Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27223 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27223 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Brescia lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di accertamento della collaborazione impossibile ai sensi dell’art. 58ter ord. pen. e la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME.
Il detenuto, che sta scontando una pena per reati che rientrano nel catalogo dei c.d. reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari di cui all’art. 4bis ord.pen., ha presentato richiesta di affidamento in prova al servizio sociale previo riconoscimento della collaborazione impossibile/inesigibile.
Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta evidenziando che il condannato, limitandosi a fare implicito rinvio al contenuto delle sentenze irrevocabili che accertano le condotte dell’imputato e le relative responsabilità, non ha ottemperato all’onere probatorio di cui Ł gravato per ritenere accertata l’impossibilità/inesigibilità della collaborazione.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto, in unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Nello specifico il ricorrente rileva che Ł compito della magistratura di sorveglianza verificare la rescissione dei legami con la criminalità organizzata e che risulta sufficiente una prospettazione per relationem degli elementi da cui desumere l’impossibilità della collaborazione, non sussistendo uno specifico onere probatorio in capo all’imputato.
In data 3 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di
Sent. n. sez. 1434/2025
CC – 23/04/2025
R.G.N. 7884/2025
motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità della richiesta di concessione della misura con riferimento alla mancata prova del venir meno di contatti con la criminalità organizzata in ciò evidenziando che il condannato non avrebbe l’onere di allegare elementi specifici ai fini della dimostrazione della impossibilità/inesigibilità della collaborazione.
La doglianza Ł manifestamente infondata.
2.1. L’art. 4bis , comma 1, ord. pen. prevede che i benefici penitenziari possano essere concessi ai condannati per taluni delitti nel solo caso in cui questi abbiano collaborato con la giustizia.
La medesima norma, nel comma 1bis , stabilisce che i medesimi benefici possano essere concessi solo in presenza di alcune condizioni anche ai condannati per tali reati che non hanno collaborato.
L’attuale formulazione delle norme si applica ai condannati e agli internati che hanno commesso il reato in data successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, convertito in l. n. 199 del 2022 (per una piø articolata analisi Sez. 1, n. 22514 del 28/02/2024, COGNOME, n.m.).
Ai condannati e agli internati che hanno commesso i delitti previsti dal comma 1 dell’articolo 4bis ord. pen. prima della data di entrata in vigore del presente decreto si applica, invece, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 dello stesso decreto che, tenuto conto della sentenza n. 253 del 2019 della Corte cost., prevede che i benefici di cui al comma 1 e la liberazione condizionale possono essere concessi ‘ nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonchØ nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale .…. purchØ siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva ‘.
In tali ipotesi, quindi, l’accertamento circa l’impossibilità, l’inesigibilità o l’oggettiva irrilevanza della collaborazione Ł comunque prodromico rispetto alla successiva valutazione in ordine all’esistenza o meno di ‘ elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva’ (in merito ai requisiti ora richiesti, quanto meno in parte diversi, cfr. Sez. 1, n. 22514 del 28/02/2024, Di Salvo, n.m.).
In assenza di una diversa e specifica previsione i criteri che si applicano al giudizio che il Tribunale deve effettuare sul punto, pertanto, sono quelli enucleati dalla precedente giurisprudenza di legittimità per cui «ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite – per determinati reati – dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, grava sul condannato l’onere di delineare nell’istanza elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l’esame delle relative richieste nel merito» (Sez. 1, n. 47044 del 24/01/2017, Sorice, Rv. 271474 – 01).
2.2. Nel caso in esame il Tribunale si Ł conformato ai principi indicati e la decisione, adeguatamente motivata, non Ł sindacabile in questa sede.
Il ricorrente, infatti, sta espiando la pena inflitta per reati ostativi commessi in data antecedente l’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, così come convertito dalla l. 199 del 2022, per cui il criterio decisorio applicato Ł corretto.
Ciò in quanto, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, l’onere di delineare gli elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della propria collaborazione non può ritenersi adempiuto con la mera affermazione che ciò risulterebbe pacificamente, o addirittura implicitamente, dalla lettura delle sentenze che hanno accertato le condotte al tempo poste in essere.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME