Onere della Prova Etilometro: Chi Deve Dimostrare il Malfunzionamento?
La guida in stato di ebbrezza è una delle violazioni più gravi del Codice della Strada, e l’etilometro è lo strumento principe per accertarla. Ma cosa succede se si dubita della sua affidabilità? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8534/2024) fa chiarezza su un punto cruciale: l’onere della prova etilometro. La Suprema Corte ha stabilito che non basta sollevare dubbi generici; spetta all’imputato dimostrare con prove concrete il cattivo funzionamento dell’apparecchio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale e successivamente della Corte d’Appello di Bologna per il reato di guida in stato di ebbrezza, con una pena di sette mesi di arresto e 1600 euro di ammenda. La condanna si basava sui risultati dell’alcoltest.
L’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta irregolarità dell’etilometro utilizzato per l’accertamento. Secondo la difesa, non vi era certezza sul corretto funzionamento e sulla regolare manutenzione dello strumento.
Il Principio dell’Onere della Prova sull’Etilometro
Il cuore della questione giuridica risiede nel determinare su chi gravi la responsabilità di provare l’affidabilità dell’etilometro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo inammissibile, e ha colto l’occasione per ribadire un orientamento consolidato.
Secondo gli Ermellini, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce di per sé una prova legale dello stato di ebbrezza. Ciò si fonda sulla presunzione di affidabilità dello strumento, che è soggetto a controlli periodici obbligatori come l’omologazione iniziale e le successive tarature (o revisioni). Questa presunzione, tuttavia, non è assoluta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che l’onere della prova etilometro grava sulla difesa dell’imputato. Non è sufficiente contestare genericamente l’affidabilità dell’apparecchio. Per vincere la presunzione di corretto funzionamento, l’imputato deve fornire una “prova contraria”.
Questa prova contraria deve essere concreta e specifica. Ad esempio, la difesa può:
1. Chiedere l’escussione del dirigente del reparto di polizia addetto ai controlli sugli strumenti.
2. Produrre copia del libretto metrologico dell’etilometro per dimostrare l’assenza o l’irregolarità delle revisioni prescritte.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che le argomentazioni dell’imputato erano semplici deduzioni generiche, prive di fondamento oggettivo e non supportate da alcun elemento di prova. Al contrario, i giudici di merito avevano accertato che l’etilometro era stato regolarmente omologato e che la sua revisione era stata confermata dalla deposizione di un testimone.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un principio di fondamentale importanza pratica per chiunque si trovi ad affrontare un’accusa di guida in stato di ebbrezza. Contestare il risultato dell’etilometro è possibile, ma richiede una strategia difensiva attiva e documentata. Non basta affermare che lo strumento “potrebbe non funzionare bene”. È necessario attivarsi per acquisire le prove, come il libretto di manutenzione dell’apparecchio, e dimostrare in modo inequivocabile una falla nel sistema di controllo e taratura. In assenza di tali prove, la presunzione di affidabilità dell’alcoltest rimane valida e l’esito positivo costituisce piena prova a carico dell’imputato.
A chi spetta l’onere di provare il malfunzionamento dell’etilometro?
Secondo la Corte di Cassazione, l’onere della prova grava sull’imputato. È la difesa che deve fornire prove concrete che dimostrino l’assenza o l’irregolarità dei controlli periodici (taratura/revisione) dello strumento.
L’esito positivo dell’alcoltest è sufficiente per una condanna?
Sì, l’ordinanza conferma che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, data l’affidabilità presunta dello strumento in virtù dei controlli periodici a cui è sottoposto.
Come può un imputato contestare efficacemente il risultato dell’etilometro?
L’imputato deve superare le contestazioni generiche e fornire prove specifiche. Può farlo, ad esempio, richiedendo l’esame del responsabile dei controlli sugli strumenti o producendo il libretto metrologico dell’apparecchio per provare che le revisioni non sono state eseguite correttamente o affatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SABAC( SERBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 7 dicembre 2021, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro milleseicento di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S..
Il COGNOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge in relazione alla ritenuta regolarità dell’etilometro adoperato per verificare lo stato d ebbrezza.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di e brezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici riv a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produ zione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La Corte territoriale sul punto ha disatteso le generiche deduzioni difensive dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell’alcoltest – generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli – e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi.
Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l’etilometro era stato regolarmente omologato («le operazioni di controllo del tasso alcolennico sono state effettuate a mezzo di apparecchiatura Etilometro, debitamente omologata, mod. alcoltgst NUMERO_DOCUMENTO matricola 0078») e che dalla deposizione del teste d’accusa si evinceva anche la revisione della suddetta apparecchiatura.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.