Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43795 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa il 18/04/2023 dal Tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il cittadino albanese NOME è indagato per il delitto di cui all’art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’acquisto di un “panetto” di cocaina dal peso lordo di un chilogrammo.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha disposto nei suoi confronti il sequestro funzionale alla confisca, ex art. 240 -bis, cod. pen., della
somma di 20.600 euro e 200 dollari statunitensi, rinvenuta all’interno della sua abitazione.
Il Tribunale di Asti, da lui adito per il riesame, ha confermato tale misura cautelare.
Attraverso il proprio difensore, egli impugna l’ordinanza del Tribunale, sostenendo che essa sia affetta da violazione di legge, per essere la relativa motivazione meramente apparente, in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Tribunale avrebbe, infatti, trascurato del tutto gli elementi addotti dalla difesa, ovvero: le dichiarazioni del coindagato COGNOME, che escluderebbero che esso ricorrente fosse il cessionario della sostanza da quegli trasportata; nonché le dichiarazioni di alcuni suoi parenti, i filmati del suo ricevimento di nozze in Albania ed i passaporti suo e di sua moglie, da cui risulterebbe dimostrata la provenienza di quelle somme dai regali di nozze ed il successivo trasporto in Italia delle stesse in occasione del rientro dall’Albania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
Stabilisce l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze – come quella impugnata – emesse a norma dell’art. 324, stesso codice, è consentito soltanto per violazione di legge; e, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono farsi rientrare in tale vizio dell’atto soltanto nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand’anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611).
Se la motivazione “assente” è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s’intende, invece, per “motivazione apparente” quella affetta da vizi così radicali, da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): come nei casi, per esemplificare, di utilizzo di timbri o di generici moduli a stampa ripetitivi del dato normativo (Sez. 4, n. 48543 del 10/07/2018, COGNOME NOME Hassen, Rv. 274359; Sez. 3, n. 25236 del
31/03/2011, NOME COGNOME, Rv. 250959), oppure di ricorso a clausole di puro stile (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, Rv. 266150; Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, Sanjust, Rv. 259462).
Non è questo il caso della motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha anzi esaminato tutti i profili ribaditi dalla difesa con il presente ricorso, peralt confutandoli e superandoli con logica stringente.
3.1. Quanto al fumus commissi delicti, infatti, ha richiamato le plurime e concludenti risultanze obiettive (conversazioni intercettate, tracciati gps, celle telefoniche agganciate dagli apparecchi dei due, certa individuazione dell’abitazione del NOME come luogo della consegna, rinvenimento di cocaina nel suo giubbotto: amplius, pagg. 3 s.), che svalutano completamente le dichiarazioni liberatorie del coindagato COGNOME e con le quali la difesa ricorrente ha eluso qualsiasi confronto critico.
3.2. Ineccepibile, poi, sotto il profilo logico, è il giudizio di tot inverosimiglianza della tesi difensiva della provenienza del denaro dai regali di nozze, avendo il Tribunale rilevato, senza essere smentito dal ricorrente: a) che le banconote elargite agli sposi erano quasi tutte in valuta albanese, mentre la somma rinvenuta in casa era composta da euro e da dollari americani; b) che l’asserito cambio di valuta non è comprovato da alcuna ricevuta, nonostante il ragguardevole importo; c) che il trasporto di una tale somma da parte del NOME e dei suoi familiari durante il loro viaggio di rientro dall’Albania in nave sarebbe stato troppo pericoloso, per il rischio di furti o di controlli, rispetto al più sicuro agevole deposito in banca; d) che tale denaro è stato rinvenuto su una sedia in camera da letto a febbraio del 2023, e cioè a cinque mesi di distanza dal matrimonio e dal rientro di NOME in Italia, avvenuti nel settembre precedente; e) che, dal 2014 al 2021, egli non ha dichiarato alcun reddito, mentre nel 2022 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente per poco più di 8.000 euro, chiaramente insufficienti a giustificare la disponibilità di quelle somme; f) che, con tali disponibilità economiche lecite, non gli sarebbe stato possibile offrire un ricevimento nuziale con tanti invitati, come quello da lui organizzato.
Si tratta, dunque, di una motivazione effettiva – e già tanto basterebbe per l’inesistenza della lamentata violazione di legge – e, per di più, logicamente lineare, dalla quale risulta incontestabilmente che non sia stato soddisfatto l’onere di allegazione della provenienza legittima dei beni in sequestro, posto dall’art. 240bis, cod. pen., a carico del destinatario del provvedimento.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed
al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.