Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44905 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44905 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERVINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli il 12 ottobre 2022 in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Avellino il 27 novembre 2000, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di guida senza patente perché mai conseguita, con la recidiva nel biennio, fatto commesso il 24 marzo 2018, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato la sanzione, riducendola; con conferma nel resto.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti motivi), anche sotto il profilo della mancanza dell’apparato giustificativa (i secondo motivo), e vizio di motivazione (il secondo motivo).
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione delle norme sull’acquisizione della prova, avendo entrambi i Giudici di merito dato per scontata la avvenuta definitività dell’accertamento amministrativo sulla analoga contestazione che era stata operata nei confronti del predetto dalla polizia giudiziaria il 28 aprile 2017 «non avendo l’imputato dedotto o provato alcunchè per contestare la definitività dell’accertamento» (così alla p. 3 della sentenza del Tribunale) ovvero perché «non risulta neanche dedotta alcuna impugnazione e/o annullamento della contravvenzione elevata, per fatto analogo, in data 28 aprile 2017 di guisa che non è revocabile in dubbio la definitività del provvedimento amministrativo» (così alla p. 2 della decisione impugnata).
Sottolinea mancare agli atti la prova della definitività del pregresso precedente amministrativo per analoga violazione.
2.2. Tramite il secondo motivo NOME COGNOME propone la stessa doglianza in tema di accertamento della recidiva sotto il profilo del difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria, manifestamente illogica e addirittura mancante.
2.3. Con il terzo motivo censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con motivazione che si ritiene inadeguata, essendo incentrata sulla personalità dell’imputato, senza tuttavia considerare la non gravità del fatto, la risalenza nel tempo della vicenda e la natura non allarmante dei precedenti penali.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 processo, originariamente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 7 giugno 2023 è stato restituito a Sez. 4 con la seguente motivazione: «considerato che la questione inerente all’onere della prova in tema di recidiva nel biennio non è manifestamente infondata».
Il P.G. nella requisitoria scritta del 9 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato contestato si prescriverà il 24 settembre 2024, il ricorso è fondato, ponendo in maniera appropriata la questione dell’onere della prova in tema di recidiva nel biennio nel reato di guida senza patente.
Appare opportuno premettere che «In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato», così, ex plurimis, Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. Dedominici, Rv. 273405).
Ciò posto, essendo la recidiva nella struttura dell’illecito di cui all’art. 116 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, un elemento costitutivo del reato, l’onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, come peraltro già ritenuto, sempre in tema di guida senza patente, nella parte motiva di Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Okere Onyewuchi, Rv. 272209 («In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area dell depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato. (Fattispecie in cui la S. C. ha dichiarato l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto dal procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione per intervenuta depenalizzazione, non avendo il ricorrente dato dimostrazione che la violazione amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nell’imputazione, fosse stata definitivamente accertata)»): in tale pronunzia, infatti, si è fatta applicazione proprio del principio compendiato nel brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, respingendo il ricorso della Parte pubblica avverso sentenza liberatoria, poiché (come si legge alla p. 5, punto n. 2.2, del “considerato in diritto”) la «contestazione non fa menzione del definitivo accertamento della violazione amministrativa; sicchè il ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione che questa era stata accertata in via definitiva».
Non può seriamente dubitarsi che spetta all’Accusa dimostrare gli elementi costitutivi del reato (tra i numerosi esempi che si potrebbero fare di applicazione del richiamato principio, cfr., in tema di destinazione della droga allo spaccio, Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, COGNOME, Rv. 279614; Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, P.G. in proc. Grillo, Rv. 255165; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 241468; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, COGNOME, Rv. 229685; Sez. 4, n. 1355 del 20/12/1995, dep. 1996, P.G. in proc. Valacchi, Rv. 204053; in tema di percepibilità dell’osceno per effetto della esposizione al pubblico delle pubblicazioni nel reato già previsto dall’art. 528 cod. pen. e ora depenalizzato ex art. 2, comma 2, lett. a, del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, v. Sez. 3, n. 34417 del 06/07/2005, COGNOME, Rv. 232486).
In conseguenza di quanto precede, nell’accertamento del reato di guida senza patente il Giudice non potrà “ribaltare” sull’imputato la dimostrazione della non avvenuta definitività dell’accertamento amministrativo.
Essendo le ulteriori questioni assorbite, la sentenza impugnata va annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 12/10/2023.