Onere della Prova Etilometro: La Cassazione Spiega Chi Deve Dimostrare il Malfunzionamento
Nel contesto dei reati di guida in stato di ebbrezza, una delle difese più comuni riguarda la presunta inaffidabilità dell’etilometro. Tuttavia, a chi spetta dimostrare che il test non è attendibile? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza, definendo in modo netto l’onere della prova etilometro e stabilendo principi cruciali per la difesa dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un automobilista condannato sia in primo grado che in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La condanna si basava sull’esito positivo dell’alcoltest.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: un vizio di motivazione riguardo all’attendibilità del test. Nello specifico, si lamentava che non vi fosse prova della corretta e recente taratura dello strumento utilizzato per l’accertamento, mettendo in dubbio la validità del risultato.
L’Onere della Prova Etilometro secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Nel farlo, ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza. L’esito positivo dell’alcoltest costituisce di per sé prova della condizione di ebbrezza del conducente.
Questo perché l’affidabilità dell’etilometro è presunta. Tale presunzione deriva dal fatto che lo strumento, prima di essere utilizzato, deve superare un processo di omologazione e, successivamente, essere sottoposto a controlli periodici di taratura che ne verificano il perdurante e corretto funzionamento.
La conseguenza diretta di questo principio è un’inversione dell’onere della prova etilometro: non è l’accusa a dover dimostrare, caso per caso, che lo strumento era perfettamente funzionante, ma è la difesa a dover fornire la prova contraria. L’imputato che intende contestare il risultato del test deve quindi assumere un ruolo attivo, dimostrando che i controlli prescritti erano assenti o non aggiornati.
Come Fornire la Prova Contraria?
La Corte indica anche le modalità concrete attraverso cui la difesa può adempiere a tale onere. Non basta una semplice e generica contestazione. È necessario fornire elementi specifici, ad esempio:
1. Chiedendo l’escussione del dirigente del reparto delle forze dell’ordine addetto ai controlli sulla strumentazione.
2. Producendo una copia del libretto metrologico dell’etilometro, dal quale si potrebbe evincere la mancanza delle verifiche periodiche.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sulla necessità di non gravare l’accusa di una prova che risulterebbe eccessivamente onerosa e superflua, data l’esistenza di un sistema di controlli preventivi e periodici sugli strumenti. L’affidabilità dell’etilometro è una presunzione legale relativa, che può essere superata, ma solo attraverso prove concrete fornite dalla parte interessata, ovvero l’imputato. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché la difesa si era limitata a una contestazione generica, senza allegare alcuna prova specifica a sostegno della tesi del malfunzionamento o della mancata taratura.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. Per chi si trova ad affrontare un’accusa di guida in stato di ebbrezza, non è sufficiente dubitare genericamente dell’accuratezza dell’alcoltest. È indispensabile che la strategia difensiva si basi su una richiesta attiva di accesso agli atti, come il libretto di manutenzione dello strumento, per verificare la regolarità dei controlli. Solo dimostrando una specifica anomalia procedurale o tecnica sarà possibile incrinare il valore probatorio del test e sperare in un esito favorevole del processo. La semplice affermazione che la taratura non è stata provata è, secondo la Cassazione, una difesa destinata a fallire.
È sufficiente l’esito positivo dell’etilometro per una condanna per guida in stato di ebbrezza?
Sì, secondo l’ordinanza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, in virtù della presunta affidabilità dello strumento garantita da omologazione e controlli periodici.
A chi spetta dimostrare che l’etilometro funziona correttamente?
Spetta alla difesa dell’imputato l’onere di fornire la prova contraria. La corretta funzionalità è presunta; pertanto, è l’imputato che deve dimostrare attivamente l’assenza o l’irregolarità dei controlli periodici di taratura.
Come può un imputato contestare efficacemente il risultato dell’etilometro?
L’imputato deve fornire prove concrete, come la richiesta di testimonianza del responsabile dei controlli o la produzione in giudizio del libretto metrologico dello strumento, per dimostrare che le verifiche obbligatorie non sono state eseguite o sono scadute.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia con sentenza in data 19 gennaio 2023 ha confermato la sentenza del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs. aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi sei di arresto e di Euro 2100,00 di multa.
Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento alla prova dell’attendibilità dell’esito dell’alcoltest effettuato con strumentazione di cui n risulta la taratura ed il travisamento della prova sul punto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituis prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionament successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussion del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del librett metrologico dell’etilonnetro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659).
Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024