Onere della prova etilometro: spetta alla difesa contestarne il funzionamento
L’affidabilità dell’etilometro è una questione centrale nei processi per guida in stato di ebbrezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12503 del 21 febbraio 2024, torna sul tema, delineando con chiarezza i confini dell’onere della prova etilometro. La Suprema Corte ha stabilito che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova piena dello stato di ebbrezza, e spetta all’imputato fornire elementi concreti per dimostrare il contrario. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Pescara che in secondo grado dalla Corte di Appello de L’Aquila per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La condanna prevedeva una pena di sei mesi di arresto e 1.400,00 euro di ammenda.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali:
1. La violazione di legge in merito all’onere della prova etilometro, sostenendo che non fosse stata fornita la prova della corretta omologazione e revisione periodica dello strumento utilizzato per l’accertamento.
2. Un vizio di motivazione riguardo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati manifestamente infondati, in quanto si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
La Corte ha confermato la validità dell’accertamento e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: l’inversione dell’onere della prova sull’etilometro
Il cuore della decisione risiede nella disamina del primo motivo di ricorso. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (sent. n. 11679/2021), ha ribadito un principio fondamentale: l’esito positivo dell’alcoltest costituisce di per sé prova dello stato di ebbrezza. Questo perché lo strumento è considerato affidabile in virtù dei controlli periodici (omologazione, taratura e revisione) a cui è sottoposto.
Di conseguenza, si verifica una sorta di inversione dell’onere della prova. Non è l’accusa a dover dimostrare, in ogni singolo processo, che quello specifico etilometro era perfettamente funzionante, ma è la difesa che, se intende contestare l’esito, deve fornire la prova contraria. L’imputato deve dimostrare attivamente l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti. Le semplici affermazioni generiche sulla presunta inaffidabilità dello strumento, prive di fondamento oggettivo, non sono sufficienti.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva già accertato che il verbale di contestazione indicava la regolare omologazione e revisione dell’apparecchio, seguendo quindi l’orientamento di legittimità.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logica e coerente. I giudici di merito avevano escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi su elementi concreti che evidenziavano come la condotta dell’automobilista avesse costituito un “elevato pericolo per la regolarità della circolazione stradale e per i beni giuridici tutelati della vita e dell’integrità personale”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio di cruciale importanza pratica per la difesa nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza. La presunzione di affidabilità dell’etilometro è forte. Per scalfirla non basta sollevare dubbi generici. È necessario impostare una strategia difensiva proattiva, che miri a ottenere prove concrete del malfunzionamento, ad esempio richiedendo il libretto metrologico dello strumento o sollecitando l’escussione del personale di polizia responsabile della sua manutenzione.
In assenza di tali elementi specifici, la contestazione dell’esito dell’alcoltest rischia di essere qualificata come un’argomentazione meramente apparente e, di conseguenza, rigettata, come avvenuto nel caso di specie.
In un processo per guida in stato di ebbrezza, chi deve provare che l’etilometro funziona correttamente?
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’esito positivo dell’alcoltest è di per sé una prova valida. È onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, la mancanza dei controlli periodici o della revisione dello strumento.
È sufficiente affermare genericamente che l’etilometro potrebbe non essere affidabile per annullare il test?
No. Secondo la sentenza, non sono sufficienti affermazioni generiche e non comprovate. La difesa deve fornire elementi concreti, come l’escussione del dirigente del reparto di polizia o la produzione di copia del libretto metrologico, per dimostrare l’assenza o l’inattualità dei controlli.
La guida in stato di ebbrezza può essere considerata un reato di ‘particolare tenuità’ e quindi non punibile?
In linea di principio sì, ma la sua applicazione è soggetta alla valutazione del giudice. In questo caso, la Corte lo ha escluso perché la condotta dell’imputato è stata ritenuta fonte di un elevato pericolo per la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone, rendendo così inapplicabile la causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 commi 2 lett. c), d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
2.NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi:
con il primo motivo lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 C.d.S. e 379 d.P.R. n. 495/2002, in ordine all’asserita mancanza dell’onere della prova relativo alla omologazione e revisione periodica dell’etilometro.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione della invocata causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva entro i termini assegnati con la quale insiste nel ricorso.
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
In particolare, rispetto al primo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive, dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell’alcoltest – generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli – e contenenti affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. La Corte territoriale, nel caso in esame, ha seguito l’orientamento in materia di questa Corte di legittimità ed ha dato atto del fatto che il verbale di accertamento indicava la debita omologazione e revisione dell’etilometro utilizzato.
3.1 con riferimento al secondo motivo di ricorso il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio laddove ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art..131-bis cod.pen. La Corte territoriale, infatti, h richiamato concreti elementi di fatto che non consentono di ricondurre la condotta nell’alveo della particolare tenuità (v. p. 3 sentenza impugnata) e ha ritenuto che la condotta, per come è stata realizzata, avesse costituito un elevato pericolo per la regolarità della circolazione stradale e per i beni giuridici tutelati della vita e dell’integrità personale.
3.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre dente