Onere della Prova Etilometro: A Chi Spetta Dimostrare il Malfunzionamento?
La contestazione dei risultati dell’alcoltest è una delle strategie difensive più comuni nei processi per guida in stato di ebbrezza. Ma basta sollevare dubbi sull’affidabilità dello strumento per annullare una multa o una condanna? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente su chi grava l’onere della prova etilometro, stabilendo principi chiari e netti per la difesa.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti previste dal Codice della Strada. La condanna si basava sui risultati dell’alcoltest effettuato tramite etilometro. 
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta irregolarità dell’etilometro utilizzato per l’accertamento. Secondo la difesa, la regolarità dello strumento non era stata adeguatamente provata, mettendo in discussione la validità dell’intero accertamento.
La Decisione della Corte: L’Onere della Prova Etilometro Ricade sulla Difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le sentenze precedenti. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire un orientamento consolidato: l’esito positivo dell’alcoltest costituisce di per sé prova dello stato di ebbrezza. 
La ragione di questa presunzione di affidabilità risiede nel sistema di controlli a cui questi strumenti sono sottoposti, ovvero l’omologazione iniziale e le successive revisioni e tarature periodiche. Di conseguenza, l’onere della prova etilometro si inverte: non è l’accusa a dover dimostrare ad ogni processo il perfetto funzionamento dell’apparecchio, ma è la difesa a dover fornire la prova contraria.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che le contestazioni dell’automobilista erano generiche e prive di fondamento oggettivo. Non è sufficiente “screditare” lo strumento con affermazioni generali; è necessario portare prove concrete che dimostrino l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti. 
Come può la difesa assolvere a questo onere? La stessa sentenza indica le vie da percorrere:
1.  Richiedere il libretto metrologico: La difesa può produrre in giudizio una copia del libretto dell’etilometro per verificare se le revisioni periodiche siano state effettivamente eseguite e se siano ancora valide.
2.  Esaminare i responsabili: È possibile chiedere di sentire come testimone il dirigente del reparto di polizia incaricato dei controlli sugli strumenti, per accertare lo stato di manutenzione dell’apparecchio specifico.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già accertato che l’etilometro era stato regolarmente omologato e revisionato, rendendo le doglianze della difesa del tutto infondate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cruciale: la validità del test dell’etilometro è presunta dalla legge. Per chi si trova a dover affrontare un’accusa di guida in stato di ebbrezza, ciò significa che una difesa basata sulla semplice contestazione dello strumento è destinata a fallire. È indispensabile adottare una strategia difensiva attiva, richiedendo la documentazione specifica (il libretto metrologico) o attivandosi per dimostrare in modo oggettivo una specifica anomalia nel funzionamento o nella manutenzione del dispositivo utilizzato. In assenza di tali prove concrete, il risultato del test rimane una prova pienamente valida in sede processuale.
 
L’esito positivo dell’alcoltest è una prova sufficiente per una condanna per guida in stato di ebbrezza?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, data l’affidabilità presunta dello strumento, che deriva dai controlli periodici di omologazione e taratura a cui è sottoposto.
A chi spetta l’onere di provare il malfunzionamento dell’etilometro?
L’onere della prova spetta alla difesa dell’imputato. Non è sufficiente contestare genericamente l’affidabilità dello strumento, ma è necessario dimostrare in modo specifico e documentato l’assenza o l’irregolarità dei controlli prescritti dalla legge.
Come può la difesa dimostrare che l’etilometro non funzionava correttamente?
La difesa può fornire la prova contraria producendo una copia del libretto metrologico dell’etilometro per attestare la mancanza delle revisioni, oppure chiedendo l’esame testimoniale del dirigente del reparto di polizia addetto ai controlli per accertare le condizioni dello strumento.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4519  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 22 aprile 2022, con cui NOME era stato condanNOME alla pena di mesi tre di arresto ed curo milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), C.d.S..
 Il COGNOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell’etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivol a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell’alcoltest – generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli – e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi.
Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l’etilornetro era stato regolarmente omologato e revisioNOME.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 11 17 gennaio 2024.