Onere della prova etilometro: non basta una contestazione generica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema cruciale nei processi per guida in stato di ebbrezza: l’onere della prova etilometro. Quando un imputato contesta il funzionamento dell’apparecchio, è sufficiente sollevare un dubbio generico o è necessario fornire elementi concreti? La Suprema Corte, con una decisione netta, ribadisce la necessità di una contestazione specifica e circostanziata da parte della difesa.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un automobilista condannato sia in primo grado dal Tribunale di Rimini che in appello dalla Corte d’appello di Bologna per il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico rilevato superiore a 1,5 g/l (1,51 g/l e 1,58 g/l nelle due misurazioni). La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la propria impugnazione su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo al mancato accertamento sul corretto funzionamento dell’etilometro.
2. Una contestazione sull’effettivo superamento della soglia penalmente rilevante, ritenuta infondata.
In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente verificato l’affidabilità dello strumento utilizzato per l’alcoltest, limitandosi a prenderne atto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dalla difesa non erano ammissibili in quanto si limitavano a riproporre le medesime censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’appello, senza introdurre nuovi e validi argomenti. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: la ripartizione dell’onere della prova etilometro
La parte centrale della motivazione riguarda il primo motivo di ricorso, quello relativo alla presunta mancata verifica del funzionamento dell’etilometro. La Cassazione chiarisce in modo inequivocabile come si ripartisce l’onere della prova etilometro.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’appello aveva già dato una risposta completa ed esauriente: l’etilometro risultava regolarmente omologato, immatricolato e funzionante. La contestazione della difesa era stata puramente generica, senza che venisse offerto alcun elemento concreto a sostegno del presunto malfunzionamento. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, afferma che l’onere di contestare la validità dell’accertamento grava sull’imputato.
Questo onere non si esaurisce nella semplice richiesta di visionare i documenti di omologazione e revisione periodica. Al contrario, la difesa deve “concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute”. In assenza di tali allegazioni specifiche, il risultato dell’etilometro è da considerarsi pienamente valido. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come l’imputato presentasse anche la tipica sintomatologia dello stato di ebbrezza (alito vinoso, andatura barcollante, eloquio sconnesso), elementi che rafforzavano ulteriormente il quadro accusatorio.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto i tassi di 1,51 g/l e 1,58 g/l erano palesemente superiori alla soglia minima di 0,5 g/l.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di guida in stato di ebbrezza. L’affidabilità dell’etilometro si presume fino a prova contraria. Tale prova, tuttavia, non può consistere in una mera e generica contestazione. La difesa che intende mettere in discussione il risultato dell’alcoltest ha l’obbligo di fornire elementi specifici e concreti, come ad esempio vizi procedurali durante la misurazione o indizi documentali di mancata revisione. In mancanza di ciò, la contestazione sarà considerata inammissibile, e il risultato dell’etilometro, specialmente se corroborato da elementi sintomatici, costituirà piena prova della colpevolezza.
Chi deve provare il malfunzionamento dell’etilometro in un processo per guida in stato di ebbrezza?
Secondo la Corte di Cassazione, l’onere di allegare elementi specifici che mettano in dubbio la validità dell’accertamento grava sull’imputato. Non è sufficiente una contestazione generica, ma occorre fornire dati concreti che facciano dubitare della corretta omologazione o revisione dello strumento.
È sufficiente contestare genericamente il risultato dell’alcoltest per ottenere l’annullamento della condanna?
No. La Corte ha stabilito che una contestazione meramente generica sulla funzionalità dell’apparecchio, senza offrire alcun elemento a sostegno, è inammissibile e non idonea a invalidare l’accertamento.
Quali elementi possono essere usati dal giudice per confermare lo stato di ebbrezza oltre al test dell’etilometro?
Il giudice può basare la sua decisione anche su elementi sintomatici, come la presenza di alito vinoso, andatura barcollante ed eloquio sconnesso. Questi elementi, come nel caso di specie, rafforzano la validità del risultato strumentale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 20 maggio 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c) e commi 2 bis e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in COGNOMEone l’8 settembre 2019.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento sul corretto funzionamento dell’etilometro, è non consentito, in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello. I giudici hanno osservato: che l’etilometro era stato correttamente omologato e immatricolato ed era funzionante; che la difesa aveva contestato solo genericamente la corretta funzionalità dell’apparecchio senza offrire alcun elemento a sostegno e, infine, che l’imputato aveva presentato la tipica
sintomatologia dell’ebrezza alcolica, ovvero alito vinoso, andatura barcollante e eloquio sconnesso. Si tratta di motivazione del tutto rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con cui si è affermato che la verifica processuale del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828; Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020,i, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
Considerato che il secondo motivo, con cui si censura la contestazione del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), Cod. Strada, sul rilievo che i tassi rilevati non superavano la soglia di 0,5 g/l, è non consentito in quanto anch’esso meramente riproduttivo della censura già dedotta a cui la Corte, in conformità del dettato normativo, ha replicato che i tassi di 1,51 g/l e 1,58 g/l come rilevati dall’apparecchio erano superiori alla soglia normativamente prevista.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME