Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47972 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47972 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BUDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, poiché circolava, in ore notturne, in stato di ebbrezza alcolica.
Il ricorso poggia su un unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 186 d.lgs. 285/1992 e 379, comma 8, d.P.R. n. 495/2002, in ordine all’asserita carente omologazione dell’alcooltest.
Si tratta di motivo inammissibile, perché non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dalla Corte territoriale e non scanditi da una specifica analisi critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Invero, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che, nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso, la necessaria precisazione di cui alla sentenza n. 3201, Sez. 4 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). In applicazione di detto principio, il giudice del gravame ha rilevato che l’imputato non ha assolto alcun onere in tal senso (p.3). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presldente