Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47124 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47124 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 20 dicembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso
Lette le conclusioni trasmesse via “pec” dalla difesa, con le quali si è ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione e 2000 euro di multa resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna in esito a giudizio
abbreviato ai danni di NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 comma V d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.
Propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente e adduce quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si adduce la nullità della sentenza di appello per la nullità della notifica del decreto di citazione, resa al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza operare le necessarie ricerche ex art 159 cod. proc. pen. e senza preventivamente emettere decreto di irreperibilità dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la tenuta motivazionale della sentenza impugnata avuto riguardo alla puntualità e alla logicità della valutazione spesa rispetto al compendio probatorio acquisito, incompleta rispetto alle sollecitazioni difensive rese con l’appello oltre che fondata su valutazioni meramente congetturali, inidonee a fondare il giudizio di responsabilità in termini coerenti al portato dell’imputazione.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta l’inadeguatezza della giustificazione resa a sostegno della trattamento sanzionatorio irrogato, atteso cha la lettura delle due sentenze di merito non consentirebbe all’imputato neppure di comprendere la misura della pena sulla quale è stata applicata la riduzione per il rito né le ragioni valorizzate a supporto della denegata applicazione delle attenuanti generiche, escluse senza considerare gli elementi addotti dalla difesa a sostegno del relativo riconoscimento.
2.4. Con l’ultimo motivo si contesta la motivazione resa nel negare applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cod. pen. a fronte delle “lievi modalità delle condotta”, comunque occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita l’accoglimento e impone l’annullamento con rinvio della decisione gravata per le ragioni precisate di seguito.
La prima doglianza non coglie nel segno.
2.1. È pacifico che il ricorrente aveva eletto domicilio in INDIRIZZO, presso una cooperativa.
Dalla lettura degli atti emerge che una prima notifica, non rispettosa del termine a comparire ed effettuata a mani ma non al domicilio eletto venne resa per l’udienza del 10/2/22 (in INDIRIZZO). Venne disposto un rinvio per sanare la nullità riscontrata. Una seconda notifica (del 15 maggio 2022) è stata resa di nuovo in INDIRIZZO e a mani, anche questa non rispettosa del termine a comparire, tanto da giustificare, per le medesime causali del primo, un nuovo
differimento (al 27 settembre 2022). In occasione della terza notifica, l’appellante non venne più rintracciato presso il luogo di residenza o altri centri: nella relativa relazione si dà, tuttavia, atto che all’esito di un contatto telefonico, l’imputa avrebbe comunicato di trovarsi presso il centro di accoglienza di Pian del Lago, Caltanisetta, in attesa di rimpatrio (relazione del 25 settembre).
A fronte della notifica negativa, venne disposto un nuovo rinvio al 20 dicembre 2022, procedendo al tentativo di una nuova notifica diretta ma anche alla notifica presso il difensore, resa ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (avvenuta in data 17 novembre).
Il 19 dicembre 2022 viene infine acquisita una nuova relazione negativa nella quale si da atto delle vane ricerche, rese anche presso il domicilio eletto.
2.2. Ciò premesso, la Corte territoriale, sollecitata dalla difesa, ha ritenuto rituale la notifica resa al difensore il 17 novembre 2022 e su tale presupposto ha definito il giudizio di appello.
La difesa sostiene che alla notifica ex art. 161 comma 4, cod. proc. pen. non si poteva procedere senza prima effettuare le ricerche e rendere il decreto di irreperibilità nei termini previsti dall’ad 159 cod. proc. pen.
2.3. GLYPH E’ incontroverso che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, sol in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza dell’imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d’ufficio, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 del codice di rito, che da -corpo ad una presunzione legale di conoscenza ispirata a una logica di contemperamento tra il diritto di difesa e le ragioni della celerità del processo. Ricorrono, in tale evenienza, manifestazioni patologiche del rapporto sotteso alla elezione come la mancata comunicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione (art. 161, comma 1, cod. proc. pen.), l’impossibilità di eseguire le notifiche nel c.d. «domicilio determinato», l’insufficienza o l’inidoneità della dichiarazione o elezione (art. 161, comma 4, cod. proc. pen.).
2.4. GLYPH Con la sentenza COGNOME (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772), nel porre una linea di demarcazione tra il regime delle notificazioni previsto dall’art.157 cod. proc. pen. e quello disciplinato dall’art.161 cod. proc. pen., questa Corte, in linea del resto con quanto già precisato dalle stesse sezioni unite nel 2011 (sentenza n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121), ha evidenziato che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che vale a legittimarne l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’ad. 161, comma 4, cod. proc. pen., è “integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non
occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.” Princìpi, questi, che hanno trovato ulteriore e più recente conferma in altri arresti (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, COGNOME Presti, Rv. 280383), laddove si è ribadito che l’esito negativo di una notifica all’imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione che renda impossibile l’esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell’imputato o l’inesistenza i del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio”.
3. La Corte del merito ha mostrato di fare buon governo di tali indicazioni di principio.
Per quanto già evidenziato, infatti, emerge in modo incontroverso che già a far tempo dal penultimo tentativo di notifica e quindi prima della stessa notifica effettuata ai sensi del comma 4 del citato art. 161 (si veda la citata relazione del 25 settembre 2022, ancor più dettagliatamente confermata da quella del 19 dicembre ma anche dal tenore delle stese difese, che danno conto della consolidata assenza del ricorrente dal domicilio eletto), emergeva incontroversa la sopravvenuta impossibilità di notificare il decreto di citazione presso il domicilio eletto, senza che del resto l’imputato abbia ovviato a tale inadeguatezza sopraggiunta.
Da qui la ritualità della vocatio legata al decreto di citazione in appello.
Coglie invece nel segno il secondo motivo di ricorso.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto, presso il centro di accoglimento sito in Barrafranca ove risultava ospitato, sostanza del tipo hashish (rinvenuta all’interno di un giubbotto collocato all’interno di un armadio ritenuto nella disponibilità dell’imputato) e del tipo marijuana (trovata nel comodino situato accanto al letto occupato da NOME).
All’evidenza, il ragionamento probatorio posto a fondamento della ritenuta responsabilità trova una scaturigine logica di rilievo dirimente nella ritenuta riferibilità al ricorrente sia del giubbotto all’interno del quale è stato ritrov l’hashish, sia dell’armadio all’interno del quale risultava riposto il detto giubbotto in uno ad altri strumenti apprezzati a sostegno della finalità illecita della detenzione
Ora, mentre con riferimento alla marijuana ( riposta nel comodino collocato vicino al letto occupato dall’imputato), il ricorrente non ha mai contestato la riferibilità della stessa alla sua persona, giustificata da un asserito uso personale; di contro, con l’appello, tale riconducibilità era stata contrastata con riguardo al
giubbotto ( al cui interno era stato rinvenuto l’hashish), avendo la difesa rimarcato la pacifica fruibilità dell’armadio (nel quale risultava collocato il giubbotto oltre a ulteriori strumenti funzionali al reato contestato) da parte di diversi soggetti occupanti la camerata ( come riferito sul teste COGNOME), segnalando, al contempo, che l’imputato, sin da subito, aveva evidenziato di essersi trasferito a Barrafranca da soli due giorni e che non aveva avuto il tempo di sistemare le proprie cose presso nessuno degli armadi messi a disposizione dalla struttura.
Ciò premesso, è di immediata evidenza che il tema inerente alla riferibilità del giubbotto (a caduta dell’hashish contenuto al suo interno) al ricorrente funge da raccordo logico essenziale della ritenuta responsabilità; ed è altrettanto evidente che tale profilo in fatto non risulta affrontato dalla Corte del merito, in linea de resto con il silenzio mostrato sul punto dal primo giudice, stigmatizzato con il gravame di merito, senza ottenere risposta alcuna da parte della Corte di appello.
Del resto, la sentenza appellata aveva messo in evidenza, a sostegno della responsabilità dell’imputato, altro elemento logico-fattuale ( il riscontro, all’intern del comodino posto accanto al letto del ricorrente e pacificamente riferibile allo stesso, di un cutter che portava tracce dì hashish), anche questo contestato con l’appello (per l’assenza di dati utili a confermare detta conclusione, solo affermata dagli agenti di polizia giudiziaria senza alcuna conferma di laboratorio).
Aspetto in fatto la Corte del merito non ha in alcun modo inteso valorizzare a sostegno della condanna, neutralizzando così la censura di merito ma al contempo assegnando ancor più immediata centralità al profilo in fatto (la più volte descritta riferibilità al ricorrente di quanto rinvenuto all’interno del citato armadio) dat aprioristicamente per scontato ma contestato (anche) dal ricorso di legittimità, perché non supportato da adeguate conferme probatorie, anche di matrice solo logica.
4.Da qui l’incongruenza motivazionale che la Corte del merito, in sede di rinvio sarà tenuta a colmare e che, mettendo in discussione la tenuta del giudizio di responsabilità, assorbe e rende non attuale lo scrutinio degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso 1’11/10/2023.