Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10001 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10001 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 37892/2024
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COGNOME il 07/12/1970 avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha ridotto la pena irrogata in primo grado, confermando nel resto la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis, cod. strada (fatto del 2.10.2018).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) vizio di motivazione in ordine al rigetto della sollevata eccezione di inutilizzabilità degli esiti dell’etilometro effettuato tramite un apparecchio privo della certificazione di omologazione ai sensi degli artt. 379 e 192 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, in relazione alla tipologia di modello di alcoltest utilizzato nel caso di specie (modello TARGA_VEICOLO).
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessun vizio motivazionale appare riscontrabile nella sentenza impugnata, che si Ł limitata a evidenziare la genericità dell’eccezione di
inutilizzabilità dei risultati del test alcolemico in relazione al modello di etilometro utilizzato, implicitamente rigettando la prospettazione difensiva in ordine all’asserita mancanza di omologazione del prototipo, in ogni caso non dimostrabile – come preteso dal ricorrente – sulla base della mera allegazione di una sentenza, emessa in un diverso procedimento, che si era occupata della problematica attinente alla omologazione di un apparecchio etilometrico dello stesso modello (peraltro dopo aver svolto un apposito accertamento tecnico, del tutto assente nel caso in disamina).
5.2. In questa sede non può che prendersi atto dell’accertamento svolto in sede di merito in ordine alla regolare omologazione dell’apparecchio etilometrico utilizzato nel caso di specie, cui consegue l’applicazione del noto principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che Ł onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (cfr. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659 – 01). Per contro, non risulta che l’imputato abbia allegato concreti elementi idonei a contestare l’omologazione dell’etilometro e la sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. strada (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, COGNOME, Rv. 286500 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME