Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il 28/05/1977
avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Locri del 26 settembre 2024, che aveva dichiarato COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies de D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver condotto l’autovettura Audi Q5 in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1,63 g/I, con l’aggravante di aver commesso il fatto i orario notturno, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, n. 1, lett. e) c.p.p. in relazione a artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies D.Igs. 285/92, per manifesta illogicità de percorso argomentativo e travisamento della prova.
In particolare, Il ricorrente sostiene che l’apparecchio utilizzato per misurare il t alcolemico non era correttamente omologato né sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla legge. I giudici di primo e secondo grado si sono limitati a citare generiche dichiarazi dei testimoni della polizia giudiziaria, i quali hanno riferito solo che il disposit sicuramente revisionato, senza fornire alcuna documentazione specifica sulla data di revisione o sulle verifiche effettuate. Manca inoltre il prescritto libretto metrologico.
L’elemento più significativo è la discrepanza tra la data del fatto contestato (7 dicembr 2019) e quella riportata sugli scontrini dell’etilometro (7 dicembre 2020). Secondo il ricorren questa discrasia di un anno intero non può essere giustificata come semplice “mancata sincronizzazione” – come sostenuto dalla Corte d’appello – ma dimostra un malfunzionamento del dispositivo che ne compromette completamente l’affidabilità.
Di fronte a questi vizi tecnici, gli altri elementi riportati nel verbale (alito vinoso, li sconnesso) risultano insufficienti a dimostrare con certezza il superamento della soglia legale d 1,5 g/I, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello. Il ricorrente chiede perta l’annullamento della sentenza per violazione di legge e travisamento della prova.
3. Il ricorso è manifestamente infondato
Secondo quanto affermato in plurime pronunce di questa Sezione, il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa che, a sostegno dell’imputazione, l’acc debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relat all’esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessari prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato. Perc del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 37 Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall’imputato, che ha all’uopo un onere di allegazione volto contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolvers come nel caso che ci occupa- nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsí
nell’allegazione di un qualche elemento utile a contestare il funzionamento dell’app (Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032; Sez. 4, n. 386 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277189 ).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostan desumere il sospetto di malfunzionamento, limitandosi a formulare generiche doglian fonte del dato evidenziato in sentenza della intervenuta revisione dell’apparecchio, dai testimoni.
Quanto alla rilevata discrasia tra la data del commesso reato e quella riport scontrini, la motivazione della Corte territoriale è del tutto congrua e logica e limitata a riproporre le relative doglianze senza un previo, necessario confronto con es
E’ stato ben evidenziato in sentenza come la discrasia tra gli orari indicati negli quelli indicati a verbale costituivano mero errore in relazione al solo aggiornamento d che evidentemente di per se non influisce sulla idoneità dello strumento nella rileva tasso alcolemico.
Del tutto correttamente poi il giudice territoriale ha valorizzato il rilievo verbalizzanti ad una serie di indizi sintomatici dello stato di ebbrezza.
Orbene se il coacervo di tali elementi sintomatici non consente, da solo, l’accertam superamento di una determinata soglia di tasso alcol emico, nondimeno costituisce ris all’unico risultato utile oggettivamente acquisito
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di col determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al ver della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il consigliere estensore
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Il Pre ente