Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12246 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12246 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROSSANO il 08/06/1991
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.LA SALA NOME ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186, comma 2 i lett.b) í C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Nel primo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell’etilometro, in particolare per non essere state esaminate e recepite le doglianze articolate nell’atto di appello concernenti il difetto di omologazione dell’etilometro nelle forme prescritte dal regolamento di esecuzione del codice della strada GLYPH (art.379 dPR n.495/1992) e dalle relative prescrizioni del disciplinare tecnico contenute nel richiamato art.379, nonché in relazione ai controlli periodici e alla revisione e alla taratura dello strumento.
Con un distinto motivo di ricorso si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Con una terza articolazione si duole per la mancata pronuncia di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Quanto all’onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell’etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisioni periodiche, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, COGNOME NOME, Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, “dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio” (‘ez.4, n.7285 del 9.12.2020, COGNOME Pietro Giuseppe, Rv.280937), ovvero “dimostrando l’assenza o
l’inattualità dei prescritti controlli” (‘ez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha introdotto alcun elemento atto ad evidenziare un difetto di funzionamento dell’etilornetro, mentre le censure concernenti la carenza della revisione originaria e di quelle periodiche, pure prospettate con l’atto di appello, risultano disattese dalla Corte distrettuale con motivazione puntuale e priva di lacune logico giuridiche, mediante il richiamo al contenuto del verbale di esecuzione delle operazioni in cui viene dato atto della marca e delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio utilizzato e della data di scadenza dell’ultima revisione, atti che presuppongono la intervenuta omologazione e messa a disposizione dell’apparecchio.
3.1 Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., avendo i giudici distrettuali valorizzato la gravità della condotta del prevenuto, sia in ragione del valore della concentrazione di alcól nel sangue riscontrata, sia in ragione di profili soggettivi connessi ad una circolazione in assenza di titolo abilitativo, che era stato ritirato in ragione di una precedente violazione della stessa specie.
Manifestamente infondata nonché generica e non pertinente risulta poi la questione della intervenuta prescrizione del reato sul presupposto dell’applicabilità della disciplina normativa successiva a quella vigente all’epoca di commissione del fatto reato (legge Buonafede), atteso che detta normativa (in vigore dal 1 gennaio 2020) prevede una disciplina senz’altro meno favorevole per il ricorrente (in quanto prevede la sospensione del termine di prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado fino alla dalla di irrevocabilità della sentenza), e comunque avendo il SRAGIONE_SOCIALE (informazione provvisoria n.19/2024 del 12 dicembre 2024) riconosciuto la vigenza, alla data di commissione del reato, della disciplina sulla prescrizione introdotta dalla Legge Orlando (n.103 del 2017 per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31.12.2019), che prevede la sospensione del termine di decorrenza della prescrizione dalla data del termine previsto per il deposito della sentenza del primo grado fino alla data di pronuncia della decisione del grado successivo (fino alla concorrenza di un anno e mesi sei di sospensione).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025
Il consigliere estensore