Onere della Prova Etilometro: la Cassazione Conferma i Principi
In tema di guida in stato di ebbrezza, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’onere della prova etilometro, ovvero la dimostrazione di un suo malfunzionamento, grava sull’imputato e non sull’accusa. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, offrendo importanti chiarimenti per gli automobilisti e i loro difensori. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un controllo stradale avvenuto in provincia di Padova, durante il quale un automobilista veniva sottoposto ad alcoltest. L’esito dell’accertamento con etilometro rivelava un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti di legge, con misurazioni di 2,55 g/l e 2,70 g/l, configurando l’ipotesi più grave del reato previsto dal Codice della Strada.
Sorprendentemente, in primo grado, l’imputato veniva assolto. Tuttavia, la Procura impugnava la sentenza e la Corte d’Appello di Venezia ribaltava la decisione, condannando l’automobilista. Contro questa sentenza di condanna, la difesa proponeva ricorso per Cassazione.
Il Ricorso e l’Onere della Prova Etilometro
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava su motivi ritenuti inammissibili. La difesa, infatti, riproponeva le stesse argomentazioni già discusse in appello, incentrate sulla presunta illegittimità dell’utilizzo dell’etilometro. Tali argomentazioni, secondo i giudici, costituivano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, il quale si limita a valutare la corretta applicazione della legge e non a riesaminare i fatti.
La Corte ha sottolineato come le lamentele della difesa fossero in contrasto con la giurisprudenza consolidata. I giudici d’appello avevano correttamente evidenziato che la tesi difensiva, basata su una consulenza di parte, si traduceva in una disapplicazione di fatto della normativa vigente sull’accertamento dello stato di ebbrezza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su principi chiari e ormai stabili. I giudici hanno ribadito che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce piena prova dello stato di ebbrezza. Questo si basa sull’affidabilità dello strumento, garantita dai controlli periodici di omologazione e taratura.
Di conseguenza, si verifica un’inversione dell’onere della prova. Non è l’accusa a dover dimostrare, oltre al risultato positivo, il perfetto funzionamento dell’apparecchio. È, al contrario, l’onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria. L’imputato deve dimostrare attivamente l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti, ad esempio richiedendo l’esame del dirigente del reparto addetto ai controlli o producendo in giudizio una copia del libretto metrologico dell’etilometro. In assenza di tali prove, il risultato del test è da considerarsi valido e attendibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame non introduce novità, ma consolida un principio cruciale: chi viene trovato positivo all’alcoltest non può limitarsi a contestare genericamente l’affidabilità dello strumento. Per avere successo, una difesa deve portare prove concrete che mettano in discussione la corretta manutenzione e calibrazione dell’etilometro. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà del ricorso.
A chi spetta l’onere della prova sul funzionamento dell’etilometro?
Spetta alla difesa dell’imputato. La giurisprudenza consolidata stabilisce che l’esito positivo dell’alcoltest è prova dello stato di ebbrezza; pertanto, è l’imputato a dover dimostrare un eventuale difetto di funzionamento dello strumento o la mancanza dei controlli periodici prescritti.
Come può la difesa provare il malfunzionamento dell’etilometro?
La difesa può fornire la prova contraria dimostrando l’assenza o l’inattualità dei controlli obbligatori. Ciò può avvenire, ad esempio, tramite l’escussione in tribunale del dirigente del reparto di polizia addetto ai controlli oppure producendo una copia del libretto metrologico dello specifico etilometro utilizzato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina il merito della questione. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
La difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, con la quale è stata ribaltata, in accoglimento del gravame del Procura generale, l’assoluzione del predetto dal reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (esito accertamento con etilometro pari a 2,55 g/I e 2,70 g/I, in Piove di Sacco il 9/4/201
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché pr per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze reiterativ ampiamenti trattati in sede di gravame, inerenti alla legittimità dell’utilizzo dello strument dalla legge per l’accertamento del tasso di presenza di alcool nel sangue (c.d. etilometro);
che le doglianze risultano, peraltro, incoerenti con la giurisprudenza ormai consolidata sul p alla quale si è invece correttamente ispirato il giudizio di ribaltamento dell’assoluzione, solle gravame della parte pubblica, avendo del tutto opportunamente evidenziato i giudici d’appello che lettura proposta a difesa e recepita, sulla scorta di una consulenza di parte, dal primo giud traduceva nella sostanziale disapplicazione della norma di legge, vale a dire l’art. 186 comma 4, co strada (sul punto, tra le altre, sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è chiarito che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’af tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzi successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difes dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattual prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la pr copia del libretto metrologico dell’etilonnetro; sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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