Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 16 aprile 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza cori, tasso alcolennico di 2,18/2,25 g/l).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta prova dell’assunzione di alcolici in misura superiore al limite di legge.
Quanto all’unico motivo di ricorso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in ordine all’intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al tes alcolemico, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, COGNOME, Rv. 263725).
In proposito si è argomentato che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, COGNOME, Rv. 259694) e, tuttavia, che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), C.d.S., la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 d 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573).
Quest’ultima affermazione, peraltro, non comporta necessariamente che, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall’atto di guida (durata invero difficile da determinare una volta per tutte), sia necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di “prova sufficiente” dell’accusa: si deve infatti, tenere conto anche della distribuzione degli oneri probatori e se, non v’è alcun dubbio che l’accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell’illecito, è altr tanto indubbio che tale prova, per espressa indicazione normativa (e per radicata
interpretazione giurisprudenziale), è già data dall’esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento; la presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento deve essere oggetto di allegazione ad opera dell’imputato, al quale compete di dare la dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti del fatto tipico (Sez. 4, n. 6774 del 13/12/2023, dep. 2024, Damu, non massinnata).
Infine, si è affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., ritenga provato lo st di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell’inattendibilità del test (Sez. 7, Ord. n. 8875 del 12/02/2020, Crivaro, Rv. 279091; Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277689, fattispecie in cui la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rence necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione del test).
Ciò posto sui principi di diritto operanti in materia, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato lo stato di ebbrezza dello NOME sulla base dei seguenti elementi probatori: a) le misurazioni effettuate rispettivamente a 42 e a 53 minuti dal momento del fatto; b) gli inequivoci sintomi di ubriachezza constatati dagli operanti di P.G.; c) le modalità dell’incidente determinato dall’autonoma perdita di controllo dell’auto.
Il ricorrente si limita a rilievi generici inerenti all’andamento generale della cd. curva di Widmark, senza allegare elementi concreti, tali da disattendere le risultanze sopra riportate.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.