Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MONZA il 12/08/1969
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza emessa il 12 novembre 2024, la Corte d’Appello di Milano, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lecco del 28 marzo 2023, con la quale COGNOME NOME veniva condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed C 1.000 di ammenda, nonché alla pena accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9, per il reato di cui all’art. 186, comma lett. b) del Codice della Strada, per aver guidato un’autovettura Fiat targata TARGA_VEICOLO in stat di ebbrezza alcolica, accertato mediante etilometro che, all’esito di due prove eseguite alle o 15.38 e alle ore 15.46, forniva tassi alcolemici pari, rispettivamente, a 1,08 g/I e a 1,15 g/I
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo:
violazione dell’art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen. per inutilizzabilit accertamenti etilometrici, sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello abbia affermato che incomberebbe sull’imputato l’onere di dimostrare l’assenza o l’inattualità dei controlli period sullo strumento di misurazione;
contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta sintomatologia di stato ebbrezza, contestando che il teste COGNOME abbia dichiarato che l’imputato avesse “disarmonia nei movimenti ed equilibrio precario”, nonché la diversa definizione dell’alito come “aromatico e non “vinoso”;
violazione degli artt. 186, co. 9-bis C.d.S. e 133 cod. pen. in merito alla quantificazi della pena e all’impossibilità di considerare come precedente specifico una condanna estinta a seguito di lavori di pubblica utilità.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo quanto affermato in plurime pronunce di questa Sezione, il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa che, a sostegno dell’imputazione, l’accu debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica con i dati relat all’esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessari prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato. Perc del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 Esec. Cod. Strada sia sollecitata dall’imputato, che ha all’uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi come nel caso che ci occupa- nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche elemento utile a contestare il funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032; Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277189 ).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza da cu desumere il sospetto di malfunzionamento, limitandosi a formulare generiche lagnanze.
Quanto al secondo motivo, le doglianze del ricorrente si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già adeguatamente esaminato dai giudici d
merito. Peraltro, il rilievo concernente la differenza terminologica tra “alito aromatico” e vinoso” risulta del tutto privo di decisività, attenendo a mere sfumature descrittive di un d
sintomatico comunque univocamente indicativo di avvenuta assunzione di bevande alcoliche.
La Corte d’Appello ha, inoltre, valorizzato correttamente le stesse dichiarazioni confessori dell’imputato.
Con riferimento al terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte territori ha correttamente applicato i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., motivando adeguatamente
la pena irrogata in considerazione della precedente condotta dell’imputato.
Invero, l’estinzione del precedente reato per positivo svolgimento di lavori di pubbli utilità ex art. 186, c. 9-bis, C.d.S. non preclude la valutabilità della condotta quale espress
della tendenza a porre in essere violazioni delle norme sulla circolazione stradale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente