Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6233 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cinisello Balsamo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 15/11/2022 dal Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 26 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano, pronunciandosi in sede di opposizione, ai sensi dell’art. 678, comma 1bis, cod. proc. pen., rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la riabilitazione, in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza il 17 maggio 2000, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2002.
Il rigetto dell’opposizione presentata da NOME COGNOME veniva pronunciato sull’assunto che l’opponente, dopo essere stato condannato con la decisione irrevocabile sopra citata, non aveva provveduto al pagamento delle spese di mantenimento in carcere che conseguivano alle statuizioni condannatorie.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive.
Con tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della riabilitazione richiesta ex art. 178 cod. pen., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano con un percorso con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, non essendo stato compiuto alcun accertamento sul pagamento delle spese di mantenimento in carcere di COGNOME, che competeva, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. al giudice procedente.
Si deduceva, al contempo, che il respingimento dell’istanza di riabilitazione presentata da NOME COGNOME contrastava con la certificazione rilasciata dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Milano, che attestava l’insussistenza di situazione debitorie riconducibili al condannato dovute al mancato pagamento delle spese processuali.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il rigetto dell’istanza di riabilitazione presentata da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 178 cod. pen., in relazione alla condanna che gli era stata irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Monza il 17 maggio 2000, veniva pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Milano sull’assunto che il condannato non aveva provveduto al pagamento delle spese di mantenimento in carcere.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che tale assunto non appare confermato dalle risultanze processuali, atteso che all’istanza di riabilitazione veniva allegata la certificazione rilasciata dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Milano che attestava l’insussistenza di situazione debitorie riconducibili al condannato, disattesa dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Nella certificazione richiamata dalla difesa del ricorrente, in particolare, l’Ufficio RAGIONE_SOCIALE del Tribunale Milano, riferendosi alla pronuncia irrevocabile presupposta, affermava che «nulla risulta ancora dovuto alla scrivente amministrazione, a seguito della succitata sentenza».
A fronte di tale dato processuale, attestato dalla certificazione richiamata, il Tribunale di sorveglianza di Milano si limitava ad affermare che NOME COGNOME non aveva provveduto a pagare le spese di mantenimento in carcere e che il condannato non aveva documentato l’insussistenza di situazione debitorie riconducibili alla sua posizione processuali, derivanti dalla decisione irrevocabile presupposta.
In questa cornice, non può non rilevarsi che, nel caso di specie, NOME COGNOME assolveva diligentemente agli oneri di allegazione gravanti sulla sua posizione processuale, indicando al Tribunale di sorveglianza di Milano gli elementi sui quali si fondava la sua richiesta di riabilitazione, da cui derivava i correlato dovere dell’autorità giudiziaria – laddove la prospettazione fosse stata ritenuta inadeguata o insufficiente – di eseguire le opportune verifiche, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Sul punto, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui nel procedimento di sorveglianza «non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti su quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, COGNOME, Rv. 248276 – 01).
Si muove, del resto, nella stessa direzione il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la
richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, COGNOME Lexanie, Rv. 277793 – 01).
Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale conclusasi il provvedimento impugnato, appare evidente che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Milano non poteva esimersi dal valutare la pertinenza della documentazione richiamata da NOME COGNOME a sostegno dell’istanza ex art. 178 cod. pen., verificando la sussistenza di situazioni debitorie, riconducibili al condannato, ostative all’accoglimento del beneficio invocato, derivanti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 17 maggio 2000, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2002.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, dunque, non poteva esimersi dal compiere tali verifiche sulla posizione debitoria di NOME COGNOME, essendo incontroverso che tra le obbligazioni civili derivanti da reato, che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, ai sensi dell’art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen., deve essere «compresa anche quella del pagamento delle spese processuali, che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà, sicché, in caso di una pluralità di condannati in uno stesso processo per lo stesso reato o per i reati connessi, l’obbligazione non si estingue con il pagamento pro-quota ma con il pagamento dell’intero importo» (Sez. 1, n. 1844 del 19/12/2008, dep. 2009, Cucurachi, Rv. 242724 – 01).
Per questi motivi, l’ordinanza impugnata deve es ere annullata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.
P.Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 9ifiJtù J, , , , na, Milano.
Così deciso il 5 dicembre 2023.