Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40785 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Limbiate (Mi) il DATA_NASCITA;
nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Terracina (Lt) il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli, il DATA_NASCITA;
ttc.) 1 11bike avverso la sentenza n. 5987 della Corte di appello di Milano delp dicembre72024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette, altresì, le memorie scritte, rispettivamente dell’AVV_NOTAIO, del foro di Milano, nell’interesse dell’intimato COGNOME, nella quale concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e dell’AVV_NOTAIO, del foro di Milano, nell’interesse del ricorrente, con la quale s insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 23 dicembre 2024, la Corte di appello di Milano, in tale modo rigettando il gravame presentato avverso di essa dalla parte civile NOME NOME, ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 8 febbraio 2023 il Tribunale di Milano aveva mandato assolti dalla imputazione loro contestata COGNOME NOME e COGNOME NOME con la formula della insussistenza del fatto.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la costituita parte civile, affidando a tre motivi di censura le proprie doglianze.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato il fatto che il giudice del gravame non abbia accolto il motivo di appello avente ad oggetto la riapertura della istruttoria al fine di sanare il vizio derivante dal mancato svolgimento di una prova decisiva, consistente nel mancato espletamento di perizia tecnica volta a verificare la autenticità o meno del dipinto oggetto della incolpazione mossa a carico dei due imputati.
Con un secondo motivo è stata lamentata, con riferimento al vizio di motivazione di legge, la lamentata assenza di prova in ordine alla falsità del dipinto di cui al capo di imputazione, affermazione cui i giudici del merito sono giunti in termini apodittici e senza prendere adeguatamente in considerazione gli elementi istruttori in atti, fra i quali la relazione sugli esami chimici svolti dalla RAGIONE_SOCIALE, ingiustificatamente trascurati in sede di redazione della sentenza di merito.
Infine, con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui, illogicamente ed immotivatamente, ha ritenuto che in capo ai due imputati difettasse l’elemento soggettivo proprio del reato loro contestato, cioè a dire la consapevolezza da parte di costoro della non autenticità della “opera d’arte” in discorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, per tale il medesimo deve essere ora dichiarato.
Preliminare è la verifica della competenza di questa Sezione penale a decidere sulla impugnazione proposta.
Infatti, come lo stesso ricorrente segnala nella intestazione del suo atto, il ricorso, pur presentato in sede penale, ha esclusivamente effetti civili;
nondimeno deve essere esaminato da questa Sezione penale della Corte di cassazione.
Come, infatti, è stato ancora di recente puntualizzato dalle Sezioni unite penali di questa Corte, il dettato dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. peli., introdotto dall’art. 33 del dlgs n. 150 del 2022 – in forza del quale, laddove la sentenza sia impugnata in relazione ai soli interessi civili, il giudice della impugnazione, sia esso la Corte di appello sia esso la Corte di cessazione, valutata la formale ammissibilità della impugnazione, rinvia per la prosecuzione del giudizio al giudice civile competente, il quale deciderà su di esso utilizzando le prove già acquisite nel processo penale ovvero sulla base di quelle eventualmente raccolte di fronte a lui – si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, cioè dopo la data di entrata in vigore della citata disposizione (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 21 settembre 2023, n. 38481, rv 285036); posto che nella occasione la costituzione di parte civile dell’attuale ricorrente è avvenuta in data 17 giugno 2022, ne consegue che alla presente fattispecie non sia riferibile il disposto dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. dianzi riportato.
Tanto definito, osserva il Collegio – dato atto che il giudizio ha come oggetto l’eventuale riconoscimento del risarcimento del danno cagionato dal ricorrente attraverso la condotta attribuita ai due originari imputati, consistente nell’avere messo in commercio, avendola offerta in vendita al ricorrente con il quale erano state anche definite le condizioni economiche per la cessione dell’opera ed era stato concluso un contratto di compravendita, un quadro ad olio su tela attribuito al Maestro francese COGNOME NOME della cui autenticità si dubitava – che il primo dei tre motivi di impugnazione proposti dal ricorrente si palesa primo visu inammissibile; con esso il infatti la difesa della parte civile si duole del fatto che i giudici del gravame non abbiano inteso procedere alla riapertura della fase istruttoria del giudizio onde procedere ad una perizia tecnica volta a fornire elementi scientifici utili al fine di verificare la autenticità o meno del quadro di cui al capo di imputazione.
Al riguardo è appena il caso di rimandare alla consolidata giurisprudenza in base alla quale, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di
un giudizio di fatto (Corte di cassazione, Sezione I penale, 13 maggio 2019, n. 11168, rv 274996).
Nell’occasione, premesso che la perizia non sarebbe stata comunque volta ad accertare la falsità o meno dell’opera in questione, essendo un accertamento di tale genere riservato alla competenza della autorità giudiziaria, la attività scientifica sarebbe stata volta a verificare se i materiali con i quali erano stati realizzati i pigmenti utilizzati per dipingere il quadro in questione erano già in commercio anteriormente alla scomparsa del predetto Maestro, considerato che l’eventuale esito negativo di detto accertamento avrebbe imposto l’affermazione della non ascrivibilità dell’opera del citato Maestro; ma, si osserva, una tale acquisizione informativa, alla luce della sentenza emessa dalla Corte territoriale ambrosiana, era già patrimonio del Collegio giudicante essendo stato provato, in termini congruenti e pertanto non suscettibili di riesame da parte di questa Corte di legittimità, che la tipologia di pigmento in questione, si tratta del rosso cadmio, già era stata realizzato ed era in uso, poco importa se si trattava di uso comune o meno, nella pittura fin dalla metà circa del XIX Secolo, quindi ben prima della scomparsa dell’Autore di cui si discute, avvenuta nei primi anni del XX secolo.
Sulla base di tale dato la Corte di merito ha, pertanto, ritenuto, con motivazione indubbiamente non implausibile, non rilevante l’eventuale accertamento che sarebbe stato acquisito attraverso l’attività di carattere scientifico, non essendo lo stesso idoneo a fornire elementi decisivi di giudizio, di tal che ha ritenuto di non accogliere la istanza istruttoria.
Tale statuizione, non censurabile sotto il profilo della sua logicità, non può, per le ragioni dianzi segnalate, oggi validamente formare oggetto di un motivo di impugnazione di fronte a questa Corte.
Venendo ora ai due successivi motivi di impugnazione, che possono essere congiuntamente esaminati, afferenti rispettivamente alla sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato in contestazione a carico dei due originari imputati, osserva il Collegio che, sebbene corrisponda al vero il dato, segnalato anche dal ricorrente, secondo il quale per la configurabilità del reato di detenzione ai fini di commercio di oggetti di antichità contraffatti, di cui all’art. 178, comma 1, lett. b), del dlgs n. 42 del 2004 (cioè la disposizione normativa – oggi sostituita, senza soluzione di continuità, dall’art. 518-quaterdecies, comma primo, n. 2, cod. pen. – la cui violazione ha formato l’oggetto del libello accusatorio elevato a carico dei due imputati) non è necessario che l’opera sia falsamente qualificata come
“autentica”, essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 gennaio 2022, n. 3332, rv 282700), quanto al caso in esame va segnalato che i due imputati, ed è questo il motivo in forza del quale gli stessi sono stati mandati correttamente assolti dalla Corte dio appello, la cui decisione non appare, pertanto, viziata, non hanno posto in commercio il quadro in questione come effettivamente “autentico”, cioè di mano di NOME, ma esclusivamente come “attribuito” al Maestro francese tanto che nella lettera d’intenti intercorsa fra le parti si era espressamente “fatta salva la verifica dell’autenticità (dell’opera) e della sua legittima provenienza”, elemento questo che, per un verso, vale ad escludere la sussistenza sia dell’elemento oggettivo del reato in discorso – atteso che l’opera, come emergente attraverso la riserva della verifica della autenticità, non è stata immessa in commercio “come autentica” – che dell’elemento soggettivo – posto che esso, per essere tale da integrare il reato, deve consistere nella consapevolezza di porre in commercio un’opera, priva della attestazione della autenticità, fatta, invece, passare per autentica non avendo gli originari imputati inteso assegnare all’opera in discorso la qualifica di “autentica”.
L’evidente infondatezza dei due motivi di impugnazione ora in scrutinio, in uno con l’immediata inammissibilità del precedente, impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarata valenza del presente giudizio esclusivamente rivolta verso il regolamento di interessi civili giustifica la condanna, altresì, del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nei confronti della sua controparte COGNOME NOME, unico che abbia partecipato alla presente fase del processo, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado da COGNOME NOME, che liquida in complessivi C 1.500,00, oltre accessori di legge.
· GLYPH Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025
Il AVV_NOTAIO estensore