Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi delia decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui. all’art. 186, comma 2, lett, b), comma 2-bis e 2-sexies cod. ,
Rilevato COGNOME lo :Vesú ho ort:i·wiatù COGNOME seaueaU COGNOME rr::0; -·so: Inosservanza delle norme processuali determinata dai mancato i . lccoglienento dell’istanza avanzata dalla difesa anche in data 23.1.2023, con il consenso dell’ufficio di Procura ; finalizzata a consentire all’imputato di accedere al’istituto della messa alla prova ai sensi del comma 1 dell’art. 464 bis c.p.p., come modificato baH mt. 15. corano 1, O.igs n. 150/2E122; 2 Manifesta iilogicrta della motnia:ione !”) inotigNOME, segnatarnente nella parte in cui la corte territoriale (cfr. pag. 2 della sentenza) asserisce che: ‘l’appellante in contrasto con i noti principi di diritto espressi dai giudici di legittimità in merito all’onere della prova circa il funzionamento dell’etilometro ha omesso di indicare quali sarebbero le cause di tale inaffidabilità ed ha, poi, non considerato contenuto dellia sentenza appellata nella parte in cui bui-ot ii? na richiamato le dirhtiii – 7ieni dell’operante relative all’omologai/ione. Ck’: N a n dcata stiomenUiìzione “, con ciò evidenziando di non aver centrato il rilievo della difesa circa la deposizione dell’operante, quale aveva rappresentato di non aver mai visioNOME personalmente la documentazione di validità dell’alcooltest( cfr. trascrizioni udienza del 29.11.2021, pag.8).
Considerato, quanto al primo motivò di ricorso, che devono ritenersi validamente espresse le ragioni del rigetto della richiesta indicate in motivazione, essenoo stata essa :· -3 ,-dr,/rner -1. – e f. — )roposta cd aviaindo assunto ia torma d U ori sollecitazione di attivazione dei poteri del P.M. (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata).
Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione dei principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’aleoltest C 05,t1.Ii;Ce prova delio st.1Co d e ;’) t -11 77 al CCM la , : zonsechia c h e onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n 46146 dei 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/202 t, Par. -R.1m) ; Lv . 282659; Sez. Li e n. 116 – ,79 ije 1 /12/2020, dep, 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inarrirnissibiiità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/ei/2000),
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrente COGNOME paqamento delle spese proccssooii P della somma di eum tremila in. favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 17 ottobre 2024