Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5378 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 18/01/1982
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies del Co della Strada, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altre sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo con cu stato commesso il reato.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello e censura, con un unico motivo, violazione legge e vizio di motivazione nella specifica forma del travisamento di prova p avere, i giudici di merito, fondato la propria decisione sui risultati emersi accertamento effettuato mediante etilometro, privo della prescritta ed aggiorna omologazione e della corretta taratura.
3.11 motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione d principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in te guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova del di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffraga con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi corr all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli pre dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282 conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 d 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che nulla di tutto è stato argomentato dal difensore e, che al contrario, dal verbale ai accertam urgenti redatto dalla PG operante è emerso in atti come l’accertamento sia st eseguito con apparecchiatura etilometro marca, tipo ALCOLTEST, matricola TARGA_VEICOLO serie n. ARPN-0037, regolarmente revisionato fino al 29.02.2020.
Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dely’ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo, in assenza di cause di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOME COGNOME
rranti