzionati imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore.
2.1. NOME COGNOME ha formulato due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. La Corte aveva negato detto riconoscimento, rilevando che NOME aveva ammesso l’addebito solo quando, alla luce delle dichiarazioni rese dal coimputato NOME, non era stato più possibile per lui continuare a negare la propria responsabilità, di talché la sua confessione non poteva ritenersi spontanea, ma semmai frutto di opportunismo. Tale percorso argomentativo sarebbe illogico, in quanto la Corte non aveva chiarito sulla base di quali elementi avesse ritenuto che il ricorrente, al momento dell’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero del 22 luglio 2022 (nel corso del quale aveva chiarito di aver trasportato 59 kg. e non 11 kg. come contestato nel capo di imputazione), fosse stato a conoscenza delle dichiarazioni rese dal coimputato: COGNOME, in realtà, aveva conosciuto il contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero solo a seguito dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria rispetto a quella dell’ordinanza del 5 giugno 2024 di sostituzione AVV_NOTAIO misura del carcere con quella del divieto di allontanamento dal comune di residenza, con cui la Corte aveva dato atto dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato .
2.1.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione AVV_NOTAIO pena. La Corte di appello aveva ritenuto di non poter mitigare il trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto al profilo soggettivo, che COGNOME aveva ammesso l’addebito solo per opportunismo, e, quanto al profilo oggettivo, che la condotta di reato, alla luce del dato ponderale, era grave. Secondo il difensore tale percorso argomentativo sarebbe
illogico, sia per le ragioni già indicate nel motivo sub 1, sia perché la significatività del dato ponderale era già stata valutata attraverso il riconoscimento AVV_NOTAIO circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria con quanto affermato dalla Corte nell’ordinanza de libertate del 5 giugno 2024 in cui si era dato atto che il ruolo svolto dall’imputato era di secondo piano, ovvero di detenzione per conto terzi AVV_NOTAIO droga, dietro corresponsione di una somma di danaro.
2.2. Il ricorso di NOME COGNOME si è articolato in due motivi.
2.2.1 Con il primo motivo ha chiesto la correzione dell’errore materiale nella indicazione AVV_NOTAIO pena inflitta con il dispositivo AVV_NOTAIO sentenza depositata in data 7 ottobre 2024 dalla Corte di Appello di Trieste. Il difensore rileva che nel dispositivo letto in udienza la pena inflitta a COGNOME era stata determinata in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa, previa esclusione AVV_NOTAIO recidiva e riconoscimento AVV_NOTAIO circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90, operata la riduzione per il rito abbreviato. Parimenti nella parte motiva AVV_NOTAIO sentenza la Corte aveva indicato in anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa la pena finale inflitta al ricorrente, determinandola nel modo seguente: pena base, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante contestata, anni 9 di reclusione ed euro 90.000 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 6 di reclusione e euro 60.000 di multa, ridotta per il rito come sopra. Nel dispositivo AVV_NOTAIO sentenza depositata, invece, la pena era stata indicata in anni 6 di reclusione e euro 80.000 di multa.
2.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e in specie dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il difensore la pena base sarebbe stata rideterminata nella misura di anni 9 di reclusione (rispetto alla pena di anni 10 individuata in primo grado) in assenza di motivazione. La Corte nel procedere alla rideterminazione in melius AVV_NOTAIO pena aveva dato atto AVV_NOTAIO episodicità del comportamento delittuoso e del corretto comportamento processuale concretizzatosi nel disvelamento di molti fatti sconosciuti agli inquirenti, senza, tuttavia, soffermarsi sulle ragione del significativo discostamento dal minimo edittale comunque operato. Il fugace riferimento al ‘rilevante quantitativo di cocaina oggetto AVV_NOTAIO condotta illecita’ non sarebbe sufficiente, in quanto non espressamente riferito alla determinazione AVV_NOTAIO pena base, ma anzi trattato
quale profilo subvalente rispetto agli indicatori positivi ai fini AVV_NOTAIO mitigazione del trattamento sanzionatorio.
2.3 il ricorso di COGNOME si è articolato in nove motivi.
2.3.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in giudizio abbreviato ex art. 603 cod. proc. pen. in merito a situazioni e condotte asseritamente accertate da ll’a utorità giudiziaria straniera e in relazione alla affermata irrilevanza AVV_NOTAIO documentazione probatoria straniera.
La Corte di appello aveva dato atto che in Colombia vi era un’attività illecita di traffico di droga preesistente all’intervento dell’ agente sotto copertura AVV_NOTAIO Guardia di Finanza e aveva affermato che nella presente indagine non si era fatto uso di alcuna prova acquisita all’estero , né di atti formati da autorità giudiziaria di altro paese. Secondo il ricorrente, tuttavia, la Corte non avrebbe illustrato i criteri di valutazione AVV_NOTAIO prova sulla cui base si era giunti a concludere che in Colombia vi erano indagini relative ad un sodalizio criminoso dedito all’invio di partite di droga in Italia; non avrebbe individuato neppure un componente AVV_NOTAIO presunta associazione; non avrebbe chiarito su quali prove si era fondata l’affermazione AVV_NOTAIO partecipazione ad essa di COGNOME COGNOME. A fronte di una pluralità di rilievi difensivi, esplicitati anche in una memoria, che mettevano in dubbio ciascuno dei punti su elencati e specialmente quello secondo cui in Colomba esistessero indagini in corso da parte dell ‘ autorità giudiziaria di quel paese relative al l’esistenza di un’associazione di narcotrafficanti, la Corte si sarebbe limitata ad affermarne la sussistenza.
Infine, vi sarebbe contraddittorietà fra l’affermazione per cui vi erano indagini in Colombia e l’affermazione per cui tali indagini erano comunque irrilevanti nel presente giudizio.
2.3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento, in relazione ai presupposti sostanziali legittimanti un ‘ operazione sotto copertura, in relazione ‘all’accertamento di situazioni di rischio per la realizzazione AVV_NOTAIO provocazione del reato e all’accertamento di situazioni prodromiche alla realizzazione di un reato impossibile per inidoneità dell’azione ex art. 49 cod. pen .’. La Corte aveva affermato che alla data del 7 aprile 2021, quando fu autorizzata l’operazione speciale dal Comandante Regionale AVV_NOTAIO Guardia di Finanza, era già in corso il traffico di stupefacenti provenienti dalla Colombia. In realtà con i documenti allegati all’appello si era dimostrato che l’attivazione AVV_NOTAIO operazione sotto copertura era avvenuta solo sulla base di notizie fornite da una fonte confidenziale e che in Italia fino al 10 maggio 2021 non era in corso alcun
indagine. I documenti provenienti dalla Colombia (e in particolare una nota AVV_NOTAIO ambasciata britannica dell’ 1 aprile 2021) valevano a dimostrare che fino al mese di aprile 2021 anche in Colombia l’unica attività di indagine era quella posta in essere dalla fonte confidenziale che si era preoccupata di avvicinare taluni soggetti. In tesi difensiva, dunque, si sarebbe realizzato una sorta di cortocircuito: in Italia si era affermata la necessita di avviare un’operazione speciale per appoggiare le indagini anglo-colombiane (di cui, peraltro, si ignorano portata e dettagli) e in Colombia si era affermata identica necessità a supporto di indagini italiane. In realtà al 21 aprile 2021, sia in Colombia sia in Italia, vi erano solo le dichiarazioni AVV_NOTAIO fonte confidenziale, denominata NOME: l’operazione speciale prende avvio in Italia con l’autorizzazione del 7 aprile solo sulla base AVV_NOTAIO fonte e in Colombia con l’autorizzazione, tra il 10 e l’11 aprile, all’impego d ell’ agente sotto copertura e alla consegna controllata.
La Corte, nel replicare al motivo, avrebbe anche travisato gli argomenti dedotti, giacché la denunciata falsità aveva ad oggetto il decreto colombiano dell’11 aprile e non quello del Comandante Regionale AVV_NOTAIO Guardia di Finanza del 7 aprile.
La stessa Corte Edu ha precisato che il ricorso alle indagini sotto copertura deve essere circoscritto in limiti definiti e che occorre tenere conto, al fine di verificare il rispetto del principio dell’equo processo, del modo in cui l’operazione è stata avviata ed eseguita. In presenza di operazioni sotto copertura avviate per spalleggiare l’inchiesta asseritamente in corso in Colombia, il fatto di non aver considerato le prove fornite in Colombia e le modalità di avvio dell’operazione sotto copertura nel nostro paese rende la sentenza illogica e totalmente carente rispetto alle censure formulate con l’atto di impugnazione.
2.3.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 178 cod. proc. pen. e dell’art. 6 Cedu e il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione AVV_NOTAIO documentazione probatoria straniera. Dopo che era stata censurata la mancata acquisizione in originale AVV_NOTAIO richiesta di assistenza giudiziaria inviata dalla Colombia in data 8 maggio 2021 a mezzo mail e degli atti in lingua originale allegati ad essa, la Corte di appello aveva rigettato il motivo con un percorso argomentativo manifestamente illogico, dando per certi fatti che, invece, avrebbero dovuto essere provati e affermando nel contempo che tali fatti erano irrilevanti ai fini dell’accertamento AVV_NOTAIO responsabilità del ricorrente.
2.3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’accertamento di situazioni evocative AVV_NOTAIO provocazione e alla omessa valutazione delle condotte poste in essere dalla interposta persona NOME;
travisamento AVV_NOTAIO prova in ordine al suo ruolo, al ruolo di NOME COGNOME e al ruolo dell’agente sotto copertura.
Quanto a NOME, in sentenza si era dato atto:
-che grazie al suo contributo e alla collaborazione con la polizia colombiana era stata organizzata una consegna controllata di stupefacente;
-che costui aveva avuto contatti con l’emissario colombiano NOME COGNOME;
-che costui era stato in contatto con NOME, come riferito da quest’ultimo con dichiarazioni che gli erano valse la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
A tale ricostruzione il difensore obietta che, se è vero che NOME aveva personalmente provveduto ad effettuare la consegna AVV_NOTAIO prima partita di 300 kg. di cocaina alle forze di polizia colombiane, è altrettanto vero che non era stata provata la provenienza AVV_NOTAIO droga e i presunti venditori erano stati assolti (COGNOME) o neppure processati (COGNOME e COGNOME); che l’unico elemento per sostenere che COGNOME fosse un emissario del clan sudamericano è costituito dalle dichiarazioni di NOME; che NOME aveva ricevuto la droga direttamente dall’agente sotto copertura e senza l’interposizione di NOME COGNOME.
In tesi difensiva l’infiltrato NOME, lungi da svolgere una mera osservazione del traffico allo scopo di riferirne agli inquirenti, si era intromesso nelle dinamiche delle consegne, orientandole con interventi effettuati in prima persona. Peraltro NOME era stato incaricato quale agente infiltrato di svolgere attività di acquisizione AVV_NOTAIO prova e, a tal fine, era stato dotato di un telefono controllato ed intercettato, ma ciò nonostante in atti non risulta acquisita alcuna delle conversazioni con le quali il medesimo prendeva i contatti con gli interlocutori. Laddove i documenti indicati dalla difesa fossero stati presi in considerazione, sarebbe emerso che lo stupefacente, la cui origine era del tutto misteriosa, era stato proposto ai soggetti individuati direttamente dall’interposta persona, anche per mezzo di suoi collaboratori. È verosimile che NOME, menzionato da COGNOME come soggetto che gli propose di custodire la cocaina a fronte del corrispettivo di 1.000 euro al chilogrammo, fosse proprio un collaboratore di NOME. È ragionevole, inoltre, ipotizzare che anche NOME COGNOME fosse un collaboratore di NOME, di cui questi si era servito per le prime tre consegne controllate. L’unica fonte di prova da cui emergerebbe che NOME COGNOME era un partecipe dell’associazione colombiana è rappresentata dalle dichiarazioni di NOME, sulla cui affidabilità e credibilità, nonostante tutti gli argomenti spese negli atti difensivi, la Corte d’appello non si era soffermata.
La sentenza sarebbe manifestamente illogica, perché, nell’ottica AVV_NOTAIO consegna controllata, non tiene conto che coloro che a posteriori sono risultati destinatari dello stupefacente furono contattati da NOME o da chi per lui, nel periodo maggio-giugno 2021, quando lo stupefacente era giunto in Italia, di tal che difetterebbe la prova in ordine all’esistenza di accordi pregressi tra fornitori di destinatari, precedenti l’intervento dell’agente provocatore.
2.3.5. Con il quinto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni e del ruolo di NOME; in ordine alla valutazione AVV_NOTAIO rilevanza dell ‘as soluzione di NOME sopravvenuta al giudizio abbreviato; l’omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. mediante acquisizione dei verbali di prova relativi all’esame del brigadiere COGNOME e di NOME. Con memoria del 10 maggio 2024 contenente nuovi motivi di impugnazione erano state prodotte le trascrizioni AVV_NOTAIO deposizione testimoniale resa da NOME nel dibattimento a carico di NOME, nonché AVV_NOTAIO deposizione testimoniale del brigadiere COGNOME, già in forza la Guardia di finanza di Trento, con cui NOME aveva avuto il primo contatto nel mese di marzo del 2021 ed era stato chiesto di procedere all’escussione dei predetti soggetti ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. La Corte, tuttavia, aveva omesso totalmente di prendere in considerazione sia la memoria, sia le trascrizioni e neppure aveva svolto alcuna considerazione per respingere le istanze istruttorie.
2.3.6. Con il sesto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento AVV_NOTAIO prova, in ordine all’ accertamento AVV_NOTAIO responsabilità penale con riferimento all’elemento soggettivo e alla valutazione AVV_NOTAIO chiamata in correità operata da COGNOME; violazione di legge ed in specie dell’art. 192 cod. proc. pen, dell’art. 546 cod. proc. pen., dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e dell’art. 43 cod. pen. Il difensore osserva che, pacifica la consegna da COGNOME COGNOME a COGNOME delle scatole contenenti 100 kg di cocaina nel retro di un ristorante, la Corte avrebbe ritenuto provata la consapevolezza in capo al ricorrente del contenuto di tali scatole sulla base di prove logiche (e in particolare sulla inverosimiglianza AVV_NOTAIO tesi per cui COGNOME avrebbe taciuto a COGNOME il contenuto degli scatoloni, non potendo correre il rischio che egli non prestasse la massima diligenza nel custodirli) e sulla base delle dichiarazioni del COGNOME, secondo cui COGNOME sapeva che si trattava di droga.
In tal modo i giudici non avrebbero tenuto conto AVV_NOTAIO versione fornita da COGNOME, il quale aveva sostenuto di essersi prestato a portare gli scatoloni nel magazzino AVV_NOTAIO società RAGIONE_SOCIALE, frequentato regolarmente per lavoro da almeno quindici persone, ad Aiello per fare un favore a COGNOME, suo amico di vecchia data, senza sapere quale fosse il contenuto. Le conversazioni
intercettate tramite il telefono di COGNOME, su cui era stato inoculato il Trojan, confermavano che, alla presenza di COGNOME, mai si era fatta menzione AVV_NOTAIO cocaina, piuttosto che AVV_NOTAIO necessità di ‘occultare’ le scatole. COGNOME -argomenta il difensore nell’accusare COGNOME era mosso dalla speranza di vedere premiata la sua collaborazione con gli inquirenti. In ogni caso il tenore letterale delle sue dichiarazioni non era nel senso che COGNOME con certezza sapesse quale fosse il contenuto delle scatole.
2.3.7. Con il settimo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile per inidoneità dell’azione. Secondo la Corte, la consegna AVV_NOTAIO droga era avvenuta su iniziativa non già dell’agente sotto copertura, ma di COGNOME, che, infatti, aveva contattato COGNOME per proporgli l’affare e aveva poi dato incarico all’agente sotto copertura di prelevare la cocaina dal deposito AVV_NOTAIO Guardia di Finanza. Il difensore, in proposito, rileva che, pur nota la materialità dei fatti a partire da quando lo stupefacente era stato preso in carico a Madrid dalla Guardia di Finanza, tuttavia, non erano note la provenienza AVV_NOTAIO droga, né le ragioni per cui, ad un certo punto, lo sconosciuto NOME avesse chiamato COGNOME e COGNOME avesse contattato COGNOME.
In realtà, le indagini avevano chiarito che NOME COGNOME era in contatto con NOME, sicché la mancanza di conoscenza in ordine alle modalità di ingaggio fra NOME e COGNOME e fra COGNOME e COGNOME doveva indurre a ipotizzare una situazione di provocazione per effetto del fattivo intervento di NOME, ovvero AVV_NOTAIO interposta persona: in altri termini, secondo il difensore, NOME era una figura di pura fantasia inventata ad arte da NOME e NOME COGNOME, lungi dall’appartenere ad un sodalizio operante in Colombia, era piuttosto uno dei tanti collaboratori dell ‘infiltrato NOME. Secondo gli indirizzi giurisprudenziali AVV_NOTAIO Corte Edu, l’intervento degli agenti infiltrati deve essere assistito da garanzie, e non possono essere utilizzabili elementi raccolti a seguito di provocazione. La cocaina, nella vicenda in esame, era rimasta sempre sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine ed era stata sequestrata poche ore dopo la consegna, dovendosi perciò escludere, ex ante, la possibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice per la totale inidoneità AVV_NOTAIO condotta.
2.3.8 Con l’ottavo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell’art. 9 AVV_NOTAIO legge n. 146/2006 e dell’art. 723 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla illegittima esportazione di cocaina in Italia in violazione delle norme convenzionali colombiane.
Quanto alla violazione dell’art. 9 AVV_NOTAIO legge 146/2006, secondo il difensore al 7 aprile non vi erano i presupposti sostanziali e formali per l’operazione
speciale in quanto: a) a quella data nessuna indagine era stata avviata, b) la competenza al rilascio dell’autorizzazione è del Comando AVV_NOTAIO e non di quello Regionale, c) mancava l’atto di intesa con la DCSA (non essendo sufficiente il mero nulla osta).
Quanto alla violazione dell’art. 723 cod. proc. pen., secondo il difensore non si era tenuto conto che la sostanza stupefacente era giunta dalla Colombia, anche se aveva fatto scalo in Spagna; la Corte avrebbe affermato in maniera apodittica la regolarità del trasporto.
2.3.9 Con il nono motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento AVV_NOTAIO recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La recidiva sarebbe stata affermata in ragione di una precedente condanna riguardante fatti commessi nel 2016, che in realtà era divenuta irrevocabile dopo i fatti oggetto del presente processo. Nella determinazione AVV_NOTAIO pena base non si sarebbe in ogni caso tenuto conto che il ricorrente aveva avuto un ruolo marginale e, dopo i fatti di cui al processo, aveva immediatamente interrotto i rapporti con COGNOME. Inoltre la Corte in maniera immotivata avrebbe riservato a COGNOME un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello riservato al coimputato COGNOME.
In data 16 settembre 2025, il difensore di COGNOME ha presentato una memoria, con cui, oltre a reiterare le doglianze esposte nei motivi suesposti, ha dedotto:
la violazione di legge e in specie del principio di correlazione fra imputazione e sentenza essendo stata pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato: mentre nella sentenza di primo grado era stato ritenuto che la compravendita di droga si fosse conclusa tra l’Italia e la Colombia e che il pagamento del prezzo fosse stato versato antecedentemente rispetto alla spedizione in Italia AVV_NOTAIO sostanza stupefacente, nella sentenza impugnata si era, invece, ritenuto che il reato fosse stato commesso interamente in Italia e che NOME COGNOME avesse personalmente raccomandato a COGNOME di occultare la cocaina;
il vizio di motivazione nella valutazione AVV_NOTAIO chiamata in correità di COGNOME.
In data 30 settembre 2025, il difensore di COGNOME ha depositato l’ordinanza del 26 settembre 2025 con cui la Corte di appello di Trieste ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nel senso che nel dispositivo la pena irrogata a COGNOME deve intendersi di anni 4 di reclusione e euro 40.000 di multa.
Nel corso AVV_NOTAIO discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1.Il primo motivo, con cui si censura la motivazione AVV_NOTAIO mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è inammissibile, perché non autosufficiente e manifestamente infondato.
Occorre ricordare che, ai fini dell’ade mpimento dell’onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Ciò premesso, il difensore lamenta che le ragioni individuate dalla Corte nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante AVV_NOTAIO ingente quantità AVV_NOTAIO droga trattata, ovvero l’essersi NOME determinato alla confessione solo dopo essere venuto a conoscenza AVV_NOTAIO confessione del concorrente NOME COGNOME, non sarebbero fondate, in quanto, a suo dire, NOME aveva reso interrogatorio prima di aver preso contezza degli atti e delle dichiarazioni del concorrente. La Corte, tuttavia, ha spiegato che NOME aveva reso interrogatorio in data 13/6/2022, mentre il NOME solo in data 19/7/2022. Il ricorrente, nel contestare che NOME fosse stato a conoscenza delle dichiarazioni del coimputato, non ha documentato quali fossero state le fonti di prova a lui contestate da parte dell’organo inquirente ex art. 65 cod. proc. pen., sicchè sotto tale profilo il ricorso non è autosufficiente (in ordine alla non ammissibilità per violazione del principio di autosufficienza e per genericità dei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà AVV_NOTAIO motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione si vedano: Sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; s ez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419).
Ciò posto la valorizzazione da parte AVV_NOTAIO Corte AVV_NOTAIO natura utilitaristica AVV_NOTAIO confessione appare aderente ai consolidati principi AVV_NOTAIO giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘i n tema di circostanze, la confessione spontanea del reo
rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini AVV_NOTAIO concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d’atto dell’ineluttabilità probatoria dell’accusa, ovvero sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa AVV_NOTAIO riduzione AVV_NOTAIO pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo ‘ (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Rv. 288738 -07; nello stesso senso: Sez. 2 n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 -01; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229).
Manifestamente infondata è la censura di contraddittorietà AVV_NOTAIO motivazione adottata dalla Corte rispetto a quella di cui al provvedimento de libertate a sostegno AVV_NOTAIO attenuazione AVV_NOTAIO misura cautelare in cui si era dato atto AVV_NOTAIO intervenuta confessione del ricorrente. Tale ultima valutazione, infatti, era inerente al differente piano AVV_NOTAIO pregnanza delle esigenze cautelari e non già a quello relativo alla determinazione AVV_NOTAIO pena.
1.2. Il secondo motivo, con cui si duole AVV_NOTAIO determinazione AVV_NOTAIO pena, è inammissibile per difetto di specificità, o, comunque, per manifesta infondatezza.
La graduazione AVV_NOTAIO pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
Nel caso in esame la Corte ha confermato la determinazione AVV_NOTAIO pena base in anni 7 e mesi 6 di reclusione e euro 90.000 di multa, giustificando il discostamento dal minimo, in ragione AVV_NOTAIO capacità a delinquere e AVV_NOTAIO gravità oggettiva AVV_NOTAIO condotta, avente ad oggetto una partita di cocaina di peso notevole.
A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo, in parte, richiama i rilievi già disattesi nella trattazione del punto sub 1.1, a cui si rinvia, e, in parte, lamenta la duplice considerazione del dato ponderale, ai fini AVV_NOTAIO circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 e ai fini AVV_NOTAIO pena, senza
considerare che la Corte ha valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo di droga trattato dal ricorrente come indice di una particolare gravità del reato complessivamente considerato, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
Il ricorso di COGNOME deve essere rigettato.
2.1. La sentenza impugnata era effettivamente affetta dall’errore materiale nella indicazione nel dispositivo AVV_NOTAIO pena inflitta al ricorrente, ma nelle more è intervenuta la correzione da parte AVV_NOTAIO stessa Corte di appello.
2.2.Il motivo inerente il trattamento sanzionatorio è infondato.
La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha mitigato il trattamento sanzionatorio ivi previsto e rideterminato la pena in anni 4 di reclusione e 40.000 euro di multa, muovendo dalla pena base di anni 9 di reclusione e euro 90.000 di multa. Nel richiamare i principi già evocati nella trattazione del ricorso di COGNOME, si deve dare atto che la Corte ha adeguatamente assolto all’onere di indicare le ragioni del discostamento AVV_NOTAIO pena dal mimino edittale, sottolineando, nella motivazione, che COGNOME aveva trattato la consegna di un quantitativo di cocaina pari a 100 kg. In tal senso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il richiamo alla gravità oggettiva del fatto è stato operato dalla Corte proprio in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
3.Il ricorso di NOME COGNOME deve essere, nel complesso, rigettato.
1.Occorre premettere che, come già ricordato, l’episodio ascritto a COGNOME si inserisce nell’ambito una più ampia operazione attuata mediante agenti sotto copertura attraverso la quale era stata organizzata una consegna controllata di sostanze stupefacenti provenienti da un ‘associazione operante in Colombia e precisamente nell’ambito AVV_NOTAIO prima di sette distinte fasi di consegna AVV_NOTAIO droga, avvenuta tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2021.
Il compendio probatorio relativo al reato ascritto a COGNOME è rappresentato dal sequestro AVV_NOTAIO droga e dalle risultanze delle attività di osservazione e dalle dichiarazioni del coimputato COGNOME.
Nelle sentenze di merito si dà atto che nel mese di aprile del 2021 COGNOME era stato contattato da tale NOME, cittadino colombiano che viveva a Madrid, il quale gli aveva chiesto di custodire una partita di 40 kg. di cocaina. COGNOME nulla aveva più saputo in merito alla proposta fino ai primi giorni del mese di maggio, quando COGNOME NOME lo aveva chiamato presentandosi come il referente colombiano che doveva organizzare la consegna di cui aveva parlato NOME; con COGNOME, COGNOME aveva concordato il
compenso AVV_NOTAIO somma di euro 1000 per ogni chilogrammo di cocaina preso in carico. Al momento di concretizzare la consegna, COGNOME aveva incaricato l’agente sotto copertura di prelevare 100 kg. dal quantitativo maggiore di cocaina giunta a Trieste dalla Colombia e custodita dalla Guardia di Finanza; prelevati 100 pani di cocaina, l’agente si era incontrato a Monfalcone con COGNOME e insieme a questi si era recato a Aquileia; qui i due si erano incontrati con COGNOME e COGNOME: nel retro di un ristorante, dopo il pranzo, era avvenuto il trasbordo degli scatoloni contenenti la droga dall’auto condotta da COGNOME al mezzo di COGNOME.
3.2. Incontestata la ricostruzione dei fatti come esposti, i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo attengono tutti alla sussistenza dei presupposti giuridici dell’attività sotto copertura svolta e alla legittimità AVV_NOTAIO consegna controllata di cocaina, sotto vari profili.
In particolare il ricorrente osserva:
(i) che non era stato accertato se, prima AVV_NOTAIO autorizzazione alle indagini sotto copertura, fossero in corso in Colombia indagini relative ad un sodalizio dedito al narcotraffico e che non era stato accertato se COGNOME fosse stato o meno ivi condannato o anche solo indagato; in proposito la Corte avrebbe dovuto attivare i poteri di rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603 cod. proc. pen. e avrebbe dovuto acquisire, così come richiesto, in originale la domanda di assistenza giudiziaria AVV_NOTAIO autorità colombiana e la documentazione ad essa allegata (primo motivo e terzo motivo);
(ii) che non sussistevano i presupposti sostanziali legittimanti l’indagine sotto copertura: quest’ultima era stata avviata solo sulla base di una fonte confidenziale, sia in Italia, sia in Colombia e l’autorizzazione alle operazioni sarebbe stata rilasciata dal Comandante Regionale anziché dal comandante AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Guardia di Finanza, in assenza di atto di intesa con la DCSA (secondo motivo e ottavo motivo);
(iii) che non era stata valutata la provocazione da parte AVV_NOTAIO interposta persona NOME ed era stata travisata la prova anche in ordine al ruolo di NOME COGNOME e dell’agente sotto copertura; NOME si era in realtà intromesso nelle dinamiche delle consegne, orientandole ed era, altresì, verosimile che NOME COGNOME fosse un collaboratore di NOME, sicchè non esistevano accordi pregressi fra destinatari e fornitori prima dell’intervento dell’agente provocatore che, quindi, aveva in realtà dato impulso al reato (quarto motivo);
(iv) che la Corte aveva omesso di attivare i poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. ai fini dell’acquisizione dei verbali di prova relativi all’esame del brigadiere NOME e di NOME resi in altro procedimento (quinto motivo);
(v) che non era stata riconosciuta la sussistenza del reato impossibile per inidoneità dell’azione: la consegna AVV_NOTAIO stupefacente a COGNOME sarebbe avvenuta su impulso di NOME e NOME COGNOME che, in realtà, erano collaboratori dell’agente sotto copertura, sicchè essendo la cocaina rimasta sempre sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine doveva essere esclusa ex ante la possibilità di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (settimo motivo);
(vi) che non erano state osservate le disposizioni in materia di rogatoria, sotto il profilo del mancato vaglio da parte del AVV_NOTAIO (ottavo motivo).
3.3. Tutte tali censure sono state prese in esame dalla Corte di Appello e disattese con una motivazione coerente e rispettosa AVV_NOTAIO disciplina delle attività sotto copertura.
3.3.1. Infondata è la doglianza relativa alla mancata acquisizione degli atti compiuti dall ‘autorità colombiana. La Corte ha rilevato che non sono stati utilizzati in alcun modo, ai fini AVV_NOTAIO prova del fatto ascritto a COGNOME avente ad oggetto una partita di cocaina giunta in territorio italiano per mezzo di rogatoria e accertato grazie ad attività sotto copertura ‘debitamente autorizzata’, gli atti di indagine eseguiti in Colombia e ha anche ribadito la impossibilità di sindacare l’attività svolta da un’autorità giudiziaria e/o inquirente straniera, che opera sulla base di proprie leggi nell’ambito di uno spazio di sovranità intangibile.
All’assunto AVV_NOTAIO Corte per cui nel processo celebrato in Italia non si era fatto uso di alcuna prova acquisita all’estero, né di atti formati da autorità giudiziaria di altro paese (essendosi fondata l’affermazione AVV_NOTAIO responsabilità di COGNOME solo sul contenuto delle intercettazioni, sull’attività di osservazione AVV_NOTAIO polizia giudiziaria che aveva monitorato in diretta la consegna AVV_NOTAIO droga al ricorrente e aveva poi proceduto al sequestro e sulla chiamata in correità del coimputato COGNOME), il difensore ha opposto un rilievo solo generico, senza allegare alcun elemento a sostegno AVV_NOTAIO decisività degli atti che la Corte avrebbe omesso di acquisire. Né appare sussistere la lamentata contraddizione fra l’affermazione per cui non era possibile neanche in astratto sindacare la legittimità degli atti di indagine effettuati in Colombia e l’affermazione per cui di tali atti non si era comunque fatto uso, in quanto nel percorso argomentativo AVV_NOTAIO Corte è proprio tale secondo aspetto ad essere stato messo in risalto.
3.3.2. Analogamente è infondata la doglianza relativa alla illegittimità dell’operazione sotto copertura, in quanto posta in essere in violazione dei principi dettati dalla legge n. 146/2006.
L’art. 9 di detta legge, nel dettare uno statuto generale delle operazioni sotto copertura, prevede una causa di giustificazione ad hoc, speciale rispetto alla scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., applicabile agli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché agli agenti, ausiliari ed interposte persone AVV_NOTAIO cui opera i primi dovessero avvalersi, i quali, nel corso di specifiche operazioni sotto copertura debitamente autorizzate e documentate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad una serie di gravi delitti tassativamente elencati fra cui quelli inerenti gli stupefacenti, per quanto di rilievo in questa sede, acquistano, ricevono o occultano sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel contesto di tale disciplina, i commi 3 e 4 dell’art. 9 richiedono che tali operazioni investigative siano previamente autorizzate per iscritto dagli organi di vertice del personale di polizia giudiziaria coinvolto, oppure su apposita delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale e che il loro avvio sia previamente comunicato, a cura dei medesimi soggetti, all’autorità giudiziaria competente per le indagini. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che ‘in tema di operazioni sotto copertura, l’inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall’art. 9 AVV_NOTAIO legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l’inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell’attività investigativa svolta dall’agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell’art. 6 Conv. EDU’ (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Rv. 283467 -03; nello stesso senso Sez. 6, n. 12204 del 04/02/2020, non massimata sul punto). Si è sottolineato che la sanzione di inutilizzabilità non è espressamente prevista né dal citato art. 9, né da altra specifica disposizione di legge e che, anzi, tutto il sottosistema normativo apprestato dal medesimo art. 9, per la disciplina delle attività investigative “sotto copertura”, è volto, più che a limitare l’utilizzabilità processuale dei relativi esiti, a tracciare i confini dell’area di non punibilità degli operatori di polizia. Ragione per cui, soltanto con un evidente salto logico, detta disciplina potrebbe essere utilizzata per individuare delle garanzie ulteriori, rispetto a quelle previste dal codice di rito, per chi con tali agenti entri in contatto e commetta reati.
La Corte di appello ha richiamato tali principi e ha, comunque, precisato che l’autorizzazione del Comandante Regionale AVV_NOTAIO Guardia di Finanza era intervenuta il 7 aprile 2021, quando già era attiva in Colombia l’organizzazione dedita al traffico di droga, mentre l’autorizzazione AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE era intervenuta ancora prima, ovvero il 2 aprile 2021.
Al percorso argomentativo su indicato, il ricorrente oppone una censura in parte avversativa e in parte non rispettosa dei principi su indicati. Sotto il primo profilo, l’assunto per cui non sussistevano i presupposti legittimanti l’indagine sotto copertura, in quanto, nel momento in cui era intervenuta l’autorizzazione, non esisteva una notizia di reato, bensì solo fonti confidenziali, è smentito dalla stessa scansione cronologica richiamata nel ricorso, in cui si dà atto che alla data del rilascio AVV_NOTAIO autorizzazione le indagini in Colombia erano in corso e in Italia era già stato aperto a fine marzo un procedimento nei confronti di COGNOME. Sotto il secondo profilo, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, nessun rilievo assumono le eventuali irregolarità AVV_NOTAIO procedura.
3.3.3. Infondate sono anche le censure con cui si lamenta che nel caso di specie non esistevano pregressi accordi fra destinatari e fornitori, ma era stata la interposta persona NOME, di cui NOME e NOME COGNOME sarebbero stati collaboratori, a orientare le dinamiche delle consegne, sicché le prove sarebbero inutilizzabili o si configurerebbe comunque un’ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell’azione .
In linea generale, comportano la responsabilità penale dell’agente infiltrato, e la conseguente inutilizzabilità AVV_NOTAIO prova acquisita, le operazioni sotto copertura consistenti nell’incitamento o nell’induzione alla commissione di un reato da parte del soggetto indagato (Sez. 6 n. 12204 del 04/02/2020, Rv. 278730 – 01 Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Rv. 267517 -01; Sez. 3, n. 37805/2013, Rv. 257675); non così, invece, l’azione che si limiti a disvelare un’intenzione criminale altrui già esistente, ma allo stato latente, e che perciò fornisca soltanto l’occasione perché questa si concretizzi, senza determinarla in modo essenziale (Sez. 3, n. 20238 del 07/02/2014, Rv. 260081). L’esclusione AVV_NOTAIO punibilità per il “provocato”, dunque, presuppone necessariamente la derivazione assoluta ed esclusiva AVV_NOTAIO sua azione delittuosa dall’istigazione dell’infiltrato e non può, pertanto, ammettersi quando la determinazione a compiere il reato sia proveniente anche da attività di soggetti diversi da costui. In tal caso, infatti, l’attività dell’agente provocatore costituisce un fattore estrinseco, che dà solo spunto all’azione delittuosa, ma non esclude che questa sia stata voluta e realizzata dal reo, secondo impulsi e modalità allo stesso autonomamente riconducibili (Sez. 6, n. 16163 del 24/01/2008, Rv. 239640).
Nel caso di specie il ricorrente ipotizza la illegittimità AVV_NOTAIO intera operazione sul presupposto che COGNOME e, prima di lui, NOME fossero in realtà collaboratori dell’infiltrato NOME e dell’agente sotto copertura e non già appartenenti al sodalizio operante in Colombia; da tale circostanza discende, secondo il ricorrente, che la realizzazione del reato sarebbe stata frutto AVV_NOTAIO esclusiva organizzazione dei tali agenti under cover e che, pertanto, le prove
sarebbero state inutilizzabili e, in ogni, caso si configurerebbe un reato impossibile per inidoneità ex ante del tentativo. E’ chiaro, dunque, che è la stessa censura, per come congegnata, a fondarsi su un presupposto, ovvero sulla qualità di infiltrati di COGNOME e NOME, non solo non dimostrato, ma addirittura prospettato dallo stesso ricorrente solo come ‘ probabile ‘ e ‘ verosimile ‘ , in assenza di qualsivoglia elemento concreto e fattuale di riscontro.
Vero è piuttosto che la Corte di appello e, prima ancora, il Giudice dell’Udienza Preliminare hanno affermato che la consegna dello stupefacente a COGNOME era avvenuta su iniziativa di COGNOME e NOME, appartenenti al cartello colombiano, e non già dall’agente sotto copertura. Nella ricostruzione dell’episodio effettuata dai giudici di merito COGNOME, dopo aver contattato COGNOME di sua iniziativa, aveva ordinato all’agente sotto copertura di consegnare una parte AVV_NOTAIO droga importata allo stesso COGNOME, il quale si era fatto coadiuvare da COGNOME. Ne consegue che non può essere invocata nel caso in esame la sanzione processuale di inutilizzabilità delle prove assunte per l’assenza dei relativi presupposti nella concreta fattispecie oggetto di giudizio.
Analogamente non può essere invocata la categoria del reato impossibile per inidoneità dell ‘azione . A tale ultimo proposito si è precisato che non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell’attività di agenti “infiltrati” o “provocatori”, quando l’azione criminosa non deriva esclusivamente dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi ultimi, ma costituisce l’effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all’agente e ciò in quanto l’inidoneità AVV_NOTAIO condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio “ex ante”, nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'”infiltrato” (Sez. 2, n. 45852 del 15/09/2023, Rv. 285416 -01; Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Rv. 256592 – 01; Sez. 5, n. 33835 del 2021, in motivazione pag. 5; Sez. 7, ord. n. 5640 del 2019, in motivazione pag. 2). Nel caso in esame, come detto, nella ricostruzione operata dai giudici di merito (solo avversativamente censurata dal ricorrente), l ‘ iniziativa di consegnare la droga a COGNOME era stata assunta non già dall ‘ infiltrato, bensì da COGNOME che, facendola prelevare dall ‘ agente sotto copertura, ne aveva assunto l ‘ autonoma disponibilità e l ‘ aveva consegnata al ricorrente, incaricato del trasporto e AVV_NOTAIO custodia. Né assume rilievo il fatto che la ricezione AVV_NOTAIO droga si sia svolta sotto il diretto controllo AVV_NOTAIO polizia giudiziaria, posto che, ai fini AVV_NOTAIO configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità dell’azione deve risultare già “ex ante” assolutamente priva di potenzialità per la determinazione causale dell’evento (in tal senso, ex plurimis , Sez. 6, n. 35511 del 21/05/2013, Rv. 256443).
3.3.4 Infondato è anche il motivo con cui si lamenta la mancata acquisizione dei verbali di prova resi in altro procedimento, utili, secondo il ricorrente, a chiarire meglio i contorni AVV_NOTAIO vicenda processuale e la ritualità dell’operato dell’agente sotto copertura.
In proposito non possono che richiamarsi le stesse osservazioni sulla natura congetturale dei rilievi del ricorrente a proposito dei legami dell’agente sotto copertura con coloro che le sentenze di merito hanno indicato come emissari del cartello colombiano. A ciò deve aggiungersi che l ‘art. 603, comma 3, cod. proc. pen. conferisce al giudice di appello il potere di disporre di ufficio la rinnovazione dell’ istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini AVV_NOTAIO decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. Deve ribadirsi in proposito che, secondo il consolidato orientamento AVV_NOTAIO giurisprudenza di legittimità, i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell’accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353) e che nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l’assunzione AVV_NOTAIO prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Rv. 287482 -02).
3.3.5. Manifestamente infondate sono le doglianze relative al mancato rispetto AVV_NOTAIO disciplina dettata dall’art. 723 cod. proc. pen. in tema di rogatoria, anche con riferimento agli articoli del trattato stipulato tra Italia e Colombia con riguardo alla esecuzione delle operazioni sotto copertura.
La Corte in proposito ha ricordato:
-che il trattato tra Italia e Colombia ratificato con la legge 17 luglio 2020 n. 82, nel disciplinare i rapporti fra i due paesi e in particolare le richieste di assistenza, prevede anche lo scambio spontaneo di informazioni, finalizzato a iniziare e/o orientare una indagine;
che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO non ha alcun potere di vietare rogatorie fra Italia e Colombia, fondate su una convenzione regolarmene ratificata che prevede l’obbligo per le parti di dare corso alle richieste;
che nella vicenda in esame una prima partita di cocaina, pari a 300 kg., è giunta in Italia tramite la Spagna e le autorità AVV_NOTAIO Colombia si sono rapportate con le autorità spagnole con riferimento al percorso Colombia-Spagna, mentre il trasporto dalla Spagna in Italia è avvenuto in forza di una rogatoria transitata
per il Ministero; analogamente anche le successive 4 tonnellate di cocaina sono giunte in Italia via Spagna e il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO era stato informato AVV_NOTAIO intera operazione;
che l’art. 723 cod. proc. pen. non prevede alcuna autorizzazione da parte del Ministero per la esecuzione AVV_NOTAIO rogatoria, ma gli attribuisce solo un potere di non dare corso alla esecuzione in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, potere di blocco che nel caso di specie il AVV_NOTAIO non aveva inteso esercitare, essendo, peraltro, evidente che nessuno di tali interessi fosse minacciato dalla attività oggetto AVV_NOTAIO rogatoria;
che l’attività dell’agente sotto copertura si era svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Convenzione stipulata fra l’Italia e la Colombia.
A tale percorso argomentativo, il ricorrente ha contrapposto una censura generica, reiterativa degli stessi argomenti già sottoposti al vaglio AVV_NOTAIO Corte, in assenza di indicazione del fondamento giuridico delle ragioni invocate, e come tale inammissibile alla luce dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822.
3.4. Esaurita la trattazione delle doglianze attinenti alla legittimità delle operazioni svolte tramite l’agente sotto copertura, devono essere valutati i motivi attinenti al merito AVV_NOTAIO affermazione AVV_NOTAIO responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
3.4.1. Il sesto motivo, incentrato sul vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
La Corte di appello (pagg. 16 e 17) ha ripercorsi i fatti non contestati nella loro materialità, consistiti nella consegna da parte di COGNOME, nel parcheggio di un ristorante, a COGNOME e COGNOME di alcuni scatoloni contenenti 100 kg. di cocaina. Indi la Corte si è confrontata con tutti gli argomenti svolti in sede di impugnazione e reiterati in questa sede e ha ritenuto:
inverosimile che COGNOME non fosse al corrente del contenuto degli scatoloni, considerate le modalità dell’intera operazione, il fatto che gli era stato chiesto di nasconderli in un luogo sicuro, il valore del carico (pari a 3 milioni di euro) tale per cui non era pensabile che potesse essere lasciato ad un soggetto ignaro;
che nessun rilievo poteva assumere, rispetto alla prova logica AVV_NOTAIO sua consapevolezza di prendere in carico AVV_NOTAIO droga, il fatto che COGNOME non avesse partecipato al primo incontro con COGNOME, così come il fatto che avesse poi riposto le scatole presso un magazzino AVV_NOTAIO società dove lavorava, posto che neppure tale collocazione era incompatibile con la conoscenza del loro contenuto;
che, in ogni caso, COGNOME aveva ammesso che sia a lui che a COGNOME era stato detto che le scatole contenevano droga;
che la mancata reazione del ricorrente alla notizia del sequestro AVV_NOTAIO droga valeva a confermare che egli conosceva il contenuto delle scatole, posto che in caso contrario sarebbe stata naturale una sua richiesta di spiegazione al COGNOME.
Le inferenze tratte dai dati di fatto esposti non sono manifestamente illogiche e non si rileva nel percorso argomentativo alcun travisamento del dato probatorio rappresentato dalle dichiarazioni di COGNOME.
Il motivo di ricorso, di contro, in primo luogo, si limita a contestare in maniera generica e inammissibile l’efficacia dimostrativa degli elementi di prova richiamati. A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri AVV_NOTAIO Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento AVV_NOTAIO decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento AVV_NOTAIO decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).
Il motivo, in secondo luogo, lamenta un travisamento da parte AVV_NOTAIO Corte delle dichiarazioni del coimputato collaborante COGNOME, in realtà insussistente. Il vizio di travisamento consiste non già nell’errata interpretazione AVV_NOTAIO prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in esame la Corte, nel riportare letteralmente la risposta di COGNOME alla domanda se lui e COGNOME fossero stati informati che le scatole contenevano cocaina (‘cosi ci è stato detto… senza voler esimermi da nessuna responsabilità, non credo che neanche lui abbia controllato’) e nell’affermare, dunque, che
COGNOME sapeva che la merce a lui consegnata era droga, non è incorsa in alcuna distorsione del significante, nel senso su indicato.
Inammissibile per difetto di specificità è la doglianza relativa alla valutazione AVV_NOTAIO chiamata in correità di COGNOME. Sul punto è sufficiente ricordare che la affermazione di responsabilità di COGNOME è stata fondata, in primis , sull’attività di osservazione AVV_NOTAIO polizia giudiziaria, che in diretta aveva monitorato la consegna AVV_NOTAIO droga da COGNOME COGNOME a COGNOME e il trasporto AVV_NOTAIO sostanza da parte di COGNOME sul proprio mezzo e che aveva, indi, provveduto al sequestro, sicché le propalazioni di COGNOME sono intervenute a conferma di un quadro probatorio da esse indipendenti. Anche la prova AVV_NOTAIO conoscenza da parte di COGNOME in ordine al contenuto delle scatole è stata desunta dal complesso delle circostanze emerse nel corso dell’attività di osservazione e degli argomenti logici di cui già si è detto, sicché anche sotto profilo la motivazione AVV_NOTAIO Corte non si presta alle censure dedotte. Di contro l’affermazione per cui COGNOME avrebbe incolpato COGNOME solo per trarne vantaggi in punto trattamento sanzionatorio, oltre ad essere apodittica e congetturale, non si confronta con il complessivo percorso argomentativo AVV_NOTAIO sentenza impugnata.
3.4.2. Il nono motivo, incentrato sul riconoscimento AVV_NOTAIO recidiva e più in generale sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.
Premesso che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza AVV_NOTAIO condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione), nel caso di specie la Corte ha adeguatamente assolto all’onere di motivare in ordine all’esistenza dei presupposti formali e sostanziali AVV_NOTAIO recidiva. I giudici, infatti, hanno osservato che COGNOME aveva già riportato plurime condanne definitive per reati contro il patrimonio e recentemente era stato condannato anche per un delitto AVV_NOTAIO stessa specie di quello per cui si procede commesso nell’anno 2016; hanno, pertanto, ritenuto che i fatti di reato oggetto del presente processo fossero espressione di accresciuta responsabilità. Invero, anche a prescindere dal riferimento alla recente condanna per reato inerente gli stupefacenti, effettivamente passata in giudicato in epoca successiva alla commissione del reato per cui si procede, il giudizio sul presupposto formale e sostanziale AVV_NOTAIO recidiva è stato, in ogni caso, ancorato, in maniera ragionevole e perciò non
sindacabile, ai numerosi precedenti penali del ricorrente, alcuni dei quali specifici. A tale ultimo proposito, si ricorda che in tema di recidiva, devono intendersi “reati AVV_NOTAIO stessa indole” ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione AVV_NOTAIO natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3 n. 20351 del 02/04/2024, Rv. 286324 -01; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166) e che, proprio perché determinati da motivi di lucro, sono considerati AVV_NOTAIO stessa indole i reati contro il patrimonio e i reati inerenti gli stupefacenti (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014. Rv. 261869 -01).
Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla eccessività AVV_NOTAIO pena. Richiamandosi i principi già esposti trattando del ricorso di COGNOME, si osserva che la Corte di appello, nel confermare la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e euro 80.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ritenuto tale pena congrua in relazione alla gravità del reato, avente ad oggetto un rilevante quantitativo di cocaina, e alla capacità a delinquere del ricorrente, comprovata dai plurimi precedenti a suo carico.
A tale motivazione, il difensore ha opposto argomenti meramente avversativi e non già ragioni in fatto o in diritto tali da minarne la tenuta logica.
Infine, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (ex plurimis Sez. 3,n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839): nel caso in esame, il ricorrente non sì è confrontato con il passaggio AVV_NOTAIO motivazione AVV_NOTAIO sentenza impugnata, con cui è stata valorizzata, ai fini AVV_NOTAIO determinazione del trattamento sanzionatorio del coimputato COGNOME, la sua proficua collaborazione, sicché le situazioni che il ricorrente prospetta come identiche, tali non sono state ritenute, in maniera non manifestamente illogica, dalla Corte di appello.
3.5. Inammissibile è il motivo nuovo con cui è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Il motivo nuovo, infatti, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., deve avere ad oggetto i capi o i punti AVV_NOTAIO decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581 lett. a) cod. proc. pen., ovvero rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali
(Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259; Sez. 6 n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783; Sez. 6 n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294).
Il motivo in esame, dunque, in quanto teso ad introdurre censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione, deve essere ritenuto inammissibile.
4.Al rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME segue la condanna di questi al pagamento delle spese processuali e AVV_NOTAIO somma di euro tremila in favore AVV_NOTAIO cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e AVV_NOTAIO somma di euro tremila in favore AVV_NOTAIO cassa delle ammende.
Così è deciso, 02/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME Dovere