Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il 30/10/1972
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME del foro di Agrigento, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 maggio 2024 – decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 40855 del 19 settembre 2023 (che aveva annullato la sentenza del 22 novembre 2022) – la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 3 e giorni 15 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, poiché colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. c), cod. strada.
Più in particolare, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, nel tardo pomeriggio del 3 aprile 2020 il Tavormina, alla guida della sua vettura, fu fermato in Agrigento da personale di polizia giudiziaria, poiché procedeva con andatura irregolare.
Al conseguente controllo si presentava con alito vinoso, difficoltà di espressione ed equilibrio precario; inoltre, cercava di aggredire gli agenti.
Pertanto, alla luce di tali circostanze, si riteneva necessario procedere agli accertamenti del tasso alcolemico, per effetto dei quali veniva rilevato il valore di 1,86 g/I alla prima prova, e di 1,77 g/I alla seconda.
Come anticipato, su ricorso del COGNOME, questa Corte annullava con rinvio la decisione impugnata, accogliendo il motivo proposto in ordine alla nullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione1n appello, con assorbimento dei restanti.
In esito al giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha quindi confermato la sentenza di primo grado, sostenendo, per quanto di interesse, che l’illeggibilità degli scontrini fosse del tutto irrilevante, in quanto l’esito del test – corroborato d quanto osservato all’atto del controllo – era stato riportato negli atti di polizi giudiziaria, peraltro espressamente utilizzabili in ragione del rito prescelto.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in quanto la Corte territoriale ha “copiato” ed “incollato” le motivazioni della sentenza annullata (Come reso evidente dal confronto, anche grafico dei due documenti), senza effettuare una autonoma valutazione delle questioni devolute con l’appello.
Si deduce, pertanto, che la sentenza impugnata è affetta da nullità, in relazione agli artt. 125, 546, cod. proc. pen., e 111 Cost..
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), con riguardo all’affermazione di responsabilità.
Deduce, più in particolare, che il giudice del rinvio, da un lato, ha richiamato la motivazione, già non esauriente, della sentenza allora impugnata; dall’altro, ha cercato di integrarla con una motivazione erronea ed insufficiente, in ordine al dedotto malfunzionamento dell’etilometro, invero desumibile dalle concrete circostanze che ne hanno caratterizzato l’utilizzo (cfr., illeggibilità degli scdntrin nella parte relativa all’indicazione del tasso alcolemico e alla strumentazione utilizzata; impossibilità di verificare se l’apparecchio abbia risposto positivamente all’auto-check di controllo, prima e dopo l’utilizzo, o se abbia dato un messaggio di errore; indicazione a penna dei dati relativi al tasso alcolemico, peraltro nella parte relativa all’anagrafica del trasgressore).
D’altra parte, i dati sintomatici evidenziati in sentenza (alito vinoso, equilibrio precario e linguaggio disarticolato) debbono ritenersi pienamente compatibili anche con la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), cod. strada.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
Come osservato dal Sostituto Procuratore Generale, nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non può ricorrere alla motivazione per relationem, mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace (Sez. 4, n. 33706 del 11/07/2024, I., Rv. 286927 – 01, in un caso in cui il giudice del rinvio, in punto di responsabilità, si era limitato a rinviare alle “stesse esaurienti condivisibili ragioni già indicate dal primo giudice, meglio precisate ed integrate con la sentenza di questa Corte in altra composizione”).
Rinvio viziato in quanto riferito ad un atto annullato, e ciò in contrasto con il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la motivazione per relationem di un provvedimento è da considerare legittima
quando, tra l’altro, faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; conf. Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238674 – 01).
A diverse conclusioni deve giungersi nel caso, ricorrente nella specie, in cui il giudice del rinvio trascriva nella propria motivazione le parti che intende far proprie, con l’onere tuttavia di fornire, la dimostrazione di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (cfr. Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01 che, in applicazione del principio, ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice di appello composta dalla riproduzione letterale di ampi stralci della sentenza appellata inframmezzati da inserti contenenti l’esposizione delle censure formulate nell’atto di impugnazione e un’autonoma ed originale risposta alle stesse).
Il giudice del rinvio ha richiamato, trascrivendole, parti della precedente decisione, con particolare riguardo a riferimenti normativi e giurisprudenziali, nonché in relazione a profili valutativi, inserendoli in un autonomo percorso motivazionale, sia con riguardo alla ricostruzione degli accadimenti, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio.
D’altra parte, nel ricorso si censura l’utilizzo della tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità, e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata, nei termini poc’anzi indicati (per la necessità di assolvere a quest’onere, da ultimo, Sez. 7, n. 35162 del 07/05/2024, Brajdic, non mass.; Sez. 7, n. 22429 del 16/04/2024, Sabatino, non mass).
1.2. Il Collegio ritiene inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, poiché manifestamente infondato.
L’affermazione dei giudici di merito secondo cui l’illeggibilità degli scontrini è circostanza priva di rilievo, in ragione dell’indicazione dell’esito del test nel verbale di accertamenti urgenti e nella comunicazione di notizia di reato (utilizzabili in ragione del rito prescelto), si pone in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esito della verifica del tasso alcolemico può essere annotato nel verbale di contestazione e può anche formare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatori, non essendo neppure necessario procedere alla stampa dei risultati del test (cfr. Sez. 7, n. 2393 del 18/12/2019, COGNOME, non mass; Sez. 7, n. 24732 del 15/05/2019, Bussolaro, non mass.; Sez.
4, n. 17494 del 29/03/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3785 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263198 – 01; Sez. 4, n. 18448 del 26/02/2008, COGNOME, Rv. 240158 – 01).
Non si tratta, infatti, di documentazione cui è assegnato il valore di prova legale dell’esito del test.
Nella stessa prospettiva, è stato ritenuto irrilevante persino l’intervento a mano effettuato da parte della polizia giudiziaria (cfr. Sez. 4, n. 8060 del 23/09/2016, dep. 2017, COGNOME, non mass.).
Il ricorrente lamenta, inoltre, l’erroneo funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per la misurazione del tasso alcolemico.
Per questo profilo il motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova, univocamente apprezzati dalle conformi decisioni di merito e, comunque, poiché meramente reiterativo di censure sollevate in grado d’appello e da quei giudici disattese con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, con la quale il ricorrente non si confronta specificamente.
D’altra parte, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 30815 del 4/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME Rv. 278032 – 01).
E’ stato quindi affermato che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 7, n. 4554 del 17/01/2024, Canton, non mass.; Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282550 – 01; cfr., Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937 – 01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, COGNOME, Rv. 280958), oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276570 – 01; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, COGNOME, Rv. 251117 – 01).
Peraltro, come evidenziato dalle conformi sentenze di merito, lo stato di alterazione del ricorrente ha trovato ulteriore conferma nella presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l’alito vinoso, la difficoltà di espressione, i precario equilibrio ed il complessivo lo stato di agitazione; sintomi che il ricorrente,
in termini del tutto generici, ritiene compatibili anche con l’ipotesi di cui 186, comma 1, lett. a), cod. strada (p. 6 ricorso; p. 1 conclusioni scritte).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di col nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 3 dicembre 2024
Il
Il Preside te