Etilometro non verificato? La Cassazione chiarisce l’onere della prova
L’esito positivo dell’alcoltest è sufficiente a provare la guida in stato di ebbrezza e l’onere della prova etilometro, ossia dimostrare un eventuale malfunzionamento dello strumento, ricade sull’imputato. Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 38718 del 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada. La condanna si basava sui risultati di un test alcolemico effettuato con un etilometro che aveva rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. La difesa sosteneva che la condanna fosse illegittima perché basata su rilievi tecnici effettuati con un apparecchio la cui piena affidabilità non era stata provata. In particolare, si contestava che nei verbali redatti dagli agenti accertatori mancasse l’indicazione della data di omologazione dell’etilometro e delle eventuali verifiche e tarature periodiche.
Secondo la tesi difensiva, questa assenza rendeva incerto il corretto funzionamento dello strumento e, di conseguenza, inattendibile il risultato del test.
L’onere della prova etilometro secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno riaffermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’esito positivo dell’alcoltest costituisce di per sé una prova sufficiente dello stato di ebbrezza.
Distinzione rispetto agli Autovelox
Un punto cruciale della motivazione riguarda la distinzione tra etilometri e autovelox. La difesa aveva implicitamente richiamato i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, che ha imposto l’obbligo di taratura periodica per gli strumenti di rilevamento della velocità (autovelox). La Cassazione ha chiarito che tale principio non è estendibile agli etilometri. Esiste, infatti, un apparato normativo specifico che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri, rendendo non applicabili le regole valide per gli autovelox.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che, una volta che l’accusa ha prodotto un risultato positivo del test, scatta un’inversione dell’onere della prova. Non è più lo Stato a dover dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che lo strumento fosse perfettamente funzionante al momento del controllo. Al contrario, è l’imputato che, se intende contestare l’affidabilità del risultato, deve farsi carico di fornire prove concrete a sostegno della sua tesi. Non è sufficiente una contestazione generica o la semplice deduzione di un possibile malfunzionamento basata sulla mancata indicazione delle date di verifica sui verbali. L’imputato deve allegare specifici vizi di strumentazione, errori procedurali o la mancanza o inattualità dei controlli prescritti dalla legge, fornendo elementi idonei a supportare tali affermazioni.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale molto chiaro: la contestazione del funzionamento dell’etilometro non può essere generica. Chi viene accusato di guida in stato di ebbrezza sulla base di un alcoltest positivo deve presentare allegazioni specifiche e circostanziate per invalidare quella prova. In assenza di tali elementi, l’esito del test è considerato pienamente valido e sufficiente per una sentenza di condanna. La decisione sottolinea la fiducia del sistema legale nell’affidabilità degli strumenti di misurazione omologati, ponendo a carico della difesa il compito di superare questa presunzione di corretto funzionamento.
È sufficiente l’esito positivo dell’etilometro per provare la guida in stato di ebbrezza?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce di per sé prova dello stato di ebbrezza del conducente.
A chi spetta dimostrare che l’etilometro utilizzato per il test non era funzionante o non era stato controllato?
Spetta alla difesa dell’imputato. È onere della difesa suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi, errori dello strumento o la mancanza dei controlli prescritti dalla legge.
Le regole sulla taratura periodica obbligatoria per gli autovelox si applicano anche agli etilometri?
No. La Corte ha chiarito che i principi affermati dalla Corte Costituzionale per gli autovelox non sono trasferibili agli etilometri, poiché questi ultimi sono regolati da un apparato normativo specifico che ne disciplina caratteristiche e controlli periodici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b)e 2-bis cod. strada; mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto accertata la contravvenzione in base ai rilievi tecnici effettuati mediante il dispositivo “modello TARGA_VEICOLO, matricola TARGA_VEICOLO, pur in difetto di indicazione nei verbali redatti dagli operanti della data di effettuazione dell’omologazione e di verifiche e tarature eventualmente effettuate nel prosieguo.
Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l’esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilonnetri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all’attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore