Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VICO EQUENSE il 02/08/2000
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 7 ottobre 2024, confermava la condanna dell’imputato NOME Federico per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b), comma 2 sexie C.d.S., rigettando integralmente i motivi di appello proposti.
Russo NOMECOGNOME propone ricorso per cassazione, affidandolo ai motivi appresso descritti
Con il primo motivo, il ricorrente contesta la motivazione della Corte di merito in ord alla valutazione delle doglianze relative all’affidabilità dell’apparecchio etilometro utilizz la rilevazione del tasso alcolemico, denunciando insufficienza motivazionale e inversione dell’onere della prova.
Il motivo è inammissibile.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attribuzione dell’onere d prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodich sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest fa riscontro ad un onere di allegazione da parte soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032).
La circostanza che l’art. 379 Reg. Esec. CdS prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non comporta che l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relativi all’esecuzione di tali operazioni, trattandosi riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione che “non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato” 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828).
È del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’ar Reg. Esec. CdS debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nel mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisio periodica dello strumento e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
Nel caso di specie, la difesa si è limitata a generiche doglianze senza fornire elemen specifici idonei a far dubitare della regolarità dell’accertamento, limitandosi ad invo l’inversione dell’onere probatorio in contrasto con i principi sopra esposti.
La Corte di merito ha quindi correttamente valutato l’affidabilità dell’accertamen etilometrico, fornendo adeguata motivazione nel rigettare le censure difensive.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la motivazione della Corte di merito ordine al diniego dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p., sostenendo che la sentenza n avrebbe adeguatamente considerato le modalità della condotta e l’entità dell’offesa.
Anche il suddetto motivo è manifestamente infondato,.
La Corte di merito ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di particol tenuità del fatto, valutando congiuntamente tutti gli elementi della fattispecie concreta secon
i parametri dell’art. 133 comma 1 c.p.
In particolare, ha evidenziato che il superamento della soglia minima del tasso alcolemico
(1,31 g/l) e la commissione del fatto in tarda notte in un incrocio stradale notoriamen pericoloso escludevano la configurabilità della causa di esclusione di punibilità.
La valutazione compiuta dalla Corte di merito appare congrua e immune da vizi logici, risultando fondata su parametri oggettivi che giustificano l’esclusione della particolare tenu
del fatto.
Le argomentazioni difensive, incentrate sulla dinamica del sinistro e sulla personalit dell’imputato, non sono idonee a inficiare la correttezza del ragionamento seguito dai giudici
merito, i quali hanno operato una valutazione complessiva e bilanciata di tutti gli elemen rilevanti.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 giugno 2025
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