Onere della Prova Etilometro: la Cassazione Conferma i Doveri della Difesa
Nel contesto dei reati di guida in stato di ebbrezza, la validità del test alcolemico è spesso al centro delle strategie difensive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 38568/2024) ha fornito un’importante precisazione riguardo all’onere della prova etilometro, stabilendo chiaramente i confini tra le responsabilità dell’accusa e quelle della difesa. La decisione sottolinea che non basta una contestazione generica per invalidare il test, ma è necessario un onere di allegazione specifico da parte dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, accertato tramite etilometro. La condanna, emessa dal Tribunale di Padova, era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, che aveva concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando però nel resto la sentenza di primo grado.
Contro la decisione della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando le proprie argomentazioni principalmente su presunte mancanze probatorie relative al corretto funzionamento e alla regolare manutenzione dell’etilometro utilizzato per l’accertamento.
L’Onere della Prova Etilometro e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Il ricorso presentato dall’imputato è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, il ricorso è stato considerato privo della necessaria analisi critica rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata. La difesa, secondo i giudici, si era limitata a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza sollevare veri e propri vizi di legittimità, ma prospettando doglianze di fatto, che non possono trovare spazio nel giudizio di cassazione.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale della decisione, la Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato in materia di onere della prova etilometro. Il cuore del problema non è tanto chi debba produrre i certificati, ma chi debba sollevare il dubbio sul funzionamento dell’apparecchio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’onere della pubblica accusa di dimostrare l’avvenuta omologazione e le verifiche periodiche dell’etilometro sorge solo come conseguenza di una specifica contestazione da parte della difesa. In altre parole, la validità del test è presunta fino a prova contraria.
L’imputato che intende contestare l’affidabilità dell’accertamento ha un ‘onere di allegazione’: deve cioè indicare elementi concreti e specifici che facciano dubitare del buon funzionamento dell’apparecchio. Non è sufficiente una mera e generica richiesta di esibire i documenti relativi all’omologazione e alle revisioni. Tale richiesta, se non supportata da motivi specifici (es. un malfunzionamento evidente durante il test, la mancanza di indicazioni obbligatorie sullo scontrino, etc.), non ha di per sé un valore probatorio e non fa scattare l’obbligo per il pubblico ministero di depositare tutta la documentazione tecnica.
Nel caso di specie, la difesa non aveva fornito tali elementi specifici, limitandosi a una contestazione generica. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto le argomentazioni della Corte d’Appello – che avevano già respinto tali doglianze – del tutto corrette, logiche e prive di vizi.
Le Conclusioni
La decisione in commento rafforza un principio fondamentale per la difesa nei processi per guida in stato di ebbrezza. Le strategie difensive basate sulla contestazione dell’etilometro devono essere mirate e supportate da elementi fattuali. Una contestazione ‘in bianco’ o esplorativa, finalizzata unicamente a costringere l’accusa a produrre documenti, è destinata a fallire.
Per gli avvocati, ciò significa che è essenziale istruire l’assistito a prestare la massima attenzione durante la procedura di accertamento e a segnalare immediatamente qualsiasi anomalia. Per gli automobilisti, la pronuncia serve come monito: l’affidabilità dell’etilometro è presunta e, per metterla in discussione efficacemente in un processo, servono argomenti concreti e non semplici supposizioni. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a ulteriore conferma della temerarietà di un’impugnazione priva di validi fondamenti giuridici.
Chi deve provare che l’etilometro funziona correttamente?
L’onere per la pubblica accusa di provare l’omologazione e le revisioni dell’etilometro sorge solo se l’imputato solleva una contestazione specifica e circostanziata sul suo malfunzionamento. In assenza di ciò, il funzionamento è presunto corretto.
È sufficiente chiedere di vedere i certificati dell’etilometro per contestare il test?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una semplice richiesta di visionare i dati di omologazione e revisione non è sufficiente. L’imputato deve assolvere a un ‘onere di allegazione’, cioè deve fornire elementi specifici che mettano in dubbio il corretto funzionamento dell’apparecchio.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica alla motivazione della sentenza precedente, limitandosi a riproporre questioni di fatto già decise. Inoltre, la difesa non ha adempiuto al proprio onere di allegare fatti concreti a sostegno della contestazione sul funzionamento dell’etilometro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parz riforma di quella del Tribuna Padova, di condanna del predetto per il reato di cui all’art. comma 2, lett. c), 2-bis e 186 bis, codice strada (in Codevigo, 8/8/2019), è stato riconosciuto il beneficio della non menzione, con conferma nel resto;
considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te//i, .Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze con le quali sono stati riproposti esaminati dalla Corte territoriale sulla scorta di evidenze fattuali (verifica dell’et effettuata entro l’anno rispetto all’accertamento), decisi con argomentazioni del tutto sce da vizi motivazionali e coerenti con i principi consolidati della giurisprudenza di legitti che, in ogni caso, secondo quello che può ormai considerarsi consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, l’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche prev dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’one allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati rela all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio dell’accertamento dello stato di ebbrezza (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, COGNOME, Rv. 281828-01; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 27285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01; e, anche più di recente, sez. 4, n. 26281 del 29/5/2024, COGNOME, Rv. 286500-01);
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024