Onere della Prova Prescrizione: Chi Deve Dimostrare la Fine Lavori?
In materia di abusi edilizi, una delle difese più comuni è quella basata sulla prescrizione del reato. Ma cosa succede se l’immobile è incompleto? La recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: l’onere della prova della prescrizione. Secondo i giudici, spetta all’imputato dimostrare con elementi concreti la data di ultimazione dei lavori, e il semplice fatto che l’edificio sia a ‘stato rustico’ gioca un ruolo determinante contro questa tesi.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato alla Suprema Corte da un cittadino condannato per la realizzazione di un immobile abusivo. La sua difesa si basava principalmente su due punti: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello e la violazione di legge, sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione.
L’argomento centrale del ricorrente era che, sebbene l’edificio fosse ancora a ‘stato rustico’, esso aveva già una sua ‘destinazione funzionale’. A suo dire, questo elemento avrebbe dovuto essere considerato sufficiente per datare l’inizio del decorso della prescrizione a un momento antecedente a quello ritenuto dai giudici di merito.
La Decisione e l’Onere della Prova della Prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. I giudici hanno chiarito che le tesi del ricorrente non erano altro che ‘mere deduzioni di fatto’ e ‘rivalutazioni del merito’, attività precluse in sede di legittimità.
Il punto cardine della decisione è la riaffermazione di un principio giurisprudenziale consolidato: l’onere della prova della prescrizione grava sull’imputato. Non è sufficiente una semplice affermazione per far ritenere che il reato sia estinto. L’imputato che vuole beneficiare della prescrizione ha il dovere di ‘allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine’.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato che lo stato rustico di un’opera ‘segna senza dubbio la sua sicura non ultimazione’. Questa condizione oggettiva contrasta con la tesi di un reato già prescritto. Di fronte a tale evidenza, spetta all’imputato, e solo a lui, fornire prove concrete e diverse da quelle già presenti agli atti. Questo perché l’imputato è l’unico soggetto a poter ‘concretamente disporre’ di elementi (come fatture, contratti, testimonianze) in grado di stabilire con certezza la data di fine lavori.
Inoltre, la Corte ha specificato che l’incertezza sulla data di inizio della decorrenza del termine non fa scattare automaticamente il principio del ‘in dubio pro reo’. Se l’imputato non adempie al suo onere probatorio, l’incertezza non può andare a suo vantaggio. Il principio generale è che ‘ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma’, e questo vale anche per la causa estintiva della prescrizione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Chiunque si trovi ad affrontare un’accusa per abuso edilizio deve essere consapevole che, per far valere la prescrizione, non può limitarsi a semplici dichiarazioni. È necessario fornire prove documentali o testimoniali solide che attestino in modo inequivocabile la data di completamento dell’opera abusiva. Lo ‘stato rustico’ dell’immobile costituisce un forte indizio contrario, che può essere superato solo con prove altrettanto forti. La sentenza, quindi, rafforza la responsabilità dell’imputato nel processo, esigendo una collaborazione attiva e documentata per l’accertamento di fatti a suo favore.
In caso di abuso edilizio, a chi spetta dimostrare la data di ultimazione dei lavori ai fini della prescrizione?
Secondo la Corte, l’onere della prova spetta all’imputato. È lui che deve fornire elementi concreti per dimostrare una data di inizio del decorso della prescrizione diversa da quella che emerge dagli atti del processo.
Lo ‘stato rustico’ di un immobile è rilevante per determinare l’ultimazione dei lavori?
Sì, è un elemento fondamentale. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui lo stato rustico di un’opera ne indica in modo sicuro la non ultimazione, rendendo quindi difficile sostenere che il termine di prescrizione sia già decorso.
È sufficiente affermare che l’immobile abusivo ha una ‘destinazione funzionale’ per ottenere la prescrizione?
No, non è sufficiente. La Corte ha considerato tale argomento come una mera deduzione di fatto e una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. L’onere della prova richiede elementi concreti e non semplici affermazioni soggettive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10111 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELMOLA il 10/09/1950
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME che ha proposto vizi di motivazione, e vizi di violazione di legge, è inammissibile emergendo me deduzioni di fatto, asserite, e rivalutazioni del merito anche in contra consolidati principi giurisprudenziali: si contesta il rilievo dello stato ancor e quindi non ultimato del locale abusivo contrapponendo ad esslil dato della effettiva “destinazione funzionale” quale elemento che come tale fonderebbe travisamento della prova e il vizio di motivazione, illogica, della sen nonostante il noto principio per cui lo stato rustico di un’ opera ne segna dubbio la sua sicura non ultimazione ed in proposito va altresì ribadito che in di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estint reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desum data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli at 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 – 01 Laiso). Inoltre, non basta una me e diversa affermazione da parte dell’imputato a fare ritenere che il reato realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza sulla di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazion principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale p ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato c voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in pr dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del de del termine di prescrizione (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/ Rv. 243765 – 01 Cusati; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 – 01 COGNOME P).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 18.10.2024.