Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME] COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inamnnissibilita del ricorso.
udito il difensore
In difesa del ricorrente NOME COGNOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di FIRENZE che, non concordando con le le conclusioni del P.G., dopo aver esposto i punti salienti dei motivi di ricorso, insiste nell’accoglimento chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 maggio 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 9 marzo 2021 con cui NOME COGNOME, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato, mediante strumenti previsti dal Codice della Strada, pari a 2,34 g/I e a 2,23 g/I). Con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale, consistito nell’aver perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla sede stradale, e di avere commesso il fatto dopo le ore 2200 . GLYPH e prima delle ore 7.00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo sono state eccepite inosservanza ed erronea applicazione di legge, carenza di motivazione, nonché mancata assunzione e omessa valutazione di una prova decisiva di cui l’imputato aveva fatto richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
A dire del ricorrente, infatti, la ritenuta prova della sua responsabilit sarebbe risultata viziata per il fatto di non avere assunto prove decisive da lui indicate – in particolar modo costituite dall’escussione di COGNOME NOME, dirigente del reparto della Polizia Municipale da cui erano dipendenti gli agenti che avevano effettuato l’alcoltest, nonché dall’acquisizione di copia del libretto metrologico dell’etilometro prodotto dallo stesso COGNOME – che, ove fossero state acquisite, avrebbero consentito di dimostrare come l’etilometro utilizzato non fosse stato sottoposto alle prescritte verifiche annuali.
In tal maniera il ricorrente, fermo restando l’onere del P.M. di fornire prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione a verifiche periodiche, avrebbe, comunque, indicato prove contrarie idonee a dimostrare l’assenza o l’insufficienza dei prescritti controlli dei dispositivi utilizzati rilevazione del tasso alcolemico. La Corte territoriale, quindi, avrebbe palesemente errato nell’aver , desunto, pur a fronte dell’indimostrato buon funzionamento dell’etilometro, la sua responsabilità penale dal solo esame degli scontrini di alcoltest attestanti una prima misurazione pari a 2,34 g/I ed una
seconda pari a 2,23 g/I, ritenuti utilizzabili ai fini del giudizio per il fatto di proceduto con le forme del rito abbreviato non condizionato.
D’altro canto, dal verbale di accertamenti urgenti redatto dagli operanti intervenuti risulterebbe solo possibile evincere che l’etilometro era stato omologato – senza, tuttavia, l’indicazione della data di effettuazione di tale omologazione – ma non che lo stesso fosse stato sottoposto a visita primitiva, ovvero a controlli annuali di revisione.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’art. 186, comma 2bis, cod. strada, lamentando la non configurabilità, nel caso di specie, dell’aggravante di avere provocato un incidente stradale, erroneamente desunta dalla Corte di merito dal mero fatto che l’autovettura da lui condotta, finendo su un’isola di traffico nei pressi di una rotatoria, avrebbe presuntivamente interrotto la circolazione stradale, rappresentando un potenziale pericolo per i terzi. Dalla dinamica fattuale, invece, emergerebbe come la condotta a lui effettivamente imputabile non avrebbe determinato nessuna significativa turbativa alla circolazione stradale, ovvero costituito un pericolo per la collettività.
Con la terza censura il COGNOME ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’art. 62-bis cod. pen., ed alla conseguente mancata riduzione di pena ex art. 65 cod. pen.
Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello nell’avergli negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, in virtù del riferimento ad una sua presunta proclività a delinquere invero non dímostrata, oltre che illogica e contrastante con le acquisite risultanze processuali, gravando su di lui solo due remote precedenti condanne per fatti di modesta entità.
Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’art. 545-bis cod. proc. pen., eccependo il mancato avviso alle parti della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689, nonché l’annessa fissazione dell’udienza prevista dal suddetto art. 545-bis cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
In primo luogo non fondato è il motivo introduttivo, considerato che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare (cfr. Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032-01), con principio aderente al caso di specie, che, in tema di guida in stato di ebbrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio. (Nella fattispecie, di ammissione al rito abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto invece l’implicita accettazione dell’imputato all’utilizzazione degl scontrini dell’alcooltest, non avendo eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l’assunzione di una prova contraria).
2.1. Nel caso del giudizio penale per guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 2, cod. strada, nell’ambito del quale assume rilievo la misurazione del livello di alcool presente nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo al P.M. circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte dell’imputato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio.
Il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzi di tali operazioni. Tali dati, in quanto riferiti ad attività necessariamen prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato, non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato. E’ del tutto fisiologico, pertanto, che la verific processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 Reg. Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall’imputato, che ha a tal fine un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti.
2.2. Orbene, con riferimento al caso di specie, tale onere di allegazione non può dirsi validamente assolto da parte del ricorrente.
Il COGNOME aveva chiesto e ottenuto di procedere con le forme del giudizio abbreviato non condizionato, senza prospettare alcun tipo di eccezione o obiezione al momento dell’ammissione al rito.
Solo successivamente l’imputato aveva avanzato istanza al G.U.P. – da questi rigettata – di escutere, ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la teste di riferimento COGNOME NOME, che si occupava delle visite periodiche e di
curare la manutenzione dell’etilometro, o in alternativa di acquisire il librett metrologico.
Ne consegue, pertanto, che mediante l’originaria istanza avanzata ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen. l’imputato ha implicitamente acconsentito all’acquisizione e all’utilizzo – tra l’altro – degli scontrini dell’alcoltest at una prima misurazione pari a 2,34 g/I e una seconda pari a 2,23 g/I, senza eccepire nulla in proposito e senza sollecitare (ad esempio ponendo una condizione probatoria all’abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) l’assunzione di alcuna prova contraria. Solo tardivamente, poi, nel corso della celebrazione del successivo giudizio abbreviato, il COGNOME ha avanzato richieste probatorie che il G.U.P., nell’esercizio dei suoi poteri valutativi discrezionali, ha, del tutto legittimamente, deciso di non accogliere.
Di tal che, non essendosi fatta questione – nel caso di specie – di nullità assolute o di inutilizzabilità patologiche, la richiesta di giudizio abbreviato no condizionato (cui ha fatto seguito l’ammissione dell’imputato a tale rito) ha comportato la formazione e il consolidarsi della res iudicanda sulla base del quadro probatorio già esistente.
Deve, infatti, ritenersi ancora valido il principio in base al quale, poiché, ne giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è onere dell’interessat eccepire preliminarmente – e cioè prima dell’introduzione del procedimento l’eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilit anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabi di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata; ma nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata o che questa sia stata ritenuta infondata, ovvero che il giudice non abbia effettuato rilievi d’ufficio, una volta introdotto il rito e quindi delimitato con certezza e co concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l’utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubbli ministero (così, espressamente, Sez. 2, n. 8803 del 27/05/1999, COGNOME, Rv. 214250-01).
Con riguardo alla seconda doglianza, deve essere evidenziato come essa sia meramente reiterativa di identica censura eccepita con l’atto di appello,
senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Quest’ultinna, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi tale da non poter essere sottoposta ad alcun sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione già sviluppati nel giudizio di appello ed ivi disattesi con motivazione del tutto adeguata e logica.
La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limi ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell’impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto – di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta – ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.
3.1. In ogni modo, la doglianza con cui il COGNOME ha lamentato vizi motivazionali e violazione di legge in ordine alle modalità con cui i giudici di merito hanno ritenuto di configurare l’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada attiene ad aspetti di merito rispetto ai quali il ricorrente h proposto solo un’alternativa rilettura in fatto delle emergenze processuali acquisite, a fronte di una motivazione della Corte di appello che ben individua aspetti logici e congrui da cui evincere la ricorrenza dell’ipotesi di un incidente stradale provocato dallo stato di ebbrezza dell’imputato.
In proposito, allora, assume decisivo rilievo il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Suprema Corte, per cui al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01). E’, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il
giudice di merito esponga con motivazione logica e congrua, come effettuato nel caso di specie, le ragioni del proprio convincimento.
Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente h lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza di elementi idonei a consentirne il relativo riconoscimento.
La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escludere la concessione di tale beneficio in ragione della proclività dell’imputato alla commissione di reati, anche se non della stessa indole, e della particolare pericolosità sociale dimostrata provocando un incidente in una zona destinata al traffico in orario notturno.
Trattasi di argomentazioni che ben rappresentano e giustificano, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare i riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
D’altro canto – in particolare dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 – è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle
condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 383 del 10/07/2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241-01).
Infine non ammissibile è la conclusiva doglianza, dovendo essere evidenziato come non risulti che nel giudizio di appello il COGNOME abbia sollec l’esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione pene detentive previste dall’art. 545-bis cod. proc. pen.
Ne consegue, allora, l’applicazione del troncante principio, espresso questa Suprema Corte, per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detenti brevi, la disposizione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile, n del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanz sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che se difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei po sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dole del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 dell’art. 5 cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., 285412-02; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491).
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente