Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47967 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47967 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREZIO COGNOME nato a LATTARICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 19 dicembre 2022, ha integralmente confermato la sentenza, emessa in data 17 giugno 2022 dal Tribunale di Cosenza, di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Il ricorso poggia su due motivi di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., in ordine all’asserita carente omologazione dell’alcooltest e, di conseguenza, al difetto di prova circa l’affermazione di penale responsabilità ed in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché inerenti ad asseriti difetti della motivazione che non risultano dal provvedimento impugnato, oltre a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, d.lgs. n.285 del 1992, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso, la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). In applicazione di detto principio, il Giudice del gravame ha rilevato che non è stato assolto alcun onere in tal senso da parte della difesa (p.4).
In punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità, inoltre, la Corte territoriale negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-b cod. pen. sulla base delle modalità della condotta, della gravità del pericolo, dell’intralcio arrecato alla circolazione stradale dal fatto che l’imputato procedesse in contromano, nonché degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza dello stesso (p.4).
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità.
Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5/10/2023
Il Consigliere estensore