Onere della Prova Etilometro: Non Basta Dire ‘Non Funziona’
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per chiunque sia coinvolto in un procedimento per guida in stato di ebbrezza: l’onere della prova etilometro. La Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, che non è sufficiente una semplice contestazione generica sul funzionamento dell’apparecchio per invalidare l’accertamento. Spetta, invece, all’imputato dimostrare concretamente il difetto dello strumento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Modena che in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest a causa dell’omessa verifica del corretto funzionamento dell’etilometro da parte delle forze dell’ordine.
La Decisione della Corte e l’Onere della Prova Etilometro
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la contestazione del risultato dell’etilometro non può essere generica. Il conducente che sostiene il malfunzionamento dell’apparecchio ha un preciso onere di allegazione e prova.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la normativa e la giurisprudenza di legittimità non impongono alle forze dell’ordine di presentare la documentazione relativa a omologazione, revisione e taratura dell’etilometro come condizione di validità del test. Questi elementi, infatti, non costituiscono una prova preliminare per l’accertamento dello stato di ebbrezza.
Il principio fondamentale è che l’onere della prova etilometro si inverte: una volta che il test fornisce un risultato positivo, si presume che l’apparecchio funzioni correttamente. Spetta quindi all’imputato fornire una ‘prova contraria’.
Questa prova contraria, sottolinea la Corte, non può consistere in una mera affermazione di difettosità. L’imputato deve, invece, dimostrare in modo specifico e concreto:
1. La sussistenza di vizi ed errori di strumentazione.
2. Vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio.
3. L’assenza o l’inattualità dei controlli periodici prescritti.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto in tal senso, limitandosi a una contestazione generica. Per tale ragione, il suo ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso e consolidato. Per contestare efficacemente un alcoltest, non è sufficiente sollevare dubbi generici. È necessario intraprendere una difesa tecnica precisa, supportata da elementi concreti che dimostrino un vizio specifico dell’apparecchio utilizzato. In assenza di tale prova, il risultato dell’etilometro è da considerarsi pienamente valido ed efficace ai fini della condanna. La decisione serve da monito: la strategia difensiva deve essere fondata su basi solide e non su mere supposizioni.
È sufficiente contestare genericamente il funzionamento dell’etilometro per annullare un alcoltest?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una contestazione generica del buon funzionamento dell’apparecchio è del tutto insufficiente. Il ricorso basato su tale motivo è considerato manifestamente infondato.
Su chi ricade l’onere della prova del malfunzionamento dell’etilometro?
L’onere della prova ricade sull’imputato. Non è l’accusa a dover dimostrare il perfetto funzionamento dello strumento, ma è il conducente a dover fornire la prova contraria di un suo vizio o difetto.
Cosa deve fare l’imputato per dimostrare che l’etilometro non funzionava correttamente?
L’imputato deve fornire prove concrete, come ‘dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio’, oppure ‘dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la senl:enza resa dalla Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva riconosciuto colpevole del real:o di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Assume violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell’etilometro.
Il ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. GLYPH Quanto all’onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell’etilometro e della documentazione della corretta TARGA_VEICOLO manutenzione GLYPH (omologazione, GLYPH revisione, GLYPH taratura), GLYPH la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021., COGNOME NOME, Ry.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, “dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio” (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, COGNOME NOME, Rv.280937), ovvero “dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli” (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, COGNOME, Rv. 280958). Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell’etilometro.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente