Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44500 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44500 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 marzo 2022, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi quattro di arresto e ottocento di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. b), C.d.S..
Lo COGNOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento all’omessa regolare tenuta dell’etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.
Il motivo di ricorso, con cui si deduce il malfunzionamento dell’etilometro, è manifesta mente infondato.
Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente d reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive, dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell’alcoltest – generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli – e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi.
Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l’etilonnetro era stato regolarmente omologato e revisioNOME (vedi le dichiarazioni rese dal teste di NOMECOGNOMENOME).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.