Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27159 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27159 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Albania il 29/01/1984 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, second quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di riciclaggio di una autovettura alla guida della era stato fermato in Genzano di Roma il 21 settembre 2021. Ricorrendo in Cassazione con un unico motivo, incentrato su travisamento della prova e violazione dei canoni di valutazione della stessa (art. 606 lett. e, in relazion artt. 192 e 533 cod. proc. pen.), l’imputato lamenta la sostanziale inversi dell’onere probatorio, posto nel caso specifico a suo carico, visto ch decisione sfavorevole è basata sostanzialmente sul non aver fornito elementi giustificativi della disponibilità della vettura che era risultata alterat elementi identificativi.
Il ricorso merita accoglimento poiché l’affermazione di responsabilità dell’imputato è fondata su una motivazione manifestamente illogica.
Nella prospettiva gnoseologica adottata dalla sentenza, il quadro indiziario carico dell’COGNOME, costituito dal fatto di trovarsi alla guida della autov riciclata avendone la disponibilità ‘anche in ragione del rapporto di conviven con la COGNOME‘ (pg. 2), è stato ‘completato’ dalla mancanza di qualsivog spiegazione della disponibilità della vettura da parte dell’imputato, giac sarebbe stato onere di questi fornire elementi a sua discolpa (pg.2).
Tale argomento appare illogico ictu ocull, cioè in grado manifesto, poiché pone in capo al sospetto, al momento del controllo, ovvero all’indagato, nel fase delle indagini, ovvero, ancora, in capo all’imputato nel corso del giudizio onereié -sct. –COGNOME non è previsto dalla legge e che è in principio in conflitt con la facoltà, riconosciuta dall’ordinamento, di rimanere in silenzio. 55
Ed in effetti, a ben vedere, per giungere al descritto risultato, la Cor dovuta passare per una forzatura del principio ermeneutico stabilito dal sentenza che essa stessa cita (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv 278373 – 01), laddove il ricorso al concetto della ‘vicinanza della prova’ è s richiamato solamente a conferma, e non a completamento, di un convincimento di responsabilità che, nelle parole della sentenza stessa, era già stato raggi avendo la Corte di merito affermato la sussistenza della necessaria gravit precisione e concordanza indiziaria sulla base degli elementi disponibili (pg. punto 4, primo paragrafo).
In altre parole, anche in quel precedente, si ritenne necessario stabilire in primis va comunque soddisfatto l’onere probatorio incombente sulla parte pubblica, riservando all’iputato la possibilità di dedurre proprie giustificaz che richiedono di prova adeguata da parte di chi le adduce- della propri innocenza: si legge infatti (pg. 4) che, “è … prospettabile un onere di allega … di fatti … idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore precisa di presso (pg. 5) “a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubb accusa”, cioè una volta esaurito il compito della parte pubblica, e non sostegno’. Ed il significato della ‘apertura’ al concetto di ‘vicinanza della pr trova nelle parole immediatamente successive, che aprendo alla possibilità, per Pubblico Ministero, di assolvere il proprio onere probatorio anche alla luce ‘presunzioni o massime d’esperienza’, quindi con una maggiore flessibilit interpretativa, consente all’imputato la possibilità di smentire dette conclus sulla base della propria conoscenza circostanziale, da provarsi in base medesimi parametri.
4. In conclusione, depurato il ragionamento dei giudici di merito dal
segnalato errore di prospettiva, il compendio indiziario che ne residua è del tu
insufficiente alla affermazione di responsabilità poiché si basa sostanzialmen
sulla disponibilità temporanea della vettura il cui riciclaggio è già stato attr
ad una specifica persona (la COGNOME), senza la possibilità di stabilir
ineludibile collegamento, per il sol fatto della convivenza tra i due
disponibilità (constatata) del mezzo e le operazioni poste in essere
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.
Né si può dire che la condotta dell’imputato comunque implichi ed integri la
ricettazione del veicolo, richiedendosi per tale reato l’acquisto o il ricevim
del bene di provenienza illecita, che non può desumersi dalla semplice guida de
veicolo altrui
(Sez.
2, n. 4768 de/02/02/1972, COGNOME Rv. 121484 – 01).
5. Per quanto detto, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata.
L’assoluta assenza di elementi concreti a carico di NOME COGNOME esclude la
necessità del rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d’appello ed impone, p
contro
, la adozione della formula indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’imputato non ha commesso il fatto.
Così deciso il 25 giugno 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale