Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 437 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 437 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CONEGLIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/03/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso, nel quale ha insistito con successiva memoria integrativa, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
I primi quattro motivi, attinenti: 1) all’acritica adesione alle motivazioni del giudice di primo grado; 2) all ‘ omessa motivazione in ordine alle critiche avanzate dai consulenti di parte in merito all’attendibilità dell’esito dell’esame con etilometro condotto dopo 75 minuti dal sinistro; 3) all ‘ inaffidabilità RAGIONE_SOCIALE rilevazione del tasso etilometrico, atteso che l’omologazione dell’apparecchiatura era stata effettuata dal RAGIONE_SOCIALE automobilistiche e dispositivi e non dalla RAGIONE_SOCIALE; 4) all ‘ attribuzione in capo all’imputato e non al Pubblico Ministero del l’onere di provare il conseguente regolare funzionamento, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Sul punto, le argomentazioni dei giudici di merito devono difatti ritenersi coerenti con il principio in base al quale in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e RAGIONE_SOCIALE sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec.
cod. strada, nel solo caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, COGNOME, Rv. 286500), elementi non apportati nel caso di specie.
A proposito, poi, delle consulenze di parte, la Corte d’appello, alla pagina 9, ha esplicitamente disatteso le conclusioni dei consulenti di parte, COGNOME e COGNOME, ritenendole basate su mere ipotesi di manipolazioni avvenute su apparecchi diversi, rilevando che il CPA di Milano è organo che opera in coordinamento con il RAGIONE_SOCIALE in tema di omologazioni.
Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo, relativo all ‘ omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., poiché il giudizio formulato dalla Corte territoriale ai fini del diniego è esente da censure, avendo la pronuncia impugnata valorizzato la pericolosità RAGIONE_SOCIALE condotta di guida per la pubblica incolumità con motivazione del tutto congrua e pertanto sottratta al sindacato di legittimità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME