Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Potenza confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Potenza il 3 aprile 2019;
Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, risultando dimostrato che NOME ometteva di versare la somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende, nel termine di trenta giorni dalla sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell’impossibilità di versare la cauzione per indisponibilità di risorse economiche, comporta «un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall’apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza », come nel caso di COGNOME (Sez. 5, n. 38729 del 03/04/2014, Okpere, Rv. 262208 – 01);
che il ricorso risulta generico nell’evocare principi generale e nel denunciare l’omessa valutazione di un documento non allegato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, e il cui contenuto neppure viene indicato, in modo da consentirne di apprezzare in astratto la decisività;
che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici, le considerazioni del ricorrente risultano di portata esclusivamente rivalutativa;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il CO?Isigliere estensore
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Il residente