Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7185 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7185 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l’istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso l’interessato con atto a firma dell’AVV_NOTAIO deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606 lett. b), lett. c) e lett. e) relativamente alla relazione U.E.P.E. del 21 ottobre 2024.
Evidenzia il ricorrente l’erroneo riferimento del Tribunale di Sorveglianza ad altro soggetto, omonimo, citato dalla relazione richiamata.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il vizio di motivazione desumibile dal testo del provvedimento impugnato è ravvisabile ed efficace se l’errore accertato è idoneo
a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato (per tutte, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758 – 01).
Il Tribunale di Sorveglianza motiva l’ordinanza sulla relazione dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Siracusa del 21 ottobre 2024 che, nel fornire informazioni al Tribunale di Sorveglianza di Catania su NOME COGNOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA, riferisce dell’indagine sociale effettuata nei confronti dell’ex moglie NOME NOME dal matrimonio con la quale sono nate due figlie, NOME e NOME rispettivamente di 20 e 18 anni, proseguendo sulla situazione di tale nucleo familiare.
A prescindere dal dato cronologico relativo alla nascita del ricorrente COGNOME (1999) e quella delle figlie (di 20 e 18 anni) che condurrebbe per ciò solo all’annullamento dell’ordinanza impugnata, la conferma che il Tribunale abbia utilizzato informazioni relative a persona omonima, si desume dalla nota della Questura di Siracusa datata 3 maggio 2023 che riferisce di altro NOME COGNOME nato però a Siracusa il DATA_NASCITA, ex coniuge di COGNOME NOME.
L’analisi degli atti e dei certificati penali del ricorrente corroborano ulteriormente l’erroneità della motivazione, cui consegue l’annullamento dell’ordinanza ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Così deciso il 22 gennaio 2026