Guida in stato di ebbrezza: chi deve provare il malfunzionamento dell’etilometro?
In materia di guida in stato di ebbrezza, una delle questioni più dibattute riguarda l’affidabilità dell’etilometro e, di conseguenza, a chi spetti l’onere della prova etilometro in caso di presunto malfunzionamento. Con la recente sentenza n. 7209 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata sul punto, offrendo un chiarimento fondamentale che consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. La decisione sottolinea come una semplice e generica contestazione da parte della difesa non sia sufficiente a far scattare l’obbligo per l’accusa di dimostrare la perfetta funzionalità dell’apparecchio.
Il caso in esame
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver commesso il fatto in orario notturno (tra le 22:00 e le 07:00). La condanna si basava sui risultati di due test alcolemici, effettuati a breve distanza l’uno dall’altro, che avevano rilevato un tasso alcolemico superiore al limite di legge, rientrante nella fascia più grave prevista dall’art. 186 del Codice della Strada. La pena inflitta era di nove mesi di arresto, 4000 euro di ammenda e la sospensione della patente per due anni.
La strategia difensiva e l’onere della prova sull’etilometro
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. La tesi difensiva sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a carico della difesa l’onere di dimostrare il malfunzionamento dell’etilometro. Secondo il ricorrente, sarebbe spettato alla pubblica accusa fornire la prova non solo dell’omologazione iniziale dello strumento, ma anche della sua sottoposizione alle verifiche periodiche di taratura, elementi essenziali per garantirne l’affidabilità nel tempo. La difesa, quindi, non contestava un guasto specifico, ma la mancanza di prova della corretta manutenzione dell’apparecchio.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando integralmente le sentenze dei precedenti gradi di giudizio. Gli Ermellini hanno ribadito un principio di diritto già consolidato, richiamando una precedente pronuncia (Cass. n. 33978/2021).
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, i risultati dell’alcoltest costituiscono prova della colpevolezza. L’affidabilità dello strumento, una volta omologato, si presume fino a prova contraria. Tale ‘prova contraria’, tuttavia, non può consistere in una mera richiesta generica di esibire la documentazione relativa alle revisioni periodiche. 
Per invertire l’onere probatorio e far sorgere in capo alla pubblica accusa il dovere di dimostrare la corretta funzionalità dell’apparecchio, l’imputato ha un preciso onere di allegazione. Deve, cioè, contestare il buon funzionamento dell’etilometro in modo specifico, adducendo elementi concreti che possano far sorgere un dubbio ragionevole sulla sua affidabilità (ad esempio, anomalie procedurali durante il test, condizioni particolari del soggetto, ecc.).
Nel caso specifico, la difesa si era limitata a lamentare la mancanza di prova delle revisioni periodiche, senza però allegare alcun elemento concreto che facesse dubitare della correttezza dei risultati ottenuti dall’apparecchio modello 7110 MKIII, regolarmente omologato. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di considerare provata la responsabilità penale sulla base dei due test effettuati.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale per la difesa nei processi per guida in stato di ebbrezza: non è sufficiente una contestazione astratta per invalidare la prova dell’alcoltest. L’imputato che intende sostenere il malfunzionamento dello strumento deve farsi parte attiva, fornendo al giudice elementi specifici e circostanziati che supportino la sua tesi. In assenza di tali allegazioni, i risultati dell’etilometro omologato sono considerati pienamente validi e sufficienti a fondare una sentenza di condanna. La decisione, pertanto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a causa dell’inammissibilità del ricorso.
 
A chi spetta l’onere di provare che un etilometro non funziona correttamente?
Secondo la Corte di Cassazione, l’onere di provare il malfunzionamento dell’etilometro spetta all’imputato. L’affidabilità dello strumento, una volta omologato, è presunta. Spetta quindi alla difesa fornire elementi concreti e specifici che facciano sorgere un dubbio ragionevole sul suo corretto funzionamento.
È sufficiente contestare la mancata esibizione dei certificati di revisione periodica dell’etilometro per invalidare il test?
No. La sentenza chiarisce che una generica contestazione o la semplice richiesta di visionare la documentazione relativa alle revisioni periodiche non è sufficiente a invalidare la prova, né a far scattare l’obbligo per l’accusa di dimostrare la funzionalità dello strumento.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘manifestamente infondato’?
Quando un ricorso è dichiarato manifestamente infondato, viene respinto senza un’analisi di merito approfondita perché privo di basi giuridiche evidenti. Come conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 7209  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il  ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29 maggio 2023 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui in data 8 ottobre 2021 il Tribunale di Aosta, in esito a giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con l’aggravante di aver c:ommesso il fatto in orario compreso tra le ore 22 e le ore 7, (fatto commesso in Cormayeur il 18 luglio 2020) e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 4000 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni due.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo di ricorso con cui deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata ha posto a carico della difesa dell’imputato l’onere di dimostrare il malfunzionamento dell’etilometro invocando inoltre il concetto di affidabilità di tale strumento di misurazione fondata a sua volta sui controlli periodici dell’alcoltest.
 Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte di parziale accoglimento del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828).
Nella specie la difesa sui é limitata a lamentare la mancanza di prova dell’omologazione delle revisioni periodiche senza in alcun modo allegare in che condizioni fosse l’apparecchiatura utilizzata, di talché correttamente la Corte territoriale, in adesione a tale indirizzo interpretativo, ha ritenuto provata
penale responsabilità dell’imputato sulla scorta dei due test effettuati il 18.7.2020 alle ore 23 e 34 e 23 e 46 con apparecchio portatile per i rilievi etilometrici TARGA_VEICOLO debitamente omologato.
In  conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza  di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000:1, alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dlispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e  della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23.1.2024