Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLO NOME nato a MILANO il 18/06/1972
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la senten Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata pronunciata dal Tribunale di Milano del 25 settembre 2023 che lo ha condannato per cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. b), D.Igs. n. 285 del 1992.
Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 3 D.M. 22 maggio 199 combinato disposto con l’art. 379 comma 8 del CdS, per aver affermato la responsabil dell’imputato sulla base dei risultati del test alcolemico rilevato con ap regolarmente omologato e annualmente tarato, ~la contraddittorietà della motiv merito alle deduzioni difensive eccepite dall’imputato in ordine al regolare fu dell’etilometro, nonché la contraddittorietà della motivazione in merito alla determi pena.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di guida in stato l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la c onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospetta dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione o correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controll legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez del 17/12/2021, COGNOME, RV. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, deo. 2021, Ib Rv. 280958). La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l’es apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilom mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 riferimento all’attività dì accertamento mediante lo strumento di rilevamento elet velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. str in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di taratura. Con motivazione priva di aporie logiche la sentenza impugnata evidenzia esaminato, che le deduzioni difensive non sono suffragate da elementi suscettibili d la tesi del malfunzionamento dell’apparecchio,in quanto, relativamente al primo punt metrologico attestava i regolari controlli nell’anno 2022/2023, in cui era avvenuta l né la dedotta mancanza delle calibrature relative alle fasce mg/I 0,40 e 1,5 era s controllo che aveva riportato esito positivo. E’ inoltre del tutto esaustiva e non illogica la motivazione fornita in ordine al preventivo test di funzionamento: in prop osserva, da un lato, che non vi è alcuna disposizione che imponga la produzione di un di preventiva verifica di funzionamento dell’etilometro) né tale argomentazione risul nel ricorso; e, dall’altro, che il teste COGNOME, operante dì PG ( la cui attendibi
messa in discussione) aveva riferito come, prima del test, il display dell’etilometro riportas dicitura “OK”, attestante il regolare funzionamento.
4. Il ricorrente lamenta, con l’ultimo motivo, la contraddittorietà della motivazione in me alla determinazione della pena. La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da
vizi di illogicità, ha confermato la pena irrogata sulla base delle circostanze in cui risultano i fatti ( precisamente, l’allontanamento del ricorrente alla vista degli operanti, dopo che era
notato in zona antistante a un boschetto, nota località di spaccio, mentre era intento a discute con altro soggetto appoggiato al finestrino), evidenziando comunque che si trattava di una pena
che, quanto alla ammenda, era di poco superiore al minimo edittale, mentre per l’arresto la pena di attestava sul medio edittale ( mesi tre). È utile allora ribadire che il giudice del merito e
la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, eseguita valutazione di uno (o più) criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 361
27/04/2017, COGNOME Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749
del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). È dunque consentito il sindacato di legittimità sol quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico escludersi nel caso di specie. Inoltre, la pena è stata irrogata in misura non superiore alla med edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (ex multis Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così, deciso in Roma, l’ 8 luglio 2025