Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21505 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TAORMINA il 10/02/1982
avverso l’ordinanza del 14/10/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME chiedeva dichiararsi il ricorso
inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14 ottobre 2024 respingeva l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra due sentenze di condanna; una emessa dalla Corte di Appello di Messina per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso in Taormina il 28 aprile 2019 e l’altra emessa dal Tribunale di Messina per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. commesso in Taormina il 21 maggio 2019.
Il GLYPH giudice dell’esecuzione sottolineava come le singole determinazioni criminose fossero state del tutto occasionali ed estemporanee e come non si potessero individuare, né li avesse segnalati l’istante, degli indici della unitarietà di determinazione criminosa.
Avverso detto provvedimento interponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.
Richiamando molteplici pronunce di legittimità sul punto del riconoscimento della continuazione, il ricorrente lamenta che la motivazione del diniego da parte del giudice non sia fondata su elementi concreti e determinati, contestando la interpretazione data nel provvedimento al concetto di onere di allegazione.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava requisitoria scritta chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Come è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01)
In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica
degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e
di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti.
(Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01)
Tale onere di allegazione è funzionale ad evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si
traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato,
rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451)
Il Tribunale di Messina ha fatto corretta applicazione degli insegnamenti testè
riportati e, in difetto di allegazioni specifiche sul punto da parte del condannato, ha rilevato la natura del tutto estemporanea delle violazioni consistite in
allontanamenti non autorizzati dagli arresti domiciliari in due occasioni del tutto disomogenee fra loro: nel primo caso egli si era allontanato subito dopo il controllo
delle forze dell’ordine e nell’altro caso al dichiarato scopo di pranzare con la madre.
Per contro il ricorrente, al di là di una generica critica incentrata sul merito della decisione, più che sul metodo applicativo della disciplina della continuazione, non si è confrontato con le argomentazioni spese nell’impugnato provvedimento e non ha offerto elementi da cui evincere una unicità ideativa delle violazioni, non soddisfacendo l’onere di allegazione che su di lui incombeva.
Il ricorso è dunque inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 9 aprile 2025
Il Presidente