Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44048 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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COGNOME NOME nata a Bagnara Calabra il 22 febbraio 1954;
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NOME
avverso la ordinanza n. 108/2023 del Gli) del Tribunale di Reggio Calabria del 7 maggio 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Reggio Calabria, operando in funzione di giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza pronunziata in data 7 maggio 2024, rigettato la istanza formulata da COGNOME NOME con la quale la medesima aveva chiesto, in via principale, la revoca della ingiunzione di demolizione disposta, in data 17 gennaio 2020, in esecuzione della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria in data 15 luglio 2007 e con la quale la predetta era stata ritenuta responsabile di una contravvenzione edilizia ed era stata condannata alla pena di giustizia, la quale era stat altresì, corredata dall’ordine di demolizione del manufatto abusivamente edificato, o, in via subordinata, la sospensione di tale ingiunzione.
Avverso il provvedimento con il quale era stato rigettato l’incidente di esecuzione proposto dalla COGNOME, quest’ultima ha, con atto a firma del proprio difensore fiduciario, presentato ricorso per cassazione, le cui ragioni erano affidate ad un unico motivo con il quale era stata lamentata la violazione di legge per avere il giudice reggino provveduto al rigetto della istanza sottoposta al suo esame, non disponendo neppure, nelle more dell’istruttoria da svolgere, la sospensione dell’ordine di demolizione, senza avere compiuto prima un’adeguata istruttoria, in particolare senza avere acquisito quella che la ricorrente ritiene sarebbe stata la “documentazione necessaria ed indispensabile ai fini della completa valutazione della istanza” di condono edilizio che la COGNOME aveva presentato al Comune di Bagnara Calabra, secondo quanto riferito nell’attuale ricorso, fin dal 1986.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Si rileva, infatti, che nella motivazione della ordinanza ora impugnata il Gíp del Tribunale di Reggio Calabria ha osservato, anche in relazione alla incompletezza della documentazione allegata alla istanza di revoca dell’ingiunzione a demolire intimata a carico della COGNOME, che non vi sono elementi per ritenere che, successivamente alla pronunzia della citata sentenza di condanna di questa e della contestuale disposizione in merito alla demolizione dell’immobile abusivo, siano intervenuti provvedimenti amministrativi idonei a bloccare la efficacia della predetta disposizione.
Non ha pregio il rilievo formulato ora dalla difesa della ricorrente, volto ad affermare che sarebbe stato onere del giudicante, onde svolgere una
completa istruttoria, quello di acquisire presso il Comune di Bagnara Calabra la documentazione a suo tempo presentata dalla COGNOME a corredo della sua istanza di condono – il cui inoltro è, peraltro, ampiamente anteriore alla pronunzia della sentenza di condanna a carico di quella, di tal che è da ritenere confermato che, quanto meno sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza affermativa della abusività del manufatto edilizio realizzato dalla COGNOME, nessun provvedimento condonistico era stato emanato in favore di quella dal Comune di Bagnara Calabra – e che non è stata riprodotta dalla ricorrente in sede di incidente di esecuzione.
Come, infatti, questa Corte ha rilevato, proprio in una fattispecie avente ad oggetto la richiesta formulata di fronte al giudice della esecuzioni di revocare o quanto meno sospendere un ordine di demolizione reso in esito ad un giudizio in materia di abusivismo edilizio, ove non sia diversamente stabilito, colui che intende avvalersi di una facoltà o di un beneficio previst dalla legge deve fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui si fonda la sua domanda, non potendo detta prova, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, essere posta a carico del giudice, tanto più ove essa si fondi su di un atto che non si trova presso l’Ufficio del giudic competente, ma presso diverso Ufficio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 gennaio 2022, n. 1130, rv 282692); quanto al caso di specie, è ben vero che il comma 5 dell’art. 666 cod. proc. pen., nel regolare il procedimento ordinario da seguire in caso di promozione di un incidente di esecuzione, attribuisce al giudice la facoltà di chiedere alle autorit competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, ma una tale previsione non va evidentemente intesa nel senso che sia onere del giudice, a fonte della inazione di chi abbia introdotto l’incidente di esecuzione, quello di acquisire siffatta documentazione, trattandosi solo di una facoltà della quale egli può, discrezionalmente, fare uso in quanto ritenga di trovarsi di fronte ad una semiplena probatio e non nel caso in cui questi debba sopperire alle carenze dimostrative determinate dalla negligenza delle parti interessate nella presentazione delle proprie istanze. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto rilevato, deve considerarsi che nell’occasione il Gip del Tribunale reggino, confermato il fatto che la mera presentazione della istanza di condono edilizio non può indubbiamente valere a paralizzare gli effetti dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo, ha evidenziato le plurime ragioni per le quali, non essendo in discussione l’eventuale presenza, che è stata pacificamente esclusa, di un provvedimento espresso di condono, non vi sono gli elementi per ritenere che lo stesso sia di verosimile adozione (al
riguardo egli ha evidenziato, e tale rilievo sarebbe già sufficiente senza che debbano essere esaminati gli altri numerosi rilievi dallo stesso giudice formulati, il fatto che il terreno sul quale è stato edificato l’immobile ogget della ingiunzione di demolizione è gravato da vincoli di inedificabilità a tutela di interessi storici), tanto meno di prossima adozione.
Sul tema della verifica da operarsi da parte del giudice della esecuzione si rammenta come, ai fini della revoca dell’ordine di demolizione legata alla adozione di un provvedimento condonistico (qui, peraltro, neppure ancora adottato), il giudice della esecuzione debba controllare la legittimità dell’at concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo accertare – sia pure ai limitati fini che interessano la giurisdizione penale – che il provvedimento, se già emanato, rispetti i requisiti per la sua legittima adozione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 settembre 2019, n. 37470, rv 277668) ovvero, se come nel presente caso il provvedimento ampliativo sia ancora da emanarsi, che ricorrano gli elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento della istanza di condono (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9145, rv 266763).
Operazioni queste che il giudice dell’esecuzione investito dall’incidente sollevato dalla COGNOME ha nel nostro caso doverosamente compiuto e che hanno condotto – senza che ciò appaia essere in alcun modo il frutto di un percorso, né processualmente né logicamente, viziato – al rigetto della originaria istanza della odierna ricorrente.
Il ricorso di quella deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la medesima, visto l’art. 616 cod. proc. pen. va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente