Omologazione Etilometro: La Cassazione Conferma la Validità del Test
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale per chiunque sia coinvolto in procedimenti per guida in stato di ebbrezza: quali contestazioni sull’omologazione etilometro possono invalidare l’accertamento? La Corte ha fornito una risposta chiara, privilegiando la sostanza sulla forma e riaffermando il valore della verifica periodica dello strumento.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un automobilista condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, accertato tramite etilometro. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando dubbi sulla legittimità dell’apparecchio utilizzato per il test alcolemico. Le contestazioni si basavano su presunte irregolarità sia nella fase di approvazione iniziale del modello (omologazione) sia nella sua manutenzione periodica.
Le Critiche alla Regolarità dell’Etilometro
Il ricorso si articolava principalmente su due punti critici:
1. Irregolarità nell’omologazione: La difesa sosteneva che la procedura di omologazione fosse viziata. In particolare, si lamentava che la richiesta fosse stata presentata in Italia da una società diversa dal produttore tedesco, senza un apparente mandato formale. Inoltre, veniva evidenziata una discrepanza nel codice di omologazione riportato sui documenti.
2. Mancata revisione: Si contestava il corretto funzionamento dell’etilometro a causa di presunte omissioni e ritardi nelle verifiche periodiche obbligatorie, che avrebbero dovuto, secondo la difesa, comportare il ritiro dello strumento.
L’Analisi della Corte sull’Omologazione Etilometro
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione di totale rigetto. La Corte ha distinto nettamente le due tipologie di contestazioni.
Riguardo al primo punto, relativo alle presunte irregolarità formali nella procedura di omologazione, i giudici hanno dichiarato il motivo inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. La difesa, infatti, non aveva allegato al ricorso i documenti necessari a dimostrare le proprie affermazioni, impedendo di fatto alla Corte di effettuare una valutazione nel merito.
Il Valore della Verifica Periodica Annuale
Sul secondo e terzo motivo, considerati manifestamente infondati, la Corte ha offerto il chiarimento più significativo. È stato accertato che l’apparecchio utilizzato era stato regolarmente sottoposto alla verifica periodica annuale, come previsto dalla legge. Tale controllo, conclusosi con esito positivo, è stato ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento e l’affidabilità dell’etilometro al momento del test.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: l’esito positivo della verifica periodica annuale dell’etilometro è la prova regina del suo buon funzionamento. Di conseguenza, eventuali irregolarità meramente formali, che non incidono concretamente sulla capacità dello strumento di misurare correttamente il tasso alcolemico, non sono sufficienti a invalidare la prova. Secondo la Corte, per contestare efficacemente un test alcolemico non basta sollevare dubbi formali sulla prima omologazione, ma è necessario dimostrare un malfunzionamento effettivo dell’apparecchio, cosa che la verifica periodica superata tende a escludere. La regolarità di quest’ultima assorbe e supera le critiche formali pregresse.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa decisione consolida un orientamento giuridico di grande importanza pratica. Stabilisce che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la difesa non può basarsi su cavilli formali relativi all’omologazione originaria se l’etilometro ha superato la verifica periodica annuale. Quest’ultima è considerata l’elemento chiave per attestare l’affidabilità dello strumento. Per l’automobilista, ciò significa che per mettere in discussione l’esito del test è necessario fornire prove concrete di un difetto di funzionamento, e non semplicemente appellarsi a presunte irregolarità burocratiche remote nel tempo.
Una presunta irregolarità nell’omologazione iniziale dell’etilometro rende nullo il test?
No, secondo l’ordinanza, se lo strumento ha superato la verifica periodica annuale, questa è sufficiente a garantirne l’affidabilità, rendendo irrilevanti le contestazioni meramente formali sulla prima omologazione.
Perché uno dei motivi di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. La difesa non ha allegato al ricorso i documenti su cui basava la contestazione, impedendo così alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza.
La corretta manutenzione dell’etilometro è fondamentale per la validità della prova?
Sì, è fondamentale. In questo caso, la Corte ha sottolineato che l’apparecchio era stato sottoposto regolarmente alla verifica periodica annuale prevista, e proprio questo adempimento ha confermato la sua piena affidabilità e ha reso infondate le contestazioni sul suo funzionamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39910 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLOMA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza resa in data 23 aprile 2025 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di NOME per il reato p. e p dall’art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso la pr sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo con il primo motivo violazion di legge e omessa motivazione in ordine alla mancanza di regolarità del certificato omologazione dell’etilometro, dedotta quale motivo di appello; con il secondo e terzo motiv vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova con riferimen regolare funzionamento dell’etilometro, legate alla tardività e omissioni pluriennali RAGIONE_SOCIALE periodiche, che avrebbero imposto il ritiro dall’uso RAGIONE_SOCIALE strumento e una nuova visita primi
Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine a doglianza, dedotta in appello, circa la irrituale omologazione dell’etilometro. Detta irrego sarebbe emersa dalla documentazione prodotta in giudizio, atteso che la richiesta d omologazione dell’apparecchio, prodotto dalla società tedesca RAGIONE_SOCIALE, era stata avanzata in Italia da una società diversa, senza neppure un regolare rapporto di mandato, in violazion dell’art. 192 del reg. att. Cds (secondo cui” la omologazione e approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”). Si deduce invero che detta irregolarità si ricava ” dalla dichiarazione di conformità giacchè viene riportata non più la di omologazione NUMERO_DOCUMENTO ma la diversa sigla TARGA_VEICOLO“. Orbene, in palese violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso non viene allegata né riprodotta la documentazi menzionata, con conseguente inammissibilità del motivo proposto.
Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati. La Corte d’appello aveva dato atto e tale circostanza è pienamente ammessa nel ricorso – che l’apparecchio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l’accertamento risultava correttamente sottoposto alla veri periodica nel termine annuale positivamente previsto, rilevando inoltre che il bu funzionamento dell’apparecchio etilometrico era emerso dalle dichiarazioni dell’operant COGNOME COGNOME aveva seguito i controlli. In ogni caso, tutte le lamentate irregolarità non inf – alla luce della rituale verifica del funzionamento dell’apparecchio effettuata nel termine an
l’attendibilità dell’esame del tasso alcolimetrico del ricorrente. Invero, in tema di prov contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sulla base di meri rilievi formali (cfr. (Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amm non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecun
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese p e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Dzoso iN R-orlA GLYPH z)g -rics 25 Nove,- alf , ,t: 2 025.