Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11263 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11263 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME E il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del :Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO, cie si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell’odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11 maggio 2018 dal Tribunale di Napoli in relazione a fattispecie di ricettazione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO.
2.1.Con il primo motivo, si lannerta violazione di legge in conseguenza di una omessa citazione dell’imputato per il (giudizio di appello.
In particolare, il ricorrente fa presente che l’imputato con atto in data 23 giugno 2012 aveva eletto domicilio presso la propria abitazione che, allora, si trovava in San COGNOME a Cremano. Su:cessivamente, tuttavia, tale residenza è gib:i mutata. L’imputato non hai mai comunicato tale circostanza ma afferma che essa doveva essere conosciuta dai giudici procedenti in quanto il Tribunale, in occasione della notifica poi perfezionatasi a mzini il 22 settembre 2017, aveva preso atto della inidoneità del domicilio disponer do ulteriori ricerche e acquisendo certificato di residenza dell’imputato che riporta va l’indirizzo della nuova abitazione. Rileva inoltre il ricorrente che, comunque, la notificazione dell’avviso di udienza in appello era stata effettuata nel domicilio precedentemente eletto e che – di conseguenza – illegittima risulterebbe la notifica al difensore ai sensi dell’articolo 161 qua comma codice di procedura penale. Lamenta infine che l’indicazione “libero presente” riferita all’imputato nella sentenza impugnata risulta erronea come reso palese dalle risultanze del verbale di udienza 17 novembre 2021.
2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sussistenza del ‘elemento materiale e psicologico del reato di ricettazione per cui vi è stata condanna.
In particolare, irrilevante sarebbe la rimozione delle etichette identificative dai capi di abbigliamento in imputazicne potendo al più la stessa provare la provenienza della merce da rivenditore non autorizzato. Inoltre, avrebbe dovuto considerarsi che altri due jeans, acquistati da rivenditori ufficiali, non avevano i suddetti cartellini. In secondo luogo, sarebbe erronea l’affermazione per cui non vi sarebbe stato l’immediata presentazione delle fatture (la Corte afferma infatti che questi sarebbero state consegnat(?. solo in data 28 giugno 2012) posto che tali fatture erano state prodotte dal succe;sivo acquirente all’atto del controllo tramite il commercialista. Ancora, non sare)be stata considerata la produzione di un assegno rispetto la prova della cui messa all’incasso, secondo il ricorrente, non poteva essere ritenuta necessaria. Sarebbe stata poi contraddittoriamente affermata la presenza di una transazione in nero quando gli stessi giudici del merito avevano affermato che l’emissione della fattura era necessaria per
conseguire il profitto dell’intera operazione. Sarebbe stata infine ignorata la spiegazione alternativa offerta dall’inputato in ordine al fatto che le fatture d vendita dei beni in contestazione ripo -tavano un prezzo minore rispetto a quello a cui l’imputato li aveva acquistati perché si sarebbe trattato di una operazione in cui il ridotto prezzo di vendita dei beni in contestazione era compensato dal guadagno complessivo derivante dalla vendita di altri beni.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione sulla scorta della considerazione che gli elementi sopra richiamati avrebbero determiNOME una situazione di dubbio ragionevole che avrebbe imposto l’assoluzione.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge in relazione la mancata derubricazione del fatto nEll’ipotesi di cui all’articolo 712 cod pen in quanto gli elementi indicati avrebberc, a parere del ricorrente, al più permesso di provare al più i presupposti per un sospetto in ordine all’effettiva provenienza della merce con conseguente applicazione lena fattispecie contravvenzionale.
2.5. Con il quinto motivo, si contesta vizio di motivazione in punto entità del trattamento sanzioNOMErio in corsiderazione della condotta pienamente collaborativa dell’imputato che ha permesso l’identificazione dei soggetti da cui la merce di provenienza illecita era stata acquistata e la successiva condanna degli stessi.
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Il Procuratore Generale – in perscna del sostituto NOME COGNOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiarai -si inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dovendosi ribadire il principio di diritto per cui, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicili non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell’indagato (o dell imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall’art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza de c li effetti di tale scelta. Ne consegue che non può ritenersi opponibile alcuna dichiarazione di domicilio che – come nel caso di specie – risulti effettuata per altri fini e senza che sia esplicitamente implicitamente espressa la volontà di ricevere le notifiche nel luogo oggetto della dichiarazione medesima.
Il secondo, il terzo e quartc motivo sono ispirati a una inammissibile valutazione parcellizzata atomistica degli elementi a carico e risulta parzialmente aspecifico e comunque manifestamente infondato. I giudici del merito, infatti,
evidenziano una pluralità di elementi che, unitariamente valutati, palesano una piena univocità. In particolare, indiscc..issa rimanendo la provenienza furtiva della merce, rilevante risulta il fatto che l’or ginario venditore (Calderon/Linea sette) era soggetto che nulla aveva a che far?. con il venditore autorizzato a trattare il marchio e che, come indicato dal te:;te COGNOME NOME NOMEsi veda sul punto la sentenza di primo grado alle pagine 6 e 7), l’imputato risultava essere l’unico rivenditore all’ingrosso che gestiva significative quantità di beni omologhi a quelli in contestazione al di fuori dei canali ufficiali. Significativamente rilevante, questo contesto, a differenza di quarto affermato dal ricorrente, il fatto che non vi sia alcun riscontro all’effettivo spostamento di danaro sottostante alle operazioni apparentemente sussistenti; effettivi:à che avrebbe dovuto essere provata con documentazione bancaria e non sulla base della mera emissione di un titolo di credito. Quanto poi alle fatture giusti ‘icative dell’acquisto da parte del RAGIONE_SOCIALE, queste risultano depositate successWamente e riportano un prezzo discordante rispetto a quello della successiva venuta. Anche a non considerare che manca la prova dell’effettivo pagamento delle fatture stesse da parte dell’imputato, il fatto che il successivo acquirente abbia presentato le fatture emesse dalla ditta del RAGIONE_SOCIALE non prova nulla in punto lEgittimità dell’acquisto originario da parte di quest’ultimo. Inoltre, anche la mance nza di immediata reperibilità dei documenti di trasporto qualifica un giudizio di inattendibilità della documentazione successivamente presentata dall’imputato. Elementi ulteriormente rilevanti sono poi la rimozione, sia sui beni sequestrati all’imputato sia sui beni sequestrati al successivo acquirente, dei codici iden ificativi dei beni in imputazione posto che si tratta di condotta univocamente idonea a nascondere l’effettiva provenienza degli stessi e che, stante la sostanziale mar canza di un titolo di provenienza attendibile, specificamente qualifica – nel caso d specie – la presenza di elementi oggettivi attestanti l’ingiustificata disponibilità connessa alla presenza di elementi che univocamente palesavano una illegittima provenienza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso oppongono elementi finalizzati a una inammissibile lettura alternative degli elementi istruttori fondata su elementi parziali e aprioristici.
Ne consegue la presenza di una motivazione legittima, logica e lineare insuscettibile, in conseguenza di tali wratteri, di ulteriore sindacato in questa sede.
Del tutto infondata, in consegue lza della presenza degli appena prospettati elementi costitutivi del delitto di ri:ettazione, la possibilità di riqualifica vicenda in termini di incauto acquisto
Il quinto motivo di ricorso risulta inammissibile in presenza di una motivazione che dà atto della pre.;enza di un precedente specifico e della impossibilità di prendere in consid(?razione – ai fini della concessione delle
circostanze attenuanti generiche – unii attività, quale l’indicazione dei danti causa, necessitata per effetto della stessa ccntestazione ricevuta e comunque irrilevante ai fini della penale responsabilità.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamEnte in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso a condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in R ma, il 17 novembre 2022
Il Consigliere COGNOME tensore COGNOME
Il President