Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermat sentenza del Tribunale di Verbania del 3 maggio 2021, con cui COGNOME NOME NOME stato condanNOME alla pena di giorni venti di arresto ed euro mille di ammen relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2, lettera b) e co. 2-sexíes C.d.S.
Il COGNOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di l mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla rit regolarità dell’etifometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.In par il ricorrente si duole della mancata acquisizione del libretto metrologico dell’etilometro utilizzato per l’accertamento, poiché, pur avendo il PM prodotto documentale dell’ultima revisione intervenuta nell’anno rispetto al con effettuato sull’imputato, mancava la prova delle precedenti visite periodiche e visita primitiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di gui stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dell ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli period a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e a taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei pr controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai contr produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 116 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive d essenzialmente a screditare lo strumento dell’alcoltest – generalmente usato forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alco conducenti di autoveicoli – fornendo argomentazioni ineccepibili dal punto di logico in riferimento alla testimonianza dell’ufficiale di PG, il quale ha affe essersi accertato, insieme ai colleghi, della regolarità delle intervenute r senza che il ricorrente avesse prospettato fondati rilievi sulla inattendibi predetta deposizione.
Va COGNOME poi COGNOME richiamata COGNOME la COGNOME più COGNOME recente COGNOME giurisprudenza (Sez. 4 – n. 31843 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285065 – 01) , secondo cui in t di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitars regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale che l’apparecchio è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbliga
(vedasi anche, in termini, Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 2818 01, citata dalla Corte territoriale, secondo cui la deduzione del malfunzionam deve essere comunque collegata ad elementi concreti, e non si può risolvere ne generica richiesta di produzione dei dati relativi alla omologazione e alla revi
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – n sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in fa della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
i Il Consigliere estensore Il Presidente