Onere della Prova Etilometro: La Difesa Deve Dimostrare il Malfunzionamento
In tema di guida in stato di ebbrezza, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’onere della prova etilometro. L’esito positivo del test è considerato una prova a tutti gli effetti, e spetta all’imputato dimostrare un eventuale difetto dello strumento. Questa pronuncia chiarisce che una semplice contestazione generica non è sufficiente a invalidare l’accertamento.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno. La sentenza era stata confermata anche dalla Corte di Appello di Venezia.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la nullità del verbale di accertamento. Secondo la tesi difensiva, il verbale era invalido poiché non menzionava l’avvenuta verifica periodica di omologazione e la corretta calibratura dell’etilometro utilizzato per il test.
La Questione Giuridica: Chi Deve Provare l’Affidabilità dell’Etilometro?
Il punto centrale della controversia legale era stabilire a chi spettasse il compito di provare il corretto funzionamento dell’apparecchio. La difesa sosteneva che la mancanza di un’esplicita menzione delle verifiche sul verbale rendesse l’accertamento nullo, implicando che fosse onere dell’accusa dimostrare la piena affidabilità dello strumento.
Questa tesi, se accolta, avrebbe potuto creare un precedente importante, potenzialmente indebolendo l’efficacia probatoria di numerosi accertamenti effettuati con l’etilometro.
La Decisione della Cassazione e l’Onere della Prova Etilometro
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito in modo definitivo che l’onere della prova etilometro, quando se ne contesta il funzionamento, ricade sulla difesa.
L’esito positivo dell’alcoltest, secondo la Corte, costituisce di per sé una prova valida dello stato di ebbrezza. Lo strumento è considerato affidabile in virtù dei controlli periodici a cui è sottoposto dopo la sua omologazione e taratura iniziale. Di conseguenza, esiste una presunzione di corretto funzionamento.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione spiegando che per superare questa presunzione di affidabilità, non è sufficiente una semplice affermazione di malfunzionamento. È onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria. Ciò significa che la difesa deve dimostrare attivamente l’assenza, l’inattualità o l’irregolarità dei prescritti controlli periodici.
Per adempiere a tale onere, la difesa ha a disposizione strumenti processuali specifici, come:
1. L’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli: è possibile chiamare a testimoniare il responsabile delle verifiche per accertare se e quando siano state effettuate.
2. La produzione di una copia del libretto metrologico dell’etilometro: questo documento ufficiale registra tutte le operazioni di verifica, omologazione e taratura. La sua acquisizione può dimostrare in modo inequivocabile la regolarità o meno dei controlli.
Poiché nel caso di specie la difesa si era limitata a sollevare una contestazione formale senza fornire alcuna prova concreta, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro con importanti implicazioni pratiche. Chiunque si trovi a dover contestare un accertamento per guida in stato di ebbrezza non può limitarsi a eccepire la potenziale inaffidabilità dell’etilometro. È necessario adottare una strategia difensiva proattiva, richiedendo l’accesso agli atti e ai documenti relativi allo strumento utilizzato (in particolare il libretto metrologico) per trovare prove concrete a sostegno della propria tesi. In assenza di tali elementi, la contestazione risulterà quasi certamente inefficace.
Il risultato dell’etilometro è sufficiente a provare lo stato di ebbrezza?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, data l’affidabilità presunta dello strumento in virtù dei controlli periodici a cui è sottoposto.
A chi spetta l’onere della prova sul malfunzionamento dell’etilometro?
L’onere della prova spetta interamente alla difesa dell’imputato. Non è sufficiente contestare genericamente il test, ma è necessario fornire una prova contraria che dimostri l’assenza o l’irregolarità dei controlli periodici sull’apparecchio.
Come può la difesa dimostrare che l’etilometro non era correttamente calibrato o revisionato?
La difesa può adempiere a tale onere tramite mezzi di prova specifici, come l’escussione in giudizio del dirigente responsabile dei controlli o la produzione di una copia del libretto metrologico dell’etilometro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’orario notturno (in Vicenza, il 03/09/2018).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla omessa dichiarazione di nullit del verbale di accertamenti urgenti per non essere ivi indicata la prescritt verifica periodica di omologazione e la corretta calibratura dell’apparecchio utilizzato per l’esecuzione dell’alcoltest ) è inammissibile perché, in tema d guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce pr dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a dett accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controll tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17.12.2021, Rv. 282659);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente