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Onere della prova etilometro: la Cassazione decide

Un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza ricorre in Cassazione contestando il funzionamento del dispositivo di misurazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che l’onere della prova etilometro, ovvero la dimostrazione di un suo specifico difetto, spetta all’imputato e non è sufficiente una generica contestazione. Vengono respinte anche le istanze relative alla non punibilità e alla prescrizione del reato.

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Pubblicato il 19 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Onere della Prova Etilometro: A Chi Spetta Dimostrare il Malfunzionamento?

La questione dell’onere della prova etilometro è un tema centrale e ricorrente nei processi per guida in stato di ebbrezza. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito a chi spetti dimostrare un eventuale difetto dell’apparecchiatura, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche per gli automobilisti.

Il Caso: Guida in Stato di Ebbrezza e Contestazione dell’Alcoltest

Un conducente veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. La condanna si basava sui risultati dell’alcoltest, che avevano rilevato un tasso alcolemico superiore al limite consentito.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a tre motivi principali: la presunta inattendibilità dell’etilometro, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l’intervenuta prescrizione del reato.

I Motivi del Ricorso e l’Onere della Prova Etilometro

Il ricorrente ha incentrato la sua difesa su tre punti specifici, cercando di scardinare la decisione dei giudici di merito.

La contestazione sul funzionamento dell’etilometro

Il motivo principale del ricorso riguardava l’inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest. Secondo la difesa, non era stata verificata la corretta funzionalità dell’apparecchio. In particolare, venivano lamentate presunte carenze relative all’omologazione, alle revisioni periodiche e alla taratura, come previsto dalla normativa tecnica di riferimento.

La richiesta di non punibilità e la prescrizione

In subordine, la difesa chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis del codice penale, sostenendo la particolare tenuità del fatto. Infine, veniva eccepita l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Decisione della Corte di Cassazione: le Motivazioni

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della Corte forniscono chiarimenti fondamentali su tutti i punti sollevati dalla difesa.

L’onere della prova etilometro grava sull’imputato

Sul punto cruciale, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’onere della prova etilometro e del suo malfunzionamento grava sull’imputato. Non è sufficiente una mera e generica contestazione dell’affidabilità dell’apparecchio. L’imputato deve, invece, fornire una prova contraria, dimostrando la sussistenza di vizi o errori specifici dello strumento o della procedura di omologazione. La giurisprudenza ha escluso che il conducente abbia un generico interesse ad accedere ai dati su omologazioni e revisioni; piuttosto, deve allegare elementi concreti che facciano dubitare della correttezza dell’accertamento. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato che il verbale delle operazioni riportava marca, caratteristiche e data di scadenza dell’ultima revisione, elementi che presuppongono la regolarità dell’omologazione e della messa in funzione.

Rigetto delle altre censure

Anche gli altri motivi sono stati respinti. La richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. è stata giudicata infondata, poiché i giudici avevano correttamente valorizzato la gravità della condotta. Tale gravità derivava non solo dal tasso alcolemico riscontrato, ma anche da profili soggettivi: l’imputato guidava senza un valido titolo abilitativo, che gli era stato ritirato per una precedente violazione della stessa norma.
Infine, la questione della prescrizione è stata ritenuta infondata e generica, in quanto la normativa applicabile al momento del fatto (Legge Orlando) prevedeva un periodo di sospensione della prescrizione che impediva l’estinzione del reato.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa sentenza conferma che, di fronte a un accertamento con etilometro, la semplice affermazione che “l’apparecchio potrebbe non funzionare” è una strategia difensiva inefficace. L’automobilista che intende contestare l’esito dell’alcoltest deve attivarsi per raccogliere e presentare prove concrete di un vizio specifico. L’onere della prova etilometro rimane saldamente in capo alla difesa, che deve superare la presunzione di affidabilità di uno strumento omologato e regolarmente revisionato.

Chi deve provare che l’etilometro non funziona correttamente?
Secondo la sentenza, l’onere di provare il malfunzionamento dell’etilometro spetta all’imputato. Non è sufficiente una generica contestazione, ma è necessario fornire elementi concreti che dimostrino la sussistenza di vizi o errori dello strumento.

Una contestazione generica sul funzionamento dell’etilometro è sufficiente per annullare l’alcoltest?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una mera e generica contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio non è sufficiente. L’imputato deve fornire una prova contraria specifica, dimostrando vizi di strumentazione o problemi legati all’omologazione.

Perché la Corte ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto il fatto non di particolare tenuità a causa della gravità della condotta, valutata sia in base al valore della concentrazione di alcol riscontrata, sia in ragione di profili soggettivi, come il fatto che l’imputato stesse guidando senza patente, ritirata per una precedente violazione della stessa natura.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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