Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20933 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIEGARO il 11/11/1968
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME NOME ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Perugia che ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 comma 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Con il primo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell’etilometro, in particolare per non essere state esaminate e recepite le doglianze articolate nell’atto di appello concernenti il difetto di omologazione nelle forme prescritte dal regolamento di esecuzione del codice della strada (art.379 dPR n.495/1992), nonché il difetto di taratura e delle revisioni periodiche e taratura.
Con un distinto motivo di ricorso si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichek GLYPH i GLYPH k C, < 7 i, GLYPH c GLYPH ‘,t
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto all’onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell’etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisioni periodiche, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza, di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, COGNOME NOME, Ry.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, “dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio” (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, COGNOME Pietro Giuseppe, Ry.280937), ovvero “dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli” (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, COGNOME, Rv. 280958). Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente
argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell’etilometro, mentre le censure concernenti la carenza della revisione originaria e di quelle periodiche pure prospettate in appello, risultano disattese dalla Corte di Appello con motivazione puntuale e priva di lacune logico- giuridiche, escludendo che l’apparecchio etilometrico presentasse difetti di funzionamento o anomalie evidenti tenuto conto che la circostanza che la seconda prova presentasse valori alcolimetrici leggermente superiori a quelli evidenziati nella prima non poteva assurgere ad anomalia del sistema di rilevazione, essendo agevolmente giustificabile con la salita della curva alcolemica.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso il giudice distrettuale ha escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche con motivazione priva di vizi logici. Va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, che non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro canto ha valorizzato il rilevante superamento della soglia di rilevanza penale di cui all’arrt.186 comma 2, lett.c) C.d.s., evidenziando altresì la particolare offesa apportata al bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale, in quanto il ricorrente si era messo alla guida in stato di ebbrezza per inseguire una donna che aveva chiesto l’intervento della polizia in quanto non voleva avere contatti con il giovane.
4.1. Il ricorrente, in concreto, non si è affatto confrontato con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali orientati al minimo e i giudici di merito, nell’ambito della loro discrezionalità, hanno altresì evidenziato le ragioni per le quali non potesse essere applicato il minimo edittale in ragioni dei profili fattuali della condotta e delle circostanze in cui era maturata la condotta contravvenzionale.
5. Né può porsi in questa sede la questione della eventuale declaratoria della prescrizione maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di
appello, la quale aveva escluso che il termine fosse maturato in epoca anteriore alla pronuncia, trattandosi di reato commesso il 18/11/2017, in data successiva
alla entrata in vigore della legge Orlando n.103/2017, applicabile ratione temporis e riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità più favorevole rispetto
ai regimi introdotti in epoca successiva (in particolare, sez.4, n.26294 del
12/06/2024, COGNOME, Rv.286653; interpretazione accolta dalle S.U. con informazione provvisoria n.19/2024 del 12 dicembre 2024).
Invero il riconoscimento della manifesta infondatezza del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,
la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.129 cod. proc. pen., (S.U. n.32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv.217266;
S.U., n.23428 del 2/03/2005, COGNOME, Rv.231164; sez.Un. n.19601 del
28/02/2008, COGNOME Rv.239400; sez.2, n.28848 del 8/05/2013, COGNOME
Rv.256463).
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025
Il consigliere estensore