Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4183 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4183 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Lanciano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 17/02/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 febbraio 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara in data 19 febbraio 2024, emessa all’esito del giudizio abbreviato, appellata dall’imputata COGNOME NOME, la assolveva dal reato ascrittole al capo A) della rubrica perché non punibile ai sensi
dell’art. 131-bis cod. pen., rideterminando la pena per la restante imputazione di cui al capo B) della rubrica, esclusa la contestata recidiva, in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di COGNOME NOME, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce violazione della legge penale ex art. 606, coma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 385 cod. pen., 47-quinquies e 47-sexies legge n. 354/1975. La Corte di appello, in relazione ad entrambe le contestazioni mosse alla COGNOME (per una delle quali riteneva di assolverla ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.), ha ritenuto configurabile astrattamente i reati e concretamente punibile l’imputata per il capo B), benchè non risultasse provato un allontanamento dal domicilio protrattosi per oltre dodici ore. Siccome non risultava provato che l’allontanamento si fosse protratto per meno di dodici ore, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il delitto evasione, in tale modo facendo operare una vera e propria presunzione, superabile con prova contraria da parte della ricorrente. Tuttavia, la fattispecie incriminatrice prevede la punibilità della condotta solo se l’allontanamento dal domicilio risulta protrattosi per più di dodici ore, ponendo a carico della pubblica accusa il relativo onere probatorio.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo AVV_NOTAIO generale, concludendo come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente ribadito il principio, valevole nel caso in esame con riguardo alla contestazione di cui al capo A), secondo il quale è ammissibile l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche se non sono dedotti possibili profili di efficacia del pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019,Rv. 277666 e più di recente Sez. 6, n. 20864 del 17/04/2025, non massimata).
Ciò detto, in punto di fatto, come emerge dalla sentenza impugnata, COGNOME NOME si trovava ristretta presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quinquies legge n. 354/1975.
I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di evasione, contestato sia al capo A) che al capo B), non essendo stato provato che l’allontanamento della COGNOME dalla sua abitazione si fosse protratto per un periodo inferiore alle dodici ore.
Così facendo, come correttamente denunciato dal ricorrente, si è invertito l’onere probatorio, attribuendo la prova della non punibilità del fatto alla difesa, mentre, invece, ai sensi dell’art. 47-sexies, commi 1 e 2, legge n. 354/1975, solo un allontanamento ingiustificato protrattosi per oltre dodici ore dà luogo a sanzione penale, e quello protrattosi per un periodo inferiore comporta solo la proponibilità della revoca della misura alternativa alla detenzione.
Invero, in tema di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47quinquies I. n. 354 del 1975, l’allontanamento ingiustificato della condannata dal proprio domicilio, protrattosi non oltre le dodici ore, non è punito ai sensi dell’art 385, comma 1, cod. pen. (richiamato dall’art. 47-sexies della predetta legge), essendo valutabile solo in sede disciplinare e per l’eventuale revoca del beneficio, ferma la responsabilità per gli eventuali reati commessi durante l’allontanamento (Sez. 6, n. 4394 del 08/01/2014, Rv. 258282-01).
In buona sostanza, nella fattispecie delittuosa di cui al combinato disposto degli artt. 47-quinquies e 47-sexies, comma 2, legge n. 354/1975, la protrazione dell’allontanamento ingiustificato per oltre dodici ore è elemento costitutivo del reato, il cui onere di accertamento spetta, secondo le ordinarie regole probatorie, alla pubblica accusa. Al riguardo, va osservato che, come per l’analoga fattispecie di cui all’art. 30, comma 4, legge n. 354/1975, rispetto alla quale la giurisprudenza non dubita della natura di presupposto di fatto della durata dell’assenza per un periodo superiore alle dodici ore per attribuirle rilievo penale (Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, dep. 1985, Rv. 167728-01; Sez. 6, n. 7345 del 19/01/2004, Rv. 229161-01), tanto da ritenere che il dolo debba abbracciare anche questo presupposto (Sez. 3, n. 647 del 16/11/1982, dep. 1983, Rv. 157065-01), così anche per la fattispecie incriminatrice in esame l’analogo requisito temporale deve essere considerato un presupposto di fatto, la cui mancata prova rende il fatto punibile disciplinarmente, ma non penalmente. In mancanza di prova sul punto, deve ritenersi non integrata la fattispecie delittuosa, ma solo, eventualmente, quella disciplinare prevista dal comma 1 dell’art. 47-sexies legge n. 375/1975.
Attribuire alla difesa l’onere di dimostrare che l’allontanamento si è protratto per meno di dodici ore significa invertire l’onere probatorio su un elemento costituivo del reato – l’allontanamento ingiustificato protrattosi per più di dodici
ore -, che non costituisce causa di non punibilità, alla stessa stregua della destinazione in tutto o in parte a fini di spaccio della sostanza stupefacente, la cui dimostrazione grava sulla pubblica accusa, trattandosi di elemento costitutivo del reato e non di causa di non punibilità (ex plurimis Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614-01).
L’esegesi della norma che traspare dalla, sintetica, motivazione della sentenza impugnata si pone in contrasto non solo con il dettato normativo di cui all’art. 47sexies, commi 1 e 2, della legge n. 354/1975, ma anche con i principi generali desumibili dall’art. 533 cod. proc. pen., nonché dal diritto sovranazionale, a mente dei quali spetta alla pubblica accusa provare tutti gli elementi costitutivi di un reato e l’inversione dell’onere probatorio in tale ambito integra violazione del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza.
Invero, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 06/12/1988, COGNOME, COGNOME e COGNOME c. Spagna, § 77, Corte EDU, 20/03/2001, COGNOME c. Austria, § 15, e Corte EDU, 13/11/2014, COGNOME c. Italia, § 50), l’art. 6, paragrafo 2, CEDU esige, tra l’altro, che, nell’assolvere le lor funzioni, i membri dei Tribunali non partano dall’idea preconcetta che l’imputato ha commesso l’atto in questione, in quanto l’onere della prova grava sull’accusa e il dubbio va a beneficio dell’imputato; la presunzione di innocenza viene disattesa quando l’onere della prova viene spostato dall’accusa verso la difesa (cfr. Corte EDU, 08/02/1996, NOME COGNOME c. Regno Unito, § 54 -). Analogamente, anche il diritto dell’Unione europea, in particolare l’art. 48, par. 1, CDFUE, e, soprattutto, l’art. 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 343/UE/2016, che disciplinano la ripartizione dell’«onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati», stabilendo che «ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato», sicché, se è vero che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2016/UE/343, l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incombe sulla pubblica accusa, la Corte di giustizia ha già dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva osta, come risulta dal considerando 22, a che l’onere di tale prova sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa (vedi Corte giustizia, 08/12/2022, causa C- 348/21, punto 32). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, in mancanza di prova circa il protrarsi dell’allontanamento ingiustificato della COGNOME per oltre dodici ore in relazione ad entrambe le contestazioni di cui alla rubrica, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e l’imputata va assolta dai reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la . sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 14 gennaio 2026
Il Consigliere estensore,
Il Presidente