Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15591 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINO il 17/09/1975
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri con la quale NOME COGNOME è stata condannata per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c) e sexies, d.lgs. n. 285/1992.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, articolando cinque motivi con i quali si contestano violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento al rigetto dei primi due motivi di appello con i quali si chiedeva l’acquisizione del libretto metrologico al fine di valu tare la regolare verifica dell’etilometro usato per le misurazioni eseguite; alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. ai fini dell’acquisizione del libretto suddetto; al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per avere ritenuto circostanza neutra l’occasionalità della condotta; alla mancata concessione dei doppi benefici di legge nonché, infine, alla conferma della pena ritenuta eccessiva.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 – 2.2 Quanto al primo motivo e al secondo motivo gli stessi sono reiterativi di doglianze già espresse che la Corte ha affrontato e risolto con motivazione affatto illogica e congrui riferimenti giurisprudenziali argomentando che la difesa si era solo limitata a richiedere l’acquisizione del libretto metrologico, che avrebbe potuto acquisire mediante indagini difensive ma che, soprattutto, l’omologazione risultava effettuata e che non risultava necessario accertare che fossero state rispettate tutte le cadenze annuali per le verifiche periodiche (Sez. 4 n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065) poiché è solamente indispensabile che al momento dell’utilizzo dell’apparecchio questo fosse, come nel caso concreto, regolarmente revisionato.
La ricorrente si limita a reiterare le proprie doglianze senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha richiamato espressamente orientamenti giurisprudenziali sul punto. In proposito va ricordato che l’omologazione e le verifiche periodiche dell’etilometro sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. cod. strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Come affermato dal consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, il quale
deve dimostrare la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge, non essendo sufficien dedurre la difettosità dell’apparecchio (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282550; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032). Si è, altresì, precisato che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stant l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verifica perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tra mite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958). L’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertament dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828). H fatto che siano prescritte, dall’art. 379 Reg. esec. cod. strada, l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa che l’accusa debba corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni. tratta, invero, di dati riferiti ad attività prodromiche alla misurazione del tasso alc lemico che non assumono di per sé valore probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato. La verifica processuale delle prescrizioni di cui all’art. 379 cit. non può risolversi, come nel caso in esame, nella mera richiesta di conoscere i dati relativi alla omologazione e alla revisione dello strumento ma deve concretizzarsi nell’allegazione di qualche elemento dal quale possa derivare che tale omologazione e/o revisione non sia avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME, non massimata). Nel caso in esame la Corte territoriale ha chiarito che non sussistevano elementi per dubitare della regolarità dell’omologazione e della revisione dell’apparecchio e il percorso argomentativo è congruo e coerente coi dati di fatto esposti. Dovendosi la prova della conoscenza desumere necessariamente da elementi di fatto, la Corte ha analizzato i precisi dati emersi nel corso dell’istruttoria e ne ha tratto un Corte di Cassazione – copia non ufficiale
giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non può essere censurato in questa sede di legittimità.
2.3. In quest’ottica la Corte non ha ritenuto necessario acquisire il libretto metrologico mediante rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
Questa Corte da tempo ha sottolineato che la rinnovazione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. (cui correttamente deve riferirsi la richiesta di integrazione in appello) è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Più in particolare, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 7, n. 36410 del 10/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 274996 – 02). Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte territoria ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, valutando la completezza della piattaforma probatoria.
2.4. Del pari manifestamente infondato il motivo dedotto con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto va rammentato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerat preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza a numerosi precedenti penali dell’imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabi dagli atti, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n.
23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia, il giudice di secondo grado non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce del precedente penale annoverato, sia pure risalente e della condanna, per quanto pronunciata con decisione non irrevocabile, riportata nel 2024.
2.5 Del pari reiterativo il motivo afferente la mancata sospensione condizionale della pena senza, peraltro, adeguatamente contrastare la motivazione posta a sostegno della decisione laddove si chiarisce, con adeguati richiami giurisprudenziali, che i precedenti giudiziari rilevano ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena e il giudizio prognostico ex art. 164 co. 1 cod. pen. è del tutto indipendente dai limiti di cui all’art. 163 cod. pen..
2.6. Quanto al trattamento sanzionatorio è noto che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita alla luce dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod pen. Va dunque considerata inammissibile una censura volta ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. III sent. n. 1182/2008).
La difesa omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello la quale ha argomentato le conclusioni relative l’entità della pena inflitta, valorizzando l’elevatissimo tasso alcolemico e la evidenziata pericolosità della guida.
Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025