Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16637 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
medesimo fatto che dà luogo alla revoca della sanzione sostitutiva ai sensi della disposizione censurata Ł, al tempo stesso, costitutivo di un delitto, destinato come tale ad essere accertato davanti al giudice competente (non necessariamente coincidente con il giudice dell’esecuzione, come accade nel caso oggetto del giudizio a quo) e comunque nell’ambito di un procedimento di cognizione. In questa situazione, come giustamente osserva il rimettente, apparirebbe illogico – e pertanto contrario al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. – duplicare l’accertamento del medesimo fatto e della relativa illiceità in due distinti procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti. D’altra parte, non erra il rimettente nel sottolineare come il giudizio di esecuzione non dia luogo idoneo all’accertamento di un fatto costitutivo di reato, in assenza dell’apparato di garanzie che connotano il giudizio di cognizione ai sensi dell’art. 111 Cost. e che assicurano il pieno dispiegarsi del diritto di difesa dell’imputato ai sensi dell’art. 24, secondo comma, Cost. NØ potrebbe il giudice dell’esecuzione procedere ad un accertamento incidentale dell’illecito penale sulla base della sola notizia di reato conseguente al riscontro della presenza dello straniero sul territorio nazionale da parte delle forze di polizia, senza con ciò stesso violare la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., il cui superamento esige lo svolgimento di un giudizio in cui l’imputato sia posto in condizione di difendersi adeguatamente. Tant’Ł vero che, come ancora giustamente sottolinea il rimettente (Ritenuto in fatto, punto 1.3.), nella generalità delle ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione Ł chiamato ad assumere una decisione sfavorevole al condannato dipendente dalla commissione di un diverso reato, la giurisprudenza subordina tale decisione al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per quel reato. Alla stregua di tali premesse, ha ritenuto che un’imprescindibile esigenza di interpretazione conforme della stessa norma (a) impone di sciogliere l’alternativa relativa ai presupposti del provvedimento di revoca in un senso diverso da quello posto dal rimettente a base delle proprie censure: e cioŁ nel senso che l’istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell’esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell’accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione competente, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero’.
2.4. A monte della valutazione da compiere circa la dedotta questione, attinente alla proposta assimilabilità fra le due tipologie di espulsione e, pertanto, lasciando impregiudicato il tema della eventuale fondatezza della stessa, osserva il Collegio che la difesa – nella concreta vicenda Ł incorsa in un difetto di allegazione. Ponendo la problematica sopra riassunta, il ricorso ha infatti mancato di esplicitare compiutamente quali fossero le deduzioni che – in ipotesi – sarebbero state sottoponibili al giudice, nel corso della auspicata verifica circa le ragioni del rientro in Italia (accadimento fenomenico che, ovviamente, Ł incontroverso nella sua stretta materialità).
Tale omessa esplicitazione si riverbera, inesorabilmente, sull’apprezzamento da compiere in sede di legittimità, rendendo inevitabile il rigetto dell’impugnazione.Giova ricordare, infatti, come gravi sull’impugnante un preciso onere di allegazione, in virtø del quale resta a suo carico il compito di fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi, ritenuti necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (sul punto specifico, si veda Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01, che ha precisato quanto segue: ‹‹Nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poichØ Ł l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva››; sulla medesima direttrice interpretativa si erano posizionate Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275284 – 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 2616579).
A tale compito, come detto, Ł invece venuta meno la difesa, che ha arrestato la critica alla mera affermazione di principio, senza addurre maggiori lumi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME