Onere della Prova Etilometro: La Cassazione Conferma che Spetta all’Imputato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di guida in stato di ebbrezza: l’onere della prova etilometro. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, chiarendo che spetta all’imputato dimostrare, con elementi concreti, l’eventuale malfunzionamento dell’apparecchio, non essendo sufficiente una mera e generica contestazione. Analizziamo questa decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Contro la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente la presunta inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato le osservazioni del proprio consulente tecnico né verificato la corretta funzionalità dell’etilometro. Venivano sollevate censure su presunti vizi procedurali legati all’omologazione, ai controlli periodici, alla revisione e alla taratura dello strumento. In aggiunta, l’imputato chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha confermato la condanna dell’automobilista, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’onere della prova per il malfunzionamento dell’etilometro
Il cuore della decisione risiede nella disamina dell’onere della prova etilometro. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile come la giurisprudenza di legittimità sia ormai stabile su questo punto.
La contestazione generica non è sufficiente
La Cassazione ha spiegato che, sebbene l’etilometro debba essere regolarmente omologato e revisionato, non spetta all’accusa dimostrare in ogni singolo processo il perfetto funzionamento dello strumento. Al contrario, l’apparecchio si presume funzionante fino a prova contraria. Tale prova contraria grava sull’imputato, il quale non può limitarsi a una semplice contestazione. È necessario che la difesa fornisca elementi specifici e concreti, ovvero:
* Dimostrare la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione;
* Provare la presenza di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio;
* Dimostrare l’assenza o l’inattualità dei controlli periodici prescritti.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva correttamente ritenuto che l’imputato non avesse fornito alcun elemento concreto in tal senso. Le sue censure erano rimaste a un livello generico e non erano state in grado di scalfire l’affidabilità dell’accertamento.
La valutazione della particolare tenuità del fatto
Anche il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di merito avevano già valorizzato un elemento ostativo all’applicazione di tale beneficio: la gravità della condotta. In particolare, era emerso che l’automobilista aveva tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Questo comportamento è stato ritenuto un indicatore di una maggiore gravità del fatto, incompatibile con il requisito della particolare tenuità dell’offesa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento fondamentale per chi si trova ad affrontare un procedimento per guida in stato di ebbrezza. Non è sufficiente sollevare dubbi generici sull’affidabilità dell’etilometro per sperare in un’assoluzione. La difesa deve assumere un ruolo attivo, fornendo prove concrete e documentate che dimostrino un malfunzionamento o una irregolarità nelle procedure di controllo e omologazione dello strumento. In assenza di tali elementi, i risultati dell’alcoltest mantengono la loro piena validità probatoria. Inoltre, la condotta tenuta al momento del controllo, come il tentativo di fuga, può avere conseguenze significative, precludendo l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
A chi spetta dimostrare che l’etilometro non funziona correttamente?
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’onere della prova riguardo a un presunto malfunzionamento dell’etilometro spetta all’imputato. L’apparecchio si presume funzionante fino a prova contraria.
È sufficiente contestare genericamente il risultato dell’alcoltest per essere assolti?
No, non è sufficiente. La mera contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio non ha valore. L’imputato deve fornire una prova contraria specifica, dimostrando l’esistenza di vizi, errori di strumentazione o irregolarità nell’omologazione o nei controlli periodici.
Il tentativo di fuga può impedire il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì. I giudici hanno ritenuto che il tentativo di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga costituisce un elemento che denota una particolare gravità della condotta, tale da escludere l’applicazione del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia.
In quattro motivi di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell’etilometro, in particolare per non essere state esaminate e recepite le osservazioni del consulente tecnico COGNOME, nonchè le memorie e gli atti depositati, per non avere verificato la funzionalità dell’etilometro, pure essendo state segnalati vizi procedurali nella omologazione, nei controlli periodici e nella revisione e taratura. Con un distinto motivo di ricorso si doleva del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. COGNOME Quanto all’onere COGNOME probatorio concernente COGNOME il COGNOME corretto funzionamento dell’etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, COGNOME NOME, Ry.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, “dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio” (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, COGNOME NOME, Rv.280937), ovvero “dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli” (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, COGNOME, Rv. 280958). Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell’etilometro, mentre le censure concernenti la carenza della revisione originaria e di quelle periodiche pure prospettate in appello, risultano disattese dalla Corte di Appello con motivazione puntuale e priva di lacune logico giuridiche.
3.1 Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.,
avendo i giudici distrettuali valorizzato la gravità della condotta del prevenuto che aveva tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
COGNOME