Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40693 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 14/12/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Venezia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14/12/2023, la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza con cui il precedente 07/09/2022 il Tribunale di Padova aveva assolto NOME dalla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, affermandone la penale responsabilità, condannandolo, per l’effetto, alla pena ritenuta di giustizia, di cui ha disposto la sospensione condizionale e applicando, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria RAGIONE_SOCIALE sospensione RAGIONE_SOCIALE patente di guida.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del NOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di ricorso,
di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norma processuale di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata rinnovazione dell’escussione del consulente tecnico RAGIONE_SOCIALE difesa.
Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla decisione di condanna, diversamente valutando, rispetto al primo giudice, le conclusioni del consulente tecnico RAGIONE_SOCIALE difesa, senza, tuttavia, provvedere – così come prescritto ex lege alla rinnovazione di tale, decisiva, prova testimoniale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norma processuale di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, in punto di omessa disamina RAGIONE_SOCIALE deduzione difensiva fondata sulla mancata omologazione dell’apparecchio di misurazione del tasso alcolennico.
Assume, al riguardo, che nella decisione impugnata, per confutare le deduzioni difensive, fatte valere nel giudizio di primo grado e ribadite nelle conclusioni rassegnate in grado di appello, ci si sarebbe limitati ad argomentare l’affermata tempestività del controllo periodico eseguito sull’apparecchio TARGA_VEICOLO num. TARGA_VEICOLO, omettendo, invece, di motivare la ritenuta valida omologazione dello stesso, invero effettuata dal cd. RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e non, come in tesi necessario, dalla RAGIONE_SOCIALE
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà, in punto di ritenuto adempimento, con la sola acquisizione del libretto metrologico, dell’obbligo di provare la corretta omologazione dell’etilonnetro gravante sul pubblico ministero.
Rileva, in proposito, che nella decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la corretta omologazione dell’etilometro, in una vicenda in cui l’imputato aveva contestato la regolarità dello strumento proprio per la sua mancata omologazione, sarebbe stata contraddittoriamente inferita dal libretto metrologico depositato pubblico ministero, valevole ad attestare, la più, la regolarità dei controlli, di volta i volta, effettuati.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e,
da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME risulta infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norma processuale di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla decisione di condanna per effetto di una valutazione degli esiti RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica RAGIONE_SOCIALE difesa opposta a quella effettuata dal primo giudice, senza, tuttavia, provvedere – come sarebbe stato, in tesi, doveroso – alla rinnovazione dell’indicata e decisiva prova testimoniale.
Rileva, al riguardo, il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello di Venezia non ha valutato le dichiarazioni del consulente tecnico RAGIONE_SOCIALE parte privata in maniera diversa dal Tribunale di Padova, ma ha, piuttosto, confutato le conclusioni cui il predetto era pervenuto in ordine all’omologazione dell’etilonnetro, ritenendo determinante, affinché potesse considerarsi provato lo stato di ebbrezza del NOME, l’accertato regolare funzionamento dello strumento in oggetto all’atto del controllo, sul rilievo che l’attestazione dell’avvenuta taratura, riscontrabile nel caso di specie, è volta a dimostrare che il funzionamento dello stesso non presentasse, al momento, criticità di sorta.
Deriva da quanto detto che la decisione oggetto d’impugnativa non risulta viziata dalla dedotta inosservanza RAGIONE_SOCIALE norma processuale di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell’inosservanza RAGIONE_SOCIALE norma processuale di cui all’art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, in punto di omessa disamina RAGIONE_SOCIALE deduzione difensiva imperniata sulla mancata omologazione dell’apparecchio di misurazione del tasso alcolemico, sostenendo che, nella decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, ci si sarebbe limitati ad affermare che il controllo periodico cui lo strumento avrebbe dovuto essere sottoposto risultava effettivamente eseguito, senza motivare in ordine alla ritenuta validità di un’omologazione effettuata dal cd. RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, piuttosto che dalla RAGIONE_SOCIALE
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Ritiene in proposito il Collegio, in linea con quanto affermato in precedenza da questa Suprema Corte, che la competenza per l’omologazione dello strumento de quo sia espressamente attribuita al RAGIONE_SOCIALE dal regolamento di organizzazione del Ministero RAGIONE_SOCIALE trasporti, a nulla rilevando che, all’epoca RAGIONE_SOCIALE sua costruzione, rientrasse nelle competenze dell’organo citato la sola analisi tecnica concernente la concreta funzionalità.
L’esposta considerazione rivela l’assoluta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianza fatta valere con il motivo in disamina, attestando ulteriormente la correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà, in punto di ritenuto adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di provare la corretta omologazione dell’etilometro, sostenendo che, nella decisione impugnata, l’assolvimento di tale obbligo sarebbe stato erroneamente inferito dalle attestazioni di regolarità dei controlli periodicamente eseguiti, riscontrabili nel libretto metrologico.
Reputa il Collegio, facendo richiamo a quanto già posto in rilievo in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, che l’agitata doglianza non colga nel segno, dal momento che ciò che rileva, al fine di poter ritenere provato lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, è solo l’intervenuto accertamento del regolare funzionamento dell’etilometro all’atto del controllo del personale di polizia, dato dimostrato nel caso di specie e neanche contestato dalla difesa.
Costituisce, infatti, consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, a cui s’intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere RAGIONE_SOCIALE difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro» (così Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 29/03/2021, COGNOME, Rv. 280958-01, Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 25/02/2021, COGNOME, Rv. 280937-01 e Sez. 4, n. 28887 dell’11/06/2019, COGNOME, Rv. 276570-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente onere per il
ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1110/10/2024